Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16109 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Luigi Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 13160 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

S.G. rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Manfredonia Manfredi, elettivamente

domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via Lungotevere

Michelangelo n. 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 150/12/13,

depositata in data 4 aprile 2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 febbraio 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

-con sentenza n. 150/12/13, depositata in data 4 aprile 2013, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, previa riunione, rigettava entrambi gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate e da S.G. avverso la sentenza n. 309/01/10 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) con il quale l’Ufficio, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/73, aveva contestato nei confronti di quest’ultimo un maggiore reddito di impresa pari a Euro 621.174,00, ai fini Irpef, Irap e Iva, per l’anno di imposta 2005, ridotto, in sede di autotutela, a Euro 417.113,00;

-la CTR- nel confermare la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso riducendo al 50% quanto accertato – in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che:1) la sentenza di primo grado, lungi dal contenere una motivazione insufficiente, era stata correttamente fondata sul rilievo relativo al mancato superamento di ogni aspetto proprio della presunzione inerente gli studi di settore sottesi all’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39 in questione;2) nella specie, le allegazioni documentali del contribuente non avevano sufficientemente suffragato la pretesa di vedere accertato un reddito del tutto conforme a quello dichiarato, nè, per converso, erano apparse del tutte inidonee a vincere la presunzione sottesa alle determinazioni dell’Ufficio; 3) in ogni caso, entrambe le parti – in violazione dell’art. 342 c.p.c. posto a garanzia della specificità dei motivi di gravame- avevano censurato, in modo del tutto generico, la sentenza appellata, limitandosi, in sostanza, a ripetere gli stessi argomenti di fatto e di diritto già dedotti dinanzi alla CTP;

– avverso la sentenza della CTR, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste, con controricorso l’Agenzia delle entrate;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, per avere la CTR- nel confermare la sentenza di primo grado – erroneamente ritenuto che l’accertamento in questione fosse basato sull’elaborazione degli studi di settore, ancorchè dall’atto impositivo si evincesse che esso era stato basato unicamente sul recupero analitico di alcune poste di spesa e su una ricostruzione induttiva del valore delle rimanenze;

– il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito indicate;

– nella sentenza impugnata, il giudice di appello, nel rigettare entrambi gli appelli, ha osservato che:1) correttamente la decisione di primo grado aveva fondato il proprio decisum sul rilievo del mancato superamento da parte del contribuente di ogni aspetto proprio della presunzione inerente gli studi di settore sottesi all’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39 del in questione, il che andava confermato in sede di gravame non avendo le allegazioni documentali del ricorrente sufficientemente suffragato la sua pretesa di vedere accertato un reddito del tutto conforme a quello dichiarato nè, per converso, essendo queste ultime apparse del tutto inidonee a vincere la presunzione sottesa alle determinazioni dell’ufficio; 2) in ogni caso, entrambe le parti – in violazione dell’art. 342 c.p.c. posto a garanzia della specificità dei motivi di gravame- avevano censurato in modo del tutto generico la sentenza appellata, limitandosi, in sostanza, a ripetere gli stessi argomenti di fatto e di diritto già dedotti dinanzi alla CTP;

-appare evidente come la CTR dopo avere ritenuto- condividendo il ragionamento del giudice di prime cure- infondati, nel merito, entrambi gli appelli, ha, in ogni caso, rilevato la inammissibilità degli stessi per difetto di specificità dei motivi di gravarne; l’utilizzo dell’inciso in ogni caso, implica una soluzione alternativa (o quantomeno subordinata) rispetto a quella prima affermata, sicchè la sentenza, in sostanza, si fonda su due rationes decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata di cui I”una, attinente alla valutazione di infondatezza nel merito degli appelli e, l’altra, alla valutazione di inammissibilità dei motivi di gravame;

-si ricorda, invero, al riguardo il principio consolidato, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 15 marzo 2019, n. 7499; Cass. 13 giugno 2018, n. 15399; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753);

– pertanto, essendo la sentenza impugnata sorretta da due diverse “rationes decidendi” – una fondata sulla rilevata infondatezza degli appelli stante il parziale superamento, ad opera del contribuente, della presunzione di maggior reddito inerente gli studi di settore sottesi all’accertamento in questione e l’altra sulla inammissibilità degli appelli per genericità dei motivi di gravame (in relazione alle quali non risulta, peraltro, essere stata mai contestata la violazione dell’ordine di trattazione delle questioni, imposto dall’art. 276 c.p.c., comma 2)-l’omessa impugnazione della ratio attinente alla rilevata inammissibilità degli appelli rende inammissibile, per difetto di interesse, il primo motivo di ricorso con il quale viene, in sostanza, aggredita la prima ratio decidendi;

– con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un punto decisivo della controversia e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia, con riferimento all’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciare sulla doglianza, proposta nel ricorso originario e riformulata in grado di appello, relativa alla assunta carenza di motivazione dell’avviso di accertamento in questione, basato esclusivamente su una presunzione assoluta (non dimostrata diversamente) di maggiori ricavi;

– l’inammissibilità, per difetto di interesse, del primo motivo di ricorso, rende inammissibile, per difetto di interesse, anche il secondo motivo, non essendo state aggredite entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata;

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito;

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA