Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16108 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6786/2017 R.G. proposto da:

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Macerata, in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in

virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Seri

Manuel e Binni Carlo Maria, elettivamente domiciliata in Roma alla

Via Po n. 9, presso lo studio dell’Avv. Napolitano Francesco, col

seguente domicilio digitale:

francesconapolitano.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

B.A. (C.F. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 771/2016 della Commissione Tributaria

Regionale delle Marche, depositata in data 17/11/2016, notificata al

procuratore della ricorrente in data 29/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 18

febbraio 2021 dal Dott. Napolitano Angelo, tenutasi mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

B.A. impugnò la cartella di pagamento n. (OMISSIS) recante l’importo di Euro 98,93 (comprensivi di interessi, spese di riscossione e diritti di notifica) a titolo di diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (d’ora in avanti, “CCIAA”) di Macerata per l’anno 2004, deducendo che nulla da parte sua era dovuto in quanto egli, come imprenditore individuale, era stato dichiarato fallito.

La CTP di Macerata accolse il ricorso.

La CCIAA di Macerata propose appello deducendo che il B. (d’ora in poi, anche “il contribuente”) per le annualità 2001 e 2002 (successive entrambe alla chiusura del fallimento) aveva regolarmente pagato gli importi richiesti senza nulla opporre all’ente impositore, e che successivamente alla chiusura del fallimento nè il curatore nè il contribuente avevano chiesto la cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese.

La CTR delle Marche confermò la sentenza di primo grado.

Contro la sentenza di appello la CCIAA di Macerata ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

L’intimato, ritualmente evocato in giudizio, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 580 del 1993, art. 18, comma 3, e del D.M. n. 359 del 2001, art. 2, art. 3 comma 1, art. 4 comma 1, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, l’ente ricorrente censura l’affermazione della CTR secondo la quale, non essendo dovuto il pagamento del diritto di iscrizione a partire dall’anno solare successivo alla sentenza di fallimento, il relativo obbligo riprenderebbe solo se, dopo la chiusura del fallimento, l’attività imprenditoriale riprende, con la conseguenza che, non essendo stata provata dalla CCIAA la ripresa dell’attività imprenditoriale del B. dopo la chiusura del suo fallimento, quest’ultimo non era più obbligato al pagamento dei diritti camerali.

La CCIAA, invece, sostiene che il presupposto d’imposta è la mera iscrizione nel registro delle imprese, con la conseguenza che, cessata la causa dell’esonero, riprende l’obbligo del pagamento fino a quando il soggetto interessato non chieda la cancellazione dell’impresa dal relativo registro tenuto dalla CCIAA.

2. Con il secondo motivo di ricorso” rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 580 del 1993, art. 18, comma 3 e del D.M. n. 359 del 2001, art. 3, comma 1, e art. 4 comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la CCIAA censura l’affermazione della CTR secondo la quale l’ente camerale avrebbe dovuto provvedere alla cancellazione d’ufficio dell’impresa, deducendo che fino al 2004, a norma del D.M. n. 359 del 2001, art. 2 e art. 3, comma 1 e della L. n. 580 del 1993, art. 18 comma 3, l’elemento qualificante non era l’esercizio dell’attività, ma la sola iscrizione dell’impresa nel relativo registro, e la cancellazione dipendeva soltanto da un atto volontario del soggetto interessato, che avrebbe dovuto richiederla e, nel caso di specie, non l’aveva mai richiesta.

3. I due motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Ai sensi del D.M. n. 359 del 2001, art. 4, commi 1 e 2, vigente ratione temporis, “tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l’esercizio provvisorio dell’impresa” (comma 1).

“Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è cessata l’attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell’attività” (comma 2).

Orbene, il comma 1 deve essere interpretato nel senso che, finchè pende la procedura fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa, in assenza dell’esercizio provvisorio dell’impresa, l’imprenditore che vi è sottoposto non è soggetto all’obbligo di pagamento del diritto camerale di iscrizione, cui invece sarà tenuto una volta che sia tornato in bonis, dopo la chiusura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.

Ai sensi del comma 2, inoltre, l’obbligo di pagamento del diritto camerale di iscrizione cessa con la cessazione dell’attività imprenditoriale, a condizione che la domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell’attività.

Risulta, dunque, che, con riferimento all’annualità di cui si controverte nel caso di specie (2004), non era sufficiente, per non essere tenuti al pagamento del diritto camerale d’iscrizione, cessare l’attività, bensì era necessario richiedere espressamente la cancellazione entro il 30 gennaio 2004.

Non era prevista la cancellazione d’ufficio dell’impresa individuale dal registro tenuto dalla Camera di Commercio.

Solo con il D.P.R. n. 247 del 2004, entrato in vigore il 19/10/2004, si è previsto, per le imprese individuali, un procedimento di cancellazione di ufficio dal registro, al ricorrere di talune fattispecie; cancellazione che comunque deve essere disposta dal giudice del registro.

Sta di fatto, in ogni caso, che, nel vigore del D.M. n. 359 del 2001, la sola cessazione di fatto dell’attività imprenditoriale non poteva giustificare il venir meno dell’obbligo di pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio.

3.1 Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il ricorso proposto dal contribuente in primo grado deve essere rigettato.

4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in primo grado dal contribuente.

Compensa le spese dei giudizi di merito.

Condanna B.A. al pagamento, in favore della CCIAA di Macerata, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro cinquecento, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, ed oltre ad Euro duecentottantasei di spese vive.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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