Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16108 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 28/07/2020), n.16108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25111-2018 proposto da:

D.M.P. in proprio e nella qualità di genitore esercente

la potestà sul figlio minore I.R. ed entrambi nella

qualità di eredi di I.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TEULADA 38/A, presso lo studio dell’avvocato FRANCA

TORNILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARGHERITA GUCCIONE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 97,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TRIGILIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato DOMENICO MONACA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 219/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

I.G., infermiere, adiva nel 2014 l’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa (ASP) chiedendone la condanna ai sensi dell’art. 2087 c.c. al risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza dell’espletamento della sua attività di allievo presso l’Usi di Vittoria presso cui nel luglio 1993 aveva conseguito il diploma;

deduceva in particolare che nel gennaio 1993 veniva punto accidentalmente da un ago infetto, contraendo epatite HCV da contagio, patologia di cui era venuto a conoscenza soltanto nel 2005/2006 e che nel 2007 aveva fatto domanda di riconoscimento per infermità derivante da causa di servizio, rigettata dagli organi competenti perchè tardiva;

il Tribunale di Ragusa, rigettando l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall’ASP di Ragusa sul presupposto che l’Azienda resistente non avesse allegato e provato quando si fosse verificato il subentro dell’ASP all’USL n. 22 di Vittoria, accoglieva il ricorso, ha accertato la sussistenza di un nesso di causalità tra la patologia che ha condotto l’infermiere alla morte, avvenuta nel 2014, e l’infortunio riportato nel ricorso introduttivo, avvenuto nel 1993;

I’ASP di Ragusa è stata, pertanto, condannata a corrispondere agli eredi dell’ I. Euro 575.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, comprendente danno biologico, danno morale soggettivo, danno esistenziale e danno alla vita di relazione;

la Corte d’appello di Catania, nel riformare la sentenza del Tribunale di Ragusa, ha stabilito che all’epoca del verificarsi dell’evento che aveva provocato l’insorgere della malattia, rientrava nelle competenze di apposite Gestioni Stralcio istituite ex lege presso la Regione, a seguito della soppressione delle USL, con autonomia amministrativa e contabile nonchè legittimazione sostanziale e processuale;

ha pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ASP di Ragusa, confutando l’opzione argomentativa prospettata dalla difesa del lavoratore e condivisa dal Tribunale, secondo cui, al fine di individuare l’epoca in cui l’obbligazione risarcitoria è sorta (e l’entità amministrativa responsabile del risarcimento) occorrerebbe avere riguardo al momento in cui il danneggiato sarebbe venuto a conoscenza delle conseguenze dannose derivanti dall’evento e non invece al momento in cui sarebbe stata posta in essere la condotta illegittima ricondotta all’evento denunciato;

la cassazione della sentenza è domandata, sulla base di due motivi, da D.M.P., in proprio, quale moglie di I.G., nel frattempo deceduto, e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore I.R.;

I’ASL di Ragusa ha resistito con tempestivo controricorso;

D.M.P. ha depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, parte ricorrente contesta “Nullità della sentenza in conseguenza della violazione dell’art. 115 c.p.c.”;

la Corte d’appello avrebbe travisato le risultanze probatorie acquisite agli atti per fondare la propria decisione: in particolare parte ricorrente contesta la ricostruzione della collocazione temporale dell’evento dannoso e del nesso causale tra l’evento e la malattia di epatite da contagio subita nel praticare quale allievo infermiere alle dipendenze dell’USL 22 di Vittoria (gennaio 1993), asserendo che l’episodio su cui si fonda la decisione gravata era stato collegato alla malattia soltanto in termini di mera possibilità o eventualità, e che nel corso dell’attività svolta avessero potuto verificarsi altri episodi di contagio;

quanto alla natura dell’evento (puntura da ago infetto), denuncia un travisamento, da parte del Giudice dell’appello, delle argomentazioni difensive, dei dati tecnici emersi nelle relazioni della commissione medica di verifica e della relazione peritale disposta in primo grado, dai quali non sarebbe emersa nessuna prova certa che l’ago fosse infetto;

col secondo motivo, posto in subordine o in alternativa, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parte ricorrente lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

l’errore nella ricostruzione probatoria denunciato col primo motivo costituirebbe il “fatto storico” determinante il vizio di motivazione, in particolare, là dove la Corte territoriale avrebbe ritenuto raggiunta la prova che la puntura subita dall’appellato nel 1993 proveniva da un ago sicuramente “infetto”, sicuramente idoneo, dunque, a causare l’infermità;

il primo motivo è inammissibile;

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunziare che il Giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. n. 26769 del 2018);

il principio di diritto sopra richiamato va letto in correlazione con l’altro, secondo cui: “In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 de 2012, art. 54, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012” (Cass. n. 23940 del 2017);

nel caso in esame non si rileva alcun travisamento riguardo all’informazione probatoria utilizzata dal giudice dell’appello per fondare la propria decisione;

l’iter argomentativo del provvedimento gravato manifesta con chiarezza che il fatto dedotto quale causa dell’infermità subita da I.G. risulta essere sempre e soltanto la puntura con ago infetto occorsagli nel gennaio 1993, quando era allievo infermiere presso la USL n. 22 di Vittoria;

secondo la Corte territoriale tale fatto è dimostrato “…dalle allegazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nel quale con estrema precisione l’epoca in cui si è verificato l’evento dannoso, attestato chiaramente nel gennaio 1993, è stata indicata e suffragata anche dalla descrizione delle modalità di verificazione (puntura accidentale con ago infetto); tale allegazione del ricorrente è stata poi supportata dall’esito, anche questo inequivoco, della CTU medico legale disposta in primo grado, oltre che ancor prima dalla richiamata decisione della Commissione di verifica adita per il riconoscimento della causa di servizio” (p. 6 sent.);

allo scopo di individuare la titolarità datoriale nel momento in cui il dipendente fu vittima dell’infortunio causativo del danno, in più punti della decisione viene ribadito che le conseguenze dannose per cui si chiede il risarcimento sono causalmente connesse alla puntura da ago infetto occorsa dall’allievo infermiere mentre seguiva un corso organizzato dall’USL n. 22 di Vittoria anteriormente all’acquisizione del titolo di infermiere professionale;

l’indiscutibile accertamento dell’epoca di insorgenza della responsabilità per violazione dell’obbligo datoriale di sicurezza ex art. 2087 c.c. (“norma di carattere generale e di chiusura nella materia degli obblighi di protezione che accedono al rapporto di lavoro subordinato, soggetta quindi alla regula iuris dell’art. 1218 c.c.” – p. 7 sent.) ha fatto sì che la Corte territoriale, facendo corretta applicazione del principio, abbia individuato il datore di lavoro nel soggetto giuridico operante al tempo in cui ebbe a verificarsi l’infortunio (Gestione Stralcio presso la Regione), atteso che questo si era verificato nel 1993, ossia prima della soppressione dell’USL n. 22 di Vittoria nel 1995 e del passaggio delle competenze all’Azienda Sanitaria di Ragusa, quando il rapporto di lavoro subordinato già era in corso;

correttamente il giudice dell’appello ha respinto l’impostazione difensiva di parte appellata secondo cui il datore di lavoro responsabile del risarcimento sarebbe quello operante al momento in cui il dipendente danneggiato ha avuto consapevolezza o semplicemente conoscenza delle conseguenze dannose che ne sarebbero derivate: la questione posta in questi termini, come opportunamente osserva la Corte territoriale, andrebbe semmai ricondotta a quella, diversa e che nel caso in esame non viene in rilievo, del momento in cui la pretesa risarcitoria potrebbe essere fatta valere ai sensi dell’art. 2935 c.c.;

quanto alla seconda censura, essa è inammissibile;

le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. S.U. n. 8053/2014);

nel caso in esame, il fatto oggetto di contestazione (idoneità o meno dell’ago a causare la malattia perchè infetto) è stato oggetto di accertamento e valutazione da parte del giudice dell’appello, atteso che nel decisum, la circostanza della sua idoneità e causalità rispetto all’evento dannoso viene rappresentata senza nessun margine di incertezza;

pertanto, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la censura si palesa generica ed avulsa dal paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il quale, peraltro, non consente di azionare il rimedio mediante critiche che involgono l’omessa valutazione di deduzioni difensive (ex multis, Cass. n. 14802 del 2017);

il motivo, pertanto, si risolve inammissibilmente nella riproposizione di una nuova valutazione, in sede di legittimità, del materiale probatorio che si assume erroneamente valutato dalla Corte territoriale;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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