Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16106 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3620/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRC. CLODIA

163, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DI VINCENZO,

rappresentato e difeso dagli avvocati RAFFAELE TEODORO, MARCIANO

MOSCARDINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 145/2010 della COMM. TRIB. REG. del MOLISE,

depositata il 20/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Commissione Tributaria Regionale del Molise, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la prima decisione con la quale era stato accolto il ricorso proposto da C.V. avverso gli avvisi con il quale erano stati accertati in capo a lui, quale detentore della quota del 50% di partecipazione al capitale sociale della General Trading Corporation SRL, maggiori redditi di capitale a fronte di quelli dichiarati pari a zero, con conseguente maggiore imposta IRPEF ed addizionali regionali, per gli anni di imposta 2000, 2001 e 2002.

2. Il giudice di appello ha ritenuto di annullare gli avvisi di accertamento perchè illegittimi.

Innanzi tutto ha osservato che la società era in condizioni economiche precarie già prima delle annualità in contestazione, e che le notevoli sofferenze ne avevano determinato successivamente fallimento: di conseguenza, ha escluso che la società avesse conseguito maggiori ricavi e, quindi, avesse distribuito maggiori utili tra i soci.

Quindi ha ritenuto che l’accertamento dell’Ufficio si fondava su semplici presunzioni prive di valore probatorio, avendo illecitamente considerato prova delle violazioni fiscali imputate al contribuente “gli appunti personali rinvenuti”, che tuttavia non erano stati avvalorati dal contenuto dei documenti e delle scritture contabili societarie, uniche prove lecite da valutare ex lege.

Inoltre ha rimarcato che l’Ufficio non aveva proceduto ad ispezione e verifica diretta in capo al contribuente ma aveva agito illegittimamente in via induttiva, mediante presunzioni prive di valore probatorio.

Da ultimo ha evidenziato che la CTP di Isernia con la sentenza numero 34/2006 aveva accolto i ricorsi proposti dalla società ed annullato gli accertamenti relativi a questa per le medesime annualità.

Sulla scorta di tali elementi ha respinto l’appello.

3. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione su due motivi; il contribuente replica con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) sulla considerazione che il riferimento alla sentenza n. 34/03/06 emessa dalla CTP di Isernia nei confronti della società non aveva alcun pregio, in quanto al momento della pronuncia non era definitiva per essere stata oggetto di gravame da parte dell’Agenzia, e che le valutazioni espresse dalla CTR in ordine alle condizioni economiche della società ed ai maggiori ricavi accertati nei confronti di quest’ultima non erano pertinenti, riguardando controversie oggetto di separati giudizi.

1.2. Il motivo è fondato.

1.3. Invero solo la sentenza, passata in giudicato, di accertamento negativo dell’utile extracontabile sociale, emessa nel giudizio tra una società di capitali a ristretta base sociale e l’Amministrazione finanziaria, fa stato, anche nei confronti del socio, in virtù dell’efficacia riflessa del giudicato, estesa ai soggetti estranei al processo, ma titolari di diritti dipendenti o subordinati alla situazione giuridica in esso definita, sicchè risulta ingiustificato l’annullamento dell’avviso di accertamento verso quest’ultimo, qualora, come nel caso in esame, alcun giudicato si sia formato sulla posizione contributiva della società (sugli effetti del giudicato Cass. nn. 23899/2015, 15824/2016, 11680/2016).

1.4. Ciò premesso si deve osservare che la CTR, nel motivare l’annullamento degli avvisi a carico del socio, ha fatto anche riferimento alle condizioni economiche della società, ma in maniera assertiva ed assolutamente priva di specifici riferimenti fattuali, necessari per comprendere l’iter logico valutativo seguito per accertare le condizioni economiche della società e la sua inidoneità a conseguire i maggiori ricavi accertati dall’Ufficio; ha, inoltre, richiamato la sentenza della CTP concernente la società, nonostante questa non fosse definitiva, di guisa che la motivazione, così come denunciato, appare insufficiente.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3 e art. 2263 c.c., comma 1 (art. 360 c.p.c., comma 1) per avere la CTR errato nell’applicare la disciplina probatoria fondata sulle presunzioni.

2.2. Il motivo è fondato e va accolto.

2.3. Giova ricordare che costituisce principio consolidato quello secondo il quale “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.” (Cass. nn. 18032/2013, 25271/2014, 25468/2015).

2.4. Inoltre, come questa Corte ha ribadito anche di recente, “In materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale.” (Cass. n. 15824/2016).

2.5. La CTR non ha fatto corretta applicazione di detti principi e la decisione, anche sotto questo profilo, appare errata e va cassata con rinvio al giudice di appello perchè vi provveda.

3.1. In conclusione il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Molise in diversa composizione per il riesame e la compiuta motivazione in applicazione dei principi espressi, oltre che per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

– accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise per il riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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