Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16107 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 22/07/2011), n.16107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23660-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO VIGILANZA PRIVATA NOTTURNA E DIURNA SRL in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato COSCO GIUSEPPE c/o

studio legale DI GRAVIO, rappresentato e difeso dagli avvocati

SPADAFORA GIUSEPPE, GENOVESE VINCENZO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANZARO, depositata il 07/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il resistente l’Avvocato TALARICO, delega Avvocato

GENOVESE, che ha chiesto l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l. riceveva cartella di pagamento di sanzioni per aver versato in misura insufficiente gli acconti Irpef ed Ilor 1991. In pendenza di ricorso, il 28 giugno 1996 pagava le somme iscritte a ruolo. Il 16 gennaio 1997. avendo presentato in data 16 dicembre 1996 istanza di sanatoria delle violazioni contestate ai sensi del D.L. n. 41 del 1995, art. 19 bis chiedeva il rimborso di quanto versato a titolo di sanzioni.

L’impugnativa del silenzio rifiuto formatori sull’istanza era accolta in grado di appello. Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia delle Entrale ricorrono per la cassazione della CTR. La contribuente si è difesa con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che il ricorso era stato notificato nei termini al professionista che aveva difeso la società in primo grado, sostituito in appello con la nomina di un diverso procuratore domiciliatario, la Corte ha disposto il rinnovo della notificazione (che non era inesistente ma nulla). L’adempimento è seguito nel termine assegnato ed ha impedito ogni decadenza (art. 291 c.p.c.).

La CTR ha accolto l’appello rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’istanza di sanatoria, presentata il 16 dicembre 1996, doveva considerarsi tempestiva. Essa era anche fondata, in base al D.L. n. 41 del 1995, art. 19 bis, comma 5 bis, (convertito nella L. n. 85 del 1995). a tenore del quale “Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo alla data del 17.8.1995 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima”.

Col ricorso si denuncia violazione di legge, osservando che alla data della istanza di sanatoria presentata dal contribuente l’articolo di legge applicato dalla CTR era vigente nella versione introdotta dal D.L. n. 437 del 1996, art. 1. a tenore del quale “Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 17 agosto 1996 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima”. Poichè è pacifico che le sanzioni delle quali la contribuente reclamava il rimborso erano state pagate prima del 1 7 agosto 1996, la domanda avrebbe dovuto essere respinta.

Il ricorso è fondato. La CTR ha erroneamente trascritto la disposizione che ha ritenuto di applicare, che concerne “… le soprattasse iscritte a ruolo alla data del 17.8.1996 (non 1 995) o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima”. Non sarebbe stato coerente con le esigenze finanziarie che il condono mirava a soddisfare che esso prevedesse rimborsi a carico dell’Erario (sicchè, giusta la tesi della contribuente, la domanda di sanatoria presentata il 16 dicembre 1996 le consentisse di ripetere quando doverosamente pagato sei mesi prima).

Va dunque cassata la sentenza impugnata e decisa la causa nel merito – non essendo necessari altri accertamenti di fatto – col rigetto del ricorso introduttivo della causa.

Possono compensarsi le spese di tutto il processo in relazione al contrasto fra le pronunce dei giudici di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta i ricorso originano della contribuente introduttivo della lite. Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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