Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1611 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 12/07/2016, dep.20/01/2017),  n. 1611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 27327-2015 proposto da:

DOTT. D.B. SAS, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE

78, presso lo studio dell’avvocato CURZIO CICALA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURO GADALETA giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE RUGGERO

22, presso la Signora GIUSEPPINA MINERVINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIERO BOCCARDI giusta procura in atti;

– resistente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BARI del 14/10/2015,

depositata il 20/10/2015; R.G. 1087/12;

sulle conclusioni del P.G. in persona del Dott. CAPASSO Lucio, che

conclude chiedendo, in accoglimento del ricorso, annullarsi

l’ordinanza impugnata, disponendo la prosecuzione del giudizio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La s.a.s. dott. D.B. ha proposto istanza di regolamento di competenza, basata su due motivi, avverso l’ordinanza depositata il 20 ottobre 2015 ed emessa dalla Corte di appello di Bari, con la quale è stato sospeso, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il processo civile R.G. n. 1087/12, “in attesa della definizione di altro giudizio, avente carattere pregiudiziale, pendente tra le stesse parti dinanzi alla Corte di Cassazione (iscritto al n. 13359/12 R.G.), promosso da M.M. avverso la sentenza n. 213/12 emessa dalla Corte di appello di Bari in data 28 febbraio 2012.

2. All’istanza di regolamento di competenza ha resistito, con memoria, la M., che ha pure chiesto la cancellazione ai sensi dell’art. 89 c.p.c. delle frasi sconvenienti ed offensive contenute nel ricorso.

3. Il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

4. La ricorrente ha chiesto dichiararsi insussistente qualsiasi motivo di pregiudizialità tra il processo RG n. 13359/12 pendente dinanzi a questa Corte e quello sospeso dalla Corte di appello di Bari avente R.G. n. 1087/12, disponendo che debba essere revocata l’ordinanza collegiale del 30 ottobre 2015 emessa da detta Corte, e rimettersi gli atti alla Corte di appello di Bari affinchè disponga il prosieguo della causa R.G. n. 1087/12.

5. Il ricorso proposto è ammissibile, alla luce del principio già affermato da questa Corte e che va in questa sede ribadito, secondo cui, nel quadro della disciplina di cui all’art. 42 c.p.c. – come novellato dalla L. 26 novembre 1990 n. 353 – non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale: ove ammessa, infatti, una tale facoltà – oltre che inconciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo, sotteso alla riforma del citato art. 42 codice di rito – si porrebbe in insanabile contrasto sia con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole, che la legge deve assicurare nel quadro del giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost.; dalla esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio, deriva sistematicamente, come logico corollario, la impugnabilità, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., di ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, e che il ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione ex lege (Cass., ord., sez. un., 1/10/2003, n. 14670; Cass., ord., 15/03/2006, n. 5767; Cass., ord., 25/11/2010, n. 23906; Cass., ord., 26/06/2013, n. 16198).

6. Si osserva che secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data in questa sede continuità, la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell’art. 295 c.p.c., quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicchè occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato (v., ex multis, Cass., ord., 9/12/2011, n. 26469; Cass., ord., 24/09/2013, n. 21794; Cass. 16/03/2016, n. 5229) e che, comunque, salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c. (Cass., sez. un., 19/06/2012, n. 10027; Cass., ord. 19/09/2013, n. 21505). In particolare, è stato pure da questa Corte precisato che, quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sicchè ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento, a prescindere da ogni accertamento circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità, è illegittimo e va annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2 (Cass., ord., 20/01/2015, n. 798; Cass., ord., 7/07/2016, n. 13823).

6.1. Alla luce dei principi sopra evidenziati e rilevato che, come già affermato da questa Corte e come pure evidenziato dalla ricorrente, non sussiste un rapporto di pregiudizialità, tale da giustificare la sospensione necessaria del processo, fra il giudizio di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare e quello di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il relativo contratto definitivo, non costituendo l’accertamento della fondatezza della prima domanda un antecedente logico indispensabile per la pronuncia sulla seconda (Cass., ord., 18/11/2011, n. 24369) e che, sopratutto, la sospensione andava valutata ai sensi dell’art. 337 c.p.c e non ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ogni ulteriore questione pure proposta resta assorbita.

7. Ritiene il collegio che le espressioni di cui la controricorrente invoca la cancellazione ex art. 89 c.p.c. non esulano dai limiti della dialettica processuale e dalle esigenze difensive nè risultano collegabili ad intenti meramente denigratori della controparte e della sua difesa e, pertanto, non può essere accolta l’istanza proposta dalla M. ex art. 89 c.p.c..

8. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va accolto e va disposta la prosecuzione del giudizio.

9. Spese al definitivo.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso e ordina la prosecuzione del processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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