Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16107 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 28/07/2020), n.16107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22277-2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIRRO LIGORIO

9, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA MULARGIA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ACI – AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA (OMISSIS), in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARSALA 8,

presso l’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO GUARINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2508/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relato re Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Roma, a conferma della sentenza del Tribunale, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da M.S., dipendente dell’Automobil Club d’Italia (ACI), la quale – condannata a ripetere quanto ricevuto in esecuzione di una sentenza di primo grado, poi riformata integralmente in appello, concernente un giudizio per risarcimento dei danni da presunto demansionamento aveva dedotto di non essere tenuta a restituire quanto a suo tempo versato dall’ACI all’erario, in qualità di sostituto d’imposta, a titolo di ritenute IRPEF;

la Corte territoriale ha ritenuto che essendo l’attribuzione patrimoniale rimasta priva di titolo per effetto della riforma della sentenza di primo grado, la stessa andasse ripetuta in toto a beneficio del datore risultato vittorioso, con inclusione di quanto l’ACI aveva versato all’erario;

la cassazione della sentenza è domandata da M.S. sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

l’Automobil Club d’Italia ha resistito con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla restituzione da parte del lavoratore di pagamenti effettuati dal datore di lavoro sulla base di sentenza successivamente riformata”;

richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, la ricorrente sostiene che il giudizio non può interferire sulle ritenute fiscali, originando il relativo obbligo dal diverso rapporto d’imposta, tra contribuente ed erario, rispetto a quello dell’accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive;

conclude che il lavoratore è tenuto a restituire l’importo indebitamente ricevuto al netto della ritenuta d’acconto, potendo il sostituto d’imposta richiedere il rimborso di quanto versato a titolo di ritenuta l’imposta alla stessa amministrazione;

il motivo è fondato;

la sentenza impugnata ha disatteso il principio di diritto affermato da questa Corte, cui va data continuità, con cui si afferma che ” In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto “ex tunc” dell’obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo.” (Così Cass. n. 19735 del 2018; da ultimo cfr. anche Cass. n. 13513 del 2019);

in definitiva, il ricorso merita accoglimento;

la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell’esito del giudizio si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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