Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16107 del 28/06/2017
Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.28/06/2017), n. 16107
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20695/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MEGAMARK SRL;
– intimato –
nonchè da:
MEGAMARK SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEI PARIOLI
124, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIRELLI, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 68/2011 della COMM. TRIB. REG. della PUGLIA,
depositata il 27/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/04/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate che aveva chiesto la riforma della prima decisione di parziale accoglimento dei ricorsi riuniti proposti dalla società Megamark SRL (successivamente Megaholding SRL) avverso gli avvisi di accertamento per IRPEG, IRAP e sanzioni emessi per gli anni di imposta 2002 e 2003.
2. Il giudice di appello, ritenuto tempestivamente introdotto il giudizio, ha dichiarato la inammissibilità dell’appello, avendo riscontrato una difformità tra la copia dell’atto di appello depositata presso la segreteria della CTR e quella notificata al contribuente.
3. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione fondato su due motivi. La società Megaholding SRL replica con controricorso e ricorso incidentale fondato su un motivo, corredato da memoria ex art. 378 c.p.c..
4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 22, comma 3 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendo che la decisione impugnata è erronea perchè l’inammissibilità dell’atto di appello può essere dichiarata dal giudice a condizione che l’atto, notificato alla parte, sia “sostanzialmente” difforme da quello depositato in commissione tributaria, in quanto la mera divergenza “materiale” tra gli atti non produce automaticamente la inammissibilità del ricorso, poichè le norme sanzionatorie che dispongono l’inammissibilità vanno interpretate restrittivamente.
Quanto alla difformità si sostiene che è sostanziale quando è tale da inficiare il “diritto di difesa”, effetto che si verifica ogni qualvolta la divergenza si riflette sugli elementi fondamentali del ricorso rendendo incerti il petitum e la causa petendi.
Con riferimento al caso specifico la ricorrente osserva che i motivi di impugnazione risultano identici, per cui non può ritenersi leso il diritto di difesa dell’appellato e sostiene che l’interlineatura della richiesta preliminare dell’Ufficio contenuta nel petitum (“preliminarmente estromettendo l’Agenzia delle Entrate dal giudizio”) non altera l’atto di appello in modo sostanziale essendo tale richiesta incongrua rispetto al thema decidendum ed inidonea a confondere la controparte che aveva contro dedotto puntualmente motivi di appello, esercitando appieno il diritto di difesa.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia il difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), osservando che il giudice di appello ha formulato la sua pronuncia di inammissibilità sul mero riscontro di una difformità materiale, senza svolgere l’analisi necessaria fondata su elementi che consentano di decidere se la difformità riscontrata sia idonea o meno a ledere il diritto di difesa del destinatario dell’atto.
1.3. I motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione. Sono fondati e vanno accolti, per avere la CTR non motivato circa la ricorrenza effettiva di una difformità sostanziale, vera ragione d’inammissibilità sanzionata dalla norma, così come elaborata dalla giurisprudenza della Corte (su difformità sostanziale Cass. n. 25504/2011, 2288/2011, 8138/2011, 11760/2014, 5376/2015).
2.1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la società lamenta l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso concernente la documentazione fornita alle parti dal sito Web di Poste italiane riportante date differenti, sulla scorta della quale era stata ravvisata la tempestività della proposizione dell’atto di appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, contestata dalla società.
2.2 Anche il ricorso incidentale va accolto, giacchè la decisione sul punto risulta assertiva.
3.1 In conclusione il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno accolti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017