Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1611 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. un., 24/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 24/01/2020), n.1611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10179-2019 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio da:

CONSIGLIO DI STATO, con ordinanza n. 2189/19 depositata il 3/04/2019

nella causa tra:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

I.N.;

– resistente non costituitosi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, il quale chiede affermarsi la giurisdizione del

Giudice ordinario.

Fatto

RILEVATO

che:

– I.N., già dipendente dell’amministrazione penitenziaria con qualifica di collaboratore amministrativo contabile posizione economica C1, transitato alla Procura generale presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, ha partecipato alla procedura selettiva interna indetta per l’attribuzione di cento posti di posizione economica C1 super-contabile, senza conseguire risultato utile al passaggio;

– presentato ricorso gerarchico senza successo, l’istante si è rivolto al Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del lavoro, il quale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione;

– riproposto il giudizio dinanzi al Tar, il ricorso è stato accolto;

– il Ministero della giustizia ha impugnato la sentenza denunciando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in base al costante orientamento di queste sezioni unite, che afferma la giurisdizione ordinaria in relazione alle controversie concernenti concorsi interni comportanti passaggio da una qualifica all’altra nell’ambito della medesima area;

– il Consiglio di Stato, in esito alla prima udienza, ha sollevato conflitto di giurisdizione, giacchè reputa che la giurisdizione spetti al giudice ordinario del lavoro.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il conflitto è stato sollevato dal Consiglio di Stato quando erano già entrati in vigore sia la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 3, sia l’art. 11 c.p.a., comma 3, (D.Lgs. n. 2 luglio 2010, n. 104), che individuano nella prima udienza fissata per la trattazione del merito il momento oltre il quale, nel giudizio rispettivamente riassunto o riproposto dinanzi al giudice individuato come fornito di giurisdizione da una precedente sentenza di altro giudice appartenente a un plesso giurisdizionale diverso, non è possibile sollevare d’ufficio un conflitto negativo di giurisdizione (sulla distinzione tra riassunzione e riproposizione si veda Cass., sez. un., 26 ottobre 2018, n. 27163);

– al riguardo, queste sezioni unite hanno chiarito la ragione ispiratrice delle disposizioni in questione, che vuole evitare ogni inutile dispendio di attività processuale, di modo che la competenza giurisdizionale già individuata nella precedente sentenza è destinata a diventare incontestabile qualora si superi lo sbarramento in questione (Cass., sez. un., 19 maggio 2014, n. 10922);

– non è destinata a incidere sulla soluzione la circostanza che il giudizio di primo grado si è svolto prima che entrambe le norme entrassero in vigore;

– dev’essere difatti al riguardo rimeditato l’indirizzo espresso da Cass., sez. un., 12 aprile 2012, n. 5873, secondo cui in una tale ipotesi negare che il Consiglio di Stato avesse la facoltà di sollevare il conflitto significherebbe applicare le norme in modo retroattivo, facendo derivare nel presente un effetto da un fatto che, quando si è verificato nel passato, non era in condizioni di produrlo;

– al contrario, riconoscere al Consiglio di Stato un potere del quale esso non era dotato quando l’ha esercitato comporterebbe la violazione del principio tempus regit actum, che regola i poteri del giudice, e il conseguente scardinamento di una preclusione già prodottasi;

– su tale falsariga, d’altronde, queste sezioni unite hanno ritenuto che, nel giudizio amministrativo, la proposizione in appello dell’eccezione di difetto di giurisdizione non sollevata in primo grado, nè con la costituzione in sede di gravame tramite impugnazione incidentale, è preclusa, per il giudicato implicito formatosi sulla giurisdizione e senza che il giudice possa rilevarne d’ufficio l’eventuale carenza, ove tale proposizione sia avvenuta successivamente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, in considerazione giustappunto del principio tempus regit actum, nonchè di quello di non ultrattività delle disposizioni di legge dopo la loro abrogazione, implicita o esplicita (Cass., sez. un., 5 ottobre 2016, n. 19912);

– comunque, in base all’opzione qui preferita, non si determina alcun deficit di tutela, poichè la sentenza del Consiglio di Stato che abbia erroneamente statuito sulla giurisdizione può essere impugnata con specifico motivo avverso il relativo capo dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione, sempre che, come nel caso in esame, non si sia formato il giudicato interno sul punto;

– per conseguenza, il conflitto sollevato dal Consiglio di Stato è inammissibile;

– nulla per le spese, non essendo stata svolta attività difensiva alcuna in questa fase.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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