Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16109 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 07/02/2017, dep.28/06/2017),  n. 16109

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23285/2013 proposto da:

A2A SPA, in persona del Procuratore Speciale pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo

studio dell’avvocato GIANCARLO ZOPPINI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO CORVACE, GIUSEPPE PIZZONIA

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 17/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

2) udito per il ricorrente l’Avvocato PIZZONIA che ha chiesto

l’accoglimento;

3) udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta al

controricorso;

1) udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del 1^

motivo di ricorso e il rigetto nel resto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La A2A s.p.a., incorporante la A.S.M. Brescia s.p.a. e la A.E.M. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione su cinque motivi avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 79/34/13, depositata il 17.04.2013 e non notificata, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, è stato rigettato il ricorso della società contro gli avvisi di accertamento ad essa notificati a titolo di IRPEG ed ILOR, oltre interessi, in relazione agli anni 1996/1998/1999, al fine di recuperare dette imposte, non versate in forza del regime agevolativo previsto dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 14 (convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427) e dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 70, per le società per azioni a capitale pubblico maggioritario istituite ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22: tale regime è stato qualificato “aiuto di Stato”, incompatibile con il mercato comune, con decisione della Commissione delle Comunità Europee del 5 giugno 2002, 2003/193/CE (confermata, a seguito di impugnazione dello Stato italiano, dalla sentenza della Corte di giustizia dell’1 giugno 2006, C-207/05).

Si tratta, in particolare, di una c.d. seconda azione di recupero, effettuata ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 24 (fol. 12 della sentenza) con il quale l’Ufficio ha provveduto ad escludere dalla base imponibile la quota delle plusvalenze riferite ad operazioni straordinarie, gli importi che erano stati reimmessi nel circuito pubblico sotto forma di dividendi all’ente pubblico di appartenenza, la quota di reddito relativo al settore dell’energia elettrica e ad includere nella base imponibile i regimi opzionali e/o sostitutivi in vigore (fol. 28 della sent. impugnata).

2. Il giudice di appello ha ritenuto, in sintesi, che:

a) non poteva trovare ingresso l’estensione del giudicato esterno costituito dalla sentenza della CTP di Milano n. 8 del 29 gennaio 2008, sostenuto dalla società, sia perchè i recuperi oggetto delle separate impugnazioni erano stati effettuati sulla scorta di discipline differenti, la cui applicazione richiedeva altri presupposti, tanto che la controversia decisa con le sentenza della CTP cit. traeva origine dalla impugnazione di una ordinanza ingiunzione, mentre la presente riguardava avvisi di accertamento, sia perchè, in ogni caso, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il diritto comunitario osta all’applicazione di una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 2909 c.c., volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione divenuta definitiva;

b) non si era verificata alcuna consumazione del potere di recupero da parte dell’Amministrazione, poichè era stato del D.L. n. 135 del 2009, stesso art. 24, al comma 2, a prevedere che il recupero è effettuato tenendo conto di quanto già liquidato ai sensi del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, senza che ciò inficiasse il potere accertativo conferito successivamente all’Amministrazione, attesa la espressa previsione della possibilità per l’Ufficio di integrare gli accertamenti già emessi (fol. 12 sent.);

c) la sentenza della CTP impugnata non era nulla in quanto aveva trattato, sia pure in modo conciso, tutte le questione, esponendo le ragioni giuridiche sottese alla sua decisione e seguendo un giusto ordine logico interpretativo;

d) gli avvisi di accertamento avevano una motivazione completa, esauriente ed autosufficiente, sia sul tema della turbativa della libera concorrenza, sia sul computo degli interessi; inoltre gli atti richiamati e non allegati all’avviso erano facilmente reperibili su internet e non costituivano necessariamente documentazione integrativa della motivazione dell’accertamento;

e) la pretesa tributaria era fondata, in quanto la tesi della non applicabilità alla ricorrente della decisione della Commissione Europea sopra indicata era stata già ampiamente esaminata dal Tribunale di primo grado delle Comunità Europee, che, con sentenza dell’li giugno 2009 (causa T-301/02), aveva rigettato il ricorso della società avverso detta decisione, affermando, fra l’altro, che anche nel caso di impresa che fornisca servizi pubblici a livello locale in regime di esclusiva si è in presenza di un aiuto di Stato, in quanto il mercato delle concessioni di tali servizi è aperto alla concorrenza comunitaria e l’aiuto in favore di una SPA ai sensi della L. n. 142 del 1990, disincentiva i Comuni ad affidare ad altre società questi servizi;

f) infine, il calcolo degli interessi su base composta era corretto, in quanto effettuato in conformità della previsione di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24, comma 4 (convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), secondo il quale gli interessi andavano calcolati ai sensi delle disposizioni del capo 5^ del regolamento (CE) della Commissione n. 794/04 del 21 aprile 2004, il quale era stato emanato per dare esecuzione al regolamento (CE) del Consiglio n. 659/99 del 22 marzo 1999 e si poneva come meramente ricognitivo di una prassi già in uso presso la Commissione Europea almeno a far tempo dal 1997.

3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denuncia la illegittimità della sentenza per la violazione del D.L. n. 10 del 2007, art. 1, D.L. n. 185 del 2008, art. 24 e art. 2909 c.c., nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di giudicato esterno da essa sollevata con riguardo alla sentenza della CTP di Milano n. 8 del 25.01.2008 – passata, appunto, in giudicato e sopra citata sub. 2.a) – con la quale erano stati respinti i ricorsi proposti dalla A.E.M. s.p.a. avverso le comunicazioni-ingiunzione alla stessa notificate per il recupero degli aiuti di Stato in esame per gli anni 1996/1999, ai sensi del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1 (convertito dalla L. 6 aprile 2007, n. 46) (art. 360c.p.c., comma 1, n. 3).

Osserva, in sintesi, la ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, sul quantum della pretesa di recupero (nei confronti di A.E.M. s.p.a.) si è formato il giudicato, perchè la sentenza della CTP riguarda gli stessi anni d’imposta di cui agli avvisi impugnati ed è stata adottata in attuazione del (e non in contrasto col) diritto comunitario; ed è inconferente il richiamo ai principi enunciati dalla sentenza della Corte di giustizia 18 luglio 2007, causa C-119/05, Lucchini, poichè essa riguarda una misura individuale di aiuto di Stato dichiarata incompatibile col diritto comunitario con decisione definitiva, laddove nella fattispecie la decisione n. 2003/193/CE riguarda in termini generali ed astratti il regime di aiuti in questione ed è stata comunque impugnata.

1.2. Il primo motivo è infondato.

1.3. La citata sentenza della Corte di giustizia 18 luglio 2007, C119/05, esclude l’efficacia espansiva del giudicato qualora ciò non consenta il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione Europea divenuta definitiva, entrando in tal caso in questione i principi di ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l’Unione Europea, posto che la Commissione Europea dispone di una competenza esclusiva per esaminare la compatibilità di una misura nazionale di aiuti di Stato con il mercato comune (cfr. Cass. nn. 26285/2010, 11228/2011, 6538/2012, 4832/2015).

1.4. Il principio è pienamente applicabile alla fattispecie in esame, considerato che la Corte di giustizia, con sentenza del 21 dicembre 2011, procedimento C-320/09 P, ha respinto l’impugnazione proposta dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di primo grado che aveva a sua volta rigettato il ricorso della A2A contro la decisione della Commissione (Cass. n. 23949/2016).

2.1 Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2, ultimo periodo e comma 3, nonchè dell’art. 24 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

A parere della ricorrente la sentenza è illegittima nella parte in cui ha rigettato la doglianza della società afferente al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati per omessa allegazione degli atti in essi richiamati, segnatamente: a) la “nota 65654 del 28.04.2009 della Direzione Centrale Accertamento – Settore Grandi Contribuenti – Ufficio Governo”, per quanto riguarda l’avviso di accertamento emesso nei confronti di AEM per l’anno 1996; b) il “parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri condiviso con l’Avvocatura dello Stato”, per quanto riguarda i restanti avvisi dedotti in giudizio; c) la nota rilasciata dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG) in data 9.02.2000 alla FederUtility” richiamata al fine di escludere la “quota di reddito relativa al settore dell’energia elettrica” per la rideterminazione della base imponibile dichiarata, per tutti gli avvisi di accertamento; d) il rinvio “ai tassi… consultabili sul sito internet dell’Unione Europea” per l’individuazione dei criteri di calcolo utilizzati nella liquidazione degli interessi dovuti.

2.2. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

2.3. La Commissione regionale nell’esaminare la doglianza ha osservato che il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri era un mero antecedente dell’atto di accertamento, ma non faceva parte della motivazione, che la nota dell’Autorità dell’energia elettrica era a supporto probatorio di quanto già analiticamente documentato negli avvisi ed era consultabile in quanto pubblicato su internet, che l’indicazione del sito internet per la determinazione degli interessi era da considerarsi superflua, in quanto l’Ufficio “aveva dettagliatamente indicato nell’accertamento le norme che hanno disciplinato il calcolo e dunque la determinazione degli interessi” (fol. 22 della sentenza). Ha quindi concluso che gli atti richiamati, ma non allegati, erano di facile consultazione in quanto disponibili su internet e, comunque, non costituivano documentazione integrativa alla motivazione dell’accertamento, di guisa che la loro mancanza non aveva determinato alcuna lesione del diritto di difesa.

2.4. Si tratta di una valutazione di fatto certamente non irragionevole, che si sottrae alle censure esposte.

3.1 Con altra censura, proposta in via subordinata nell’ambito del secondo motivo (fol. 229 del ricorso), si denuncia la violazione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 2 e 3, nonchè dell’art. 24 Cost. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

A parere della ricorrente la sentenza è illegittima nella parte in cui ha respinto la doglianza della società afferente al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso per il periodo di imposta 1996 in relazione alla posizione AEM che, secondo la parte, non conterebbe la spiegazione delle ragioni sulla base delle quali è stato disconosciuto “il credito di imposta che la società ha indicato nel mod. 760/M al rigo 05 per Euro 111.684,84”, essendosi limitata la Agenzia a rilevare che detto credito avrebbe dovuto utilmente essere riportato nel mod. 760/R e che ciò la parte non aveva fatto, senza chiarire le ragioni per cui tale (mancata) indicazione rilevasse quale elemento costituivo del credito stesso.

La ricorrente, dopo avere considerato che non vi è nella sentenza impugnata una specifica pronuncia sul punto, sostiene che la CTR nel respingere la doglianza relativa al difetto di motivazione degli avvisi avrebbe implicitamente, anche se chiaramente, respinto anche tale doglianza (fol. 233 del ricorso).

3.2. Il motivo è inammissibile in quanto si fonda sulla presunzione di una pronuncia implicita della CTR che non ricorre.

3.3. La evidente autonomia giuridica ed argomentativa che corre tra la denuncia di difetto di motivazione degli avvisi per mancata allegazione documentale, sulla quale la CTR si è pronunciata, rispetto a quella relativa alla mancata esplicitazione in avviso delle ragioni del disconoscimento del credito di imposta (oggetto del presente motivo) esclude la ricorrenza di una pronuncia implicita.

Nel caso in esame, la parte avrebbe dovuto denunciare una omessa pronuncia.

4.1. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli artt. 263 e 264 del Trattato sull’Unione Europea, del D.L. n. 185 del 2008, art. 24, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La società censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice a quo ha rigettato le doglianze della società concernenti il recupero della quota di reddito relativa ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale, nei quali l’attività è stata svolta sostanzialmente in regime di monopolio e, peraltro, in un ristretto ambito territoriale. Lamenta, in particolare, che il detto giudice si sia limitato a richiamare la citata sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità Europee dell’11 giugno 2009, la quale però si riferisce come la decisione impugnata – ad un regime di aiuti astrattamente considerato e non attiene alla specifica posizione della ricorrente, che doveva essere esaminata dalla CTR, anzichè, ritenendosi vincolata a tale pronuncia, abdicare alla propria funzione giurisdizionale.

4.2. Con il quarto motivo è nuovamente denunciata la violazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 24 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nella parte in cui il giudice d’appello, anche a voler ammettere che il rinvio alla menzionata sentenza del Tribunale di primo grado possa integrare una pronuncia nel merito delle questioni dedotte, le ha rigettate, anzichè concludere per l’illegittimità del recupero in quanto la società svolgeva, negli anni in contestazione, la propria attività di gestione dei servizi pubblici di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale in un ristretto ambito territoriale e in un contesto non concorrenziale.

4.3. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

4.4. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in precedente pronuncia che si condivide (Cass. n. 23949/2016), ribadito il principio in virtù del quale, nei giudizi concernenti la verifica della esatta esecuzione degli obblighi derivanti dalle decisioni della Commissione Europea, è preclusa ogni ulteriore discussione e contestazione relativa alla illegittimità o invalidità delle valutazioni compiute dalla istituzione comunitaria, quando l’atto sia divenuto inoppugnabile o il ricorso contro di esso – proponibile anche dai soggetti privati interessati – sia stato respinto, pena, altrimenti, la vanificazione del sistema dei rimedi giurisdizionali predisposto dai Trattati relativi all’Unione Europea (Cass. n. 15207/2012), è sufficiente rilevare che le tesi della ricorrente sono già state oggetto di esame, e rigettate, da parte del Tribunale di primo grado delle Comunità Europee con sentenza 11 giugno 2009, causa T-301/02, confermata dalla Corte di giustizia con sentenza 21 dicembre 2011, procedimento C-320/09 P.

5.1. Infine, con il quinto motivo di ricorso, è denunciata la violazione del combinato disposto dell’art. 3 della decisione n. 2003/193/CE e 13 del regolamento (CE) n. 794/2004 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Dopo aver ricordato che l’Agenzia aveva determinato gli interessi, di cui è stato richiesto il pagamento alla società, secondo le modalità fissate dagli artt. 9 e 11 del Reg. (CE) n. 794/2004, al quale rinvia il D.L. n. 185 del 2008, art. 24, comma 4, la ricorrente sostiene che l’applicazione delle suddette modalità è illegittima e non può trovare applicazione con riferimento a fattispecie di recupero – come quella in giudizio – effettuate sulla base di decisioni della Commissione notificate in data precedente a quella dell’entrata in vigore del citato Regolamento (20.05.2004). Nel caso di specie il riferimento è alla Decisione n. 2003/193/CE notificata il 07.06.2002.

Denuncia, quindi, come erronea la affermazione del giudice di appello, secondo la quale il Regolamento (CE) n. 794/2004 aveva carattere essenzialmente ricognitivo di una prassi già diffusamente in uso presso la Commissione.

5.2. Il motivo è infondato.

5.3. La questione è stata oggetto, in altro giudizio, dell’ordinanza interlocutoria n. 3006 dell’11 febbraio 2014, sulla quale si è registrata la decisione della Corte di giustizia C-89/14 del 03.09.2015, che ha dichiarato: “L’art. 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del trattato CE, nonchè gli artt. 11 e 13 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999, non ostano a una normativa nazionale, come il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24, comma 4, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito, con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2, che preveda, tramite un rinvio al regolamento n. 794/2004, l’applicazione di interessi composti al recupero di un aiuto di Stato, sebbene la decisione che ha dichiarato detto aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero sia stata adottata e notificata allo Stato membro interessato anteriormente all’entrata in vigore di detto regolamento”.

5.4. Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e con la discussione orale, la ricorrente ha sostenuto che la Corte di giustizia ha statuito che il regime degli interessi composti, previsto dal D.L. n. 185 del 2008, art. 24, non contrasta con il diritto comunitario, ma soltanto se applicato a partire dalla data di entrata in vigore di detta norma e non anche per il periodo anteriore (cioè dalla fruizione del beneficio fiscale fino a tale data), in relazione al quale deve applicarsi l’ordinario criterio degli interessi semplici.

In particolare, a suo dire, proprio con riferimento alla nozione di “effetti futuri” considerata dalla decisione della CGUE n. C-89/14, la disciplina introdotta dal D.L. cit. avrebbe dovuto applicarsi solo per gli interessi maturati successivamente all’entrata in vigore del D.L. cit. (dopo il 29.09.2008), e non agli interessi maturati anteriormente.

5.5. La tesi non può essere condivisa, alla luce della motivazione della sentenza, che sorregge il già di per sè chiaro dispositivo, come questa Corte ha già affermato, con principi a cui si intende dare continuità (Cass. n. 23949/16, 25094/2016), in ragione della quale deve intendersi superata la precedente interpretazione espressa nella sent. n. 14019/2012, richiamata dalla parte privata e dal P.G..

5.6. La Corte di giustizia nella decisione cit., premette, in linea generale, quanto segue:

– l’art. 13 del regolamento n. 794/2004 determina, al primo comma, la data di entrata in vigore del regolamento e precisa, al comma 5, che l’art. 11, paragrafo 2, relativo al calcolo degli interessi su base composta, è unicamente applicabile alle decisioni di recupero notificate dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso; “non per questo, però, può dedursi da tale limitazione dell’applicabilità ratione temporis del regolamento n. 794/2004 un divieto di principio per gli Stati membri, gli unici competenti, alla data dell’adozione della decisione 2003/193, a determinare la base di calcolo degli interessi, di legiferare in un senso anzichè in un altro. L’art. 13 del regolamento n. 794/2004 non introduce, dunque, una norma di irretroattività applicabile alle normative nazionali prima dell’entrata in vigore del regolamento medesimo” (punto 34);

– quando adottano misure attraverso le quali attuano il diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi generali di tale diritto, fra i quali quelli di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento (punti 35 e 36);

– “il principio della certezza del diritto osta a che un regolamento venga applicato retroattivamente, vale a dire a una situazione acquisita anteriormente alla sua entrata in vigore”, e “lo stesso principio esige che qualsiasi situazione di fatto venga di regola, purchè non sia espressamente disposto il contrario, valutata alla luce delle norme giuridiche vigenti al momento in cui essa si è prodotta. Tuttavia, sebbene la nuova legge abbia quindi validità solo per l’avvenire, essa si applica anche, salvo deroga, agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della vecchia legge” (punto 37);

– del pari, “la sfera di applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento non può essere estesa fino ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore” (punto 38). Quanto alla normativa nazionale in esame, osserva, quindi, che:

– “prevedendo l’applicazione di interessi composti al recupero di aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione 2003/193, il D.L. n. 185 del 2008, non ha alcun effetto retroattivo; esso si limita ad applicare una normativa nuova agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l’impero della disciplina anteriore” (punto 40);

– “infatti, da un lato, il D.L. n. 185 del 2008, art. 36, fissa l’entrata in vigore di quest’ultimo al giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, la quale è avvenuta il 29 novembre 2008, di modo che detto decreto legge non è entrato in vigore anteriormente alla data della sua pubblicazione. Dall’altro, gli avvisi di imposta che prevedevano l’applicazione di interessi su

base composta sono stati notificati all’A2A posteriormente all’entrata in vigore di detto decreto legge. Siccome l’aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune di cui trattasi nel procedimento principale non era stato recuperato nè aveva costituito oggetto di avviso di imposta alla data di entrata in vigore di detto decreto legge, quest’ultimo non può essere considerato incidere su una situazione già acquisita” (punto 41);

– “peraltro, con riferimento all’importante scarto di tempo tra l’adozione, il 5 giugno 2002, della decisione n. 2003/193, con la quale la Commissione ha chiesto il recupero dell’aiuto di Stato in questione nel procedimento principale, e l’emissione, nel corso dell’anno 2009, di un avviso di imposta destinato ad assicurare il recupero effettivo di detto aiuto, si deve considerare che l’applicazione di interessi composti costituisce uno strumento appropriato per neutralizzare il vantaggio concorrenziale conferito illegittimamente alle imprese beneficiarie di detto aiuto di Stato” (punto 42).

5.7. Può aggiungersi che nelle conclusioni dell’Avvocato generale, alle quali la Corte sostanzialmente aderisce, si legge, per quanto qui interessa, che “poichè l’aiuto di cui trattasi nel procedimento principale non era stato recuperato e non era neanche stato oggetto dei citati avvisi di accertamento prima della pubblicazione del D.L. n. 185 del 2008, l’art. 24, comma 4, di tale decreto legge non può essere considerato incidere su una situazione acquisita anteriormente alla sua entrata in vigore” (punto 51); e che “con la pubblicazione del decreto L. n. 185 del 2008, l’applicazione del metodo degli interessi composti per il calcolo degli interessi dovuti sugli aiuti illegittimi da recuperare in applicazione della decisione 2003/193 era certa e la sua applicazione prevedibile per gli individui” (punto 53).

5.8. Dal complesso di tali argomentazioni, deriva inequivocabilmente che:

a) per le decisioni di recupero notificate in data anteriore all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 794/2004, spettava soltanto agli Stati membri la scelta circa il metodo di calcolo degli interessi (se su base semplice o composta);

b) l’unico limite all’esercizio di tale facoltà era costituito dal rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento;

c) questi ostano all’applicazione di un regolamento alle situazioni “acquisite” prima della sua entrata in vigore, ma non agli effetti futuri di situazioni sorte sotto la vigenza della disciplina anteriore;

d) per situazioni “acquisite” devono intendersi, quanto alla materia de qua, sia quelle in senso stretto esaurite, cioè i casi in cui l’aiuto illegittimo sia stato già definitivamente recuperato alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, sia quelle nelle quali, alla stessa data, sia già stato emesso l’avviso di accertamento, idoneo ad ingenerare il legittimo affidamento del contribuente nell’applicazione della normativa previgente.

5.9. In definitiva, gli avvisi di accertamento in esame, emessi sulla base della scelta, operata dal legislatore italiano con il D.L. n. 185 del 2008 art. 24, comma 4 (convertito dalla L. n. 2 del 2009) – e già con il D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3, (convertito dalla L. n. 46 del 2007) -, di applicare, per il recupero degli aiuti in esame, il metodo di calcolo degli interessi su base composta, “maturati dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo” (secondo la disciplina dettata dal richiamata L. n. 29 del 2006, art. 24), devono ritenersi, anche sotto tale profilo, legittimi.

6.1. In conclusione il ricorso va rigettato su tutti i motivi.

6.2. La complessità delle questioni e la necessità dell’intervento della citata pronuncia della Corte di giustizia giustificano la compensazione delle spese.

PQM

 

– rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017 e, a seguito di riconvocazione, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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