Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16107 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15063/2016 R.G. proposto da:

V.A. (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in

virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Zelli

Marco, con domicilio eletto in Roma alla via Filippo Nicolai n.

16/A;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale, rapp.ta e

difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in

Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– intimata costituita –

avverso la sentenza n. 6519/15 della Commissione Tributaria Regionale

del Lazio – sede di Roma, depositata in data 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 febbraio 2021 dal Dott. Napolitano Angelo, svoltasi mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificò in data 23/11/2011 all’odierno ricorrente l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale rettificò ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, il valore di un terreno sito nel Comune di Fiumicino (RM), censito in catasto al fl. (OMISSIS) p.lle (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).

Non avendo avuto buon esito la richiesta di accertamento con adesione da parte del contribuente, quest’ultimo propose ricorso avverso l’atto impositivo dinanzi alla CTP di Roma, che lo respinse. La CTR confermò, su appello del contribuente, la sentenza di primo grado.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato, tramite l’Avvocatura erariale, un atto di costituzione.

In seguito all’adunanza camerale del 30 settembre 2020 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, onerando il ricorrente di ridepositare la sentenza della CTP di Roma, dandone prova del passaggio in giudicato, pronunciata nei confronti di DUE C Costruzioni s.r.l., acquirente del terreno venduto dall’odierno ricorrente con il contratto sottoposto a registrazione ed oggetto della verifica dell’Ufficio sfociata nell’avviso di accertamento impugnato in prime cure.

In vista dell’adunanza camerale del 18 febbraio 2021, il ricorrente ha adempiuto all’onere di produzione documentale.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato: “Violazione di legge. Violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Eccezione di giudicato esterno”, il ricorrente deduce che con sentenza n. 22595/51/14 del 24/10/2014 la CTP di Roma ha accolto il ricorso avverso l’atto di rettifica e liquidazione n. 20091T024335000 emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’acquirente del terreno oggetto di causa (la Due C. Costruzioni s r.l.)

Ne conseguirebbe che, non potendo essere diverso il valore del bene oggetto dell’atto di trasferimento per le due parti di quest’ultimo (venditrice ed acquirente), il giudicato esterno al presente giudizio, formatosi in seguito alla mancata impugnazione della sentenza della CTP di Roma con cui è stato annullato l’atto di rettifica e liquidazione emesso dall’Ufficio nei confronti dell’acquirente Due C. Costruzioni s.r.l.I., travolge l’avviso di rettifica e liquidazione notificato all’odierno contribuente.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione di legge. Violazione D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 comma 1, e art. 52, commi 2 e 2-bis”, il ricorrente si duole che l’atto di comparazione addotto dall’Ufficio a motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione non era stato allegato a quest’ultimo, non essendo sufficiente la riproduzione, nel corpo dell’atto impugnato, del contenuto essenziale del tertium comparationis.

3. Con il terzo motivo, rubricato “Omessa motivazione su fatto controverso e determinante ex art. 360 c.p.c., n. 5”, il ricorrente si duole che la CTR, e prima di essa già la CTP, abbiano omesso di considerare che una parte del terreno oggetto di compravendita era assoggettata a vincolo di inedificabilità, sicchè il valore dell’immobile non poteva essere quello che gli era stato attribuito dall’Ufficio nell’avviso di rettifica e liquidazione.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Le parti del contratto di compravendita sono obbligate in solido al pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sulla base del valore dell’oggetto dell’atto.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cassa, sez. 5, n. 3204/2018) l’annullamento, anche parziale, dell’avviso di rettifica e liquidazione su ricorso di un coobbligato in solido spiega effetti favorevoli agli altri condebitori solidali, anche nel caso in cui questi ultimi non avessero impugnato, a loro volta, gli atti impositivi ad essi notificati.

Ne consegue che, avendo il contribuente documentato che la CTP di Roma annullò l’avviso di rettifica e di liquidazione notificato in relazione allo stesso atto di trasferimento all’acquirente DUE C. Costruzioni s.r.l., anche l’avviso di rettifica e liquidazione impugnato dall’odierno contribuente, venditore del terreno, deve ritenersi caducato.

5. La fondatezza del primo motivo di ricorso, assorbente rispetto agli altri, esime la Corte dall’esame di questi ultimi.

6. Dall’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito della causa, con l’annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione impugnato in prime cure.

7. La circostanza che l’esito della causa sia stato condizionato dall’effetto espansivo esterno dell’annullamento giurisdizionale di un avviso di rettifica e liquidazione emanato nei confronti di un diverso contribuente in relazione al medesimo atto di compravendita e al medesimo bene immobile, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’avviso di rettifica e liquidazione impugnato in prime cure.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento da remoto, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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