Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16108 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 22/07/2011), n.16108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30494-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

MOFFA IACAMPO COMMERCIALE SNC, in persona del Liquidatore pro tempore

e M.N. in proprio e unico erede di M.S. e

I.L. in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA

MINCIO 4, presso lo studio dell’avvocato TAGLIAFERRI FRANCESCO, che

lo rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– controracorrente –

avverso la sentenza n. 79/2005 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 19/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato LEONE, delega Avvocato

TAGLIAFERRI, che si riporta in subordine rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di indagini di polizia tributaria condotte anche nei confronti di soggetti terzi che risultavano aver intrattenuto rapporti commerciali con la società in nome collettivo Motta Iacampo Commerciale di Luigi Acampo & C. la quale non era stata in grado di esibire la contabilità di impresa, avendone precedentemente denunciato il furto; fu rettificato il reddito dichiarato da quella società per gli anni 1989/1990 ai fini Ilor e dai tre soci ( M. N. I.L. e M.S.) ai fini Irpef. I ricorsi presentati dai contribuenti furono accolti in entrambi i gradi del giudizio di merito. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con quattro motivi. La società ed i soci I.L. e M.N. (quest’ultimo costituitosi anche quale unico erede di M.S.) resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione è stato notificato a M.S. presso il difensore costituito in appello in data 10 novembre 2006, ancorchè il contribuente fosse deceduto il (OMISSIS) dopo la pubblicazione della sentenza di secondo grado. Su tale rilievo i resistenti eccepiscono la inesistenza della notificazione del ricorso alla parte deceduta. Ma in luogo di essa si è costituito l’unico suo erede M.N. (tale qualificatosi), cui l’atto avrebbe dovuto essere diretto, superando la rilevanza del difetto di notifica (27452/2008. 23522/2010).

1 resistenti hanno altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto non notificato al liquidatore del concordato preventivo della società in nome collettivo, che avrebbe partecipato al giudizio di primo grado. L’eccezione è inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè non espone gli sviluppi della vicenda processuale cui fa riferimento (non chiarisce in specie se la procedura è ancora in corso).

La CTR ha dichiarato di concordare “con la tesi della contribuente, sia in relazione alla insussistenza dei presupposti che avrebbero giustificato l’accertamento emesso ai sensi del citato art. 39, comma 2, (D.P.R. 600 del 1973), sia in relazione al difetto di notificazione dell’atto presupposto”. Ha motivato che la mancanza delle scritture contabili non giustificava, nella specie, l’accertamento induttivo, in quanto della documentazione non esibita era stato precedentemente denunciato il furto; e che “gli accertamenti risultano viziati, peraltro, anche sotto l’ulteriore profilo della mancata notifica alla contribuente del pvc elevato nei confronti di società terze”, avendo l’Ufficio anche omesso “di riportare nel corpo dell’avviso di accertamento i contenuti essenziali degli stessi, sì da consentire una adeguata difesa su tutte le contestazioni elevate”.

Col primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta (ex art. 360 c.p.c., n. 4) che la CTR abbia rigettato la censura di motivazione insufficiente della sentenza di primo grado con una motivazione a sua volta insufficiente ed erronea.

La censura è inammissibile per difetto di interesse. Se avesse riconosciuto la nullità della sentenza appellata per insufficienza della motivazione la CTR avrebbe dovuto passare all’esame delle contestazioni riproposte in appello. Come ha fatto.

Il secondo motivo censura di violazione di legge (ex art. 360 c.p.c., n. 3) la affermazione della CTR secondo la quale non avrebbe potuto procedersi ad accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2 giacchè nella specie la mancata esibizione della contabilità sarebbe stata giustificata dalla precedente denuncia di furto.

La doglianza è fondata, giacchè il furto (peraltro denunciato e non provato) non necessariamente esclude la colpa del derubato, mentre la disposizione in riferimento (“in deroga alle disposizioni del comma precedente, l’ufficio delle imposte determina il reddito di impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di … avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lett. d del precedente comma … c) …

quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore”) autorizza l’accertamento sulla scorta di presunzioni “supersemplici” anche nel caso in cui sia accertato che la mancanza delle scritture contabili sia affatto incolpevole.

Il terzo motivo denuncia (ex art. 360 c.p.c., n. 5) vizio di motivazione circa l’affermazione di insufficienza degli elementi indiziari addotti dall’ufficio in relazione all’accertamento induttivo, dolendosi del fatto che la CTR non abbia dimostrato di aver considerato tutte le circostanze rilevanti evidenziate in causa a sostegno della rettifica impugnata.

Il motivo resta assorbito, perchè la valutazione censurata è stata svolta dalla CTR alla stregua del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 avendo essa escluso – erroneamente, come sopra chiarito – che l’ufficio potesse avvalersi di presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.

Il quarto motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Lamenta la erroneità della affermazione della CTR secondo la quale all’avviso di rettifica avrebbe dovuto allegarsi il p.v.c. in esso richiamato, salvo riprodurne nell’atto il contenuto essenziale.

Il motivo è fondato.

Questa corte ha chiarito che, in tema di accertamento tributario, l’avviso notificato prima dell’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000, non deve – necessariamente – contenere in allegato l’atto a cui la motivazione abbia fatto riferimento, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7 o riprodurre il contenuto essenziale dell’atto ivi richiamato, ai sensi del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 7 atteso che le norme indicate sono contenute in disposizioni innovative, non aventi efficacia retroattiva. Pertanto, in tali casi, l’avviso di accertamento motivato “per relationem”, che realizza una economia di scrittura, è valido alla sola condizione che contenga un rinvio ad atti o documenti – non allegati o riprodotti – purchè conosciuti o conoscibili da parte del contribuente (Cass. 4989/2003). Nel regime delineato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3, – applicabile agli atti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 ed alla modifica successivamente introdotta, in materia d’imposte sui redditi, dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, comma 1, lett. c), che ha sostituito l’ultimo periodo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2, – il rinvio ad altri atti del procedimento comporta per l’Amministrazione finanziaria l’obbligo d’indicare specificamente l’atto richiamato, nonchè quello di renderlo disponibile al contribuente, cioè di consentirgli, ai sensi dell’art. 22 e ss.

della stessa legge, l’accesso al documento che lo incorpori (Cass. 26119/2005).

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa rimessa per nuovo esame ad altra sezione della CTR del Molise, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo; accoglie il secondo ed il quarto, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Molise.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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