Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16106 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 16106 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: MASSERA MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso 24045-2007 proposto da:
A N A S,

in persona

del

Presidente

p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende per legge;
– ricorrenti contro

SICILY GARDEN S.P.A., in persona del suo liquidatore
e legale rappresentante pro-tempore Sig. RICARDO
RODRIGUEZ, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO
CARLO GOLDONI 47, presso lo studio dell’avvocato

1

Data pubblicazione: 26/06/2013

PUCCI FABIO, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n.

2944/2006

D’APPELLO di ROMA, depositata

della CORTE

il 19/06/2006

R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO
MAS SERA;
udito l’Avvocato CINZIA MELILLO;
udito l’Avvocato FABIO PUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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2566/2003;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

.1 – Con sentenza in data 13 maggio – 30 luglio 2002 il
Tribunale di Roma, pronunciando sull’opposizione proposta
dall’ANAS all’esecuzione promossa nei suoi confronti dalla
Sicily Garden S.p.A., e fondata su sentenza di condanna a

l’opponente aveva pagato C. 32.027,86 più del dovuto e,
conseguentemente, condannò l’opposta alla restituzione di
tale somma.
.2 – Con sentenza in data 28 marzo – 19 giugno 2006 la Corte
d’Appello di Roma, in totale riforma, condannò l’ANAS a
pagare a favore della Sicily Garden S.p.A. 1 0 somma di C.
226.410,56
La Corte territoriale osservò per quanto interessa: il
pignoramento presso terzi era efficace; dall’interpretazione
del titolo (sentenza del Tribunale di Messina confermata
dalla Corte d’Appello) si evinceva che il danno subito dalla
Sicily Garden era stato liquidato in £. 1.518.071.720, oltre
alla somma desumibile dall’applicazione dei coefficienti
ISTAT per rivalutare il capitale dal giorno del fatto
illecito; dovevano essere ulteriormente aggiunte le spese di
precetto, il C.T.U., detratti i versamenti effettuati
dall’ANAS, era pervenuto al risultato indicato.
.3 – Avverso la suddetta sentenza l’ANAS ha proposto ricorso
per cassazione affidato a tre motivi.
La Sicily Garden S.p.A. ha resistito con controricorso.
3

risarcimento danni da fatto illecito, stabilì che

La ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

.1 – Il ricorso è inammissibile perché tardivo. E’ pacifico
che si verte in tema di opposizione all’esecuzione, tanto
che lo stesso ricorso riferisce (pag. l) che la controversia

Dispone l’art. l, comma l, della l 7 ottobre 1969, n. 742,
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, che
«il decorso dei termini processuali relativi alle
giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso
di diritto dal l ° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto
periodo».
Il successivo articolo 3, dello stesso testo normativo,
precisa, ancora, per quanto rilevante in questa sede «in
materia civile, l’articolo l non si applica alle cause ed ai
procedimenti indicati nell’articolo 92 dell’ordinamento
./
giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12».
Il ricordato art. 92 dell’ordinamento giudiziario, infine,
dispone, al comma l, sempre limitatamente a quanto rilevante
in questa sede, che «durante il periodo feriale dei
magistrati le corti di appello ed i tribunali ordinari
trattano le cause civili relative … ai procedimenti … di
opposizione all’esecuzione».
4

era stata introdotta con ricorso ex art. 615 c.p.c.

Premesso quanto sopra osserva il collegio che la pacifica
giurisprudenza di questa Corte interpreta le disposizioni
sopra trascritte nel senso che la sospensione feriale dei
termini processuali è inapplicabile, tra l’altro:
– nella opposizione all’esecuzione nonché nella opposizione

31 maggio 2006, n. 12997; Cass. 20 marzo 2006, n. 6103;
Cass. 15 febbraio 2006, n. 3278; Cass. 31 gennaio 2006, n.
2140; Cass. 30 luglio 2004, n. 14601; Cass. 20 luglio 2004,
n. 13478, tra le tantissime);
– nella opposizione di terzo all’esecuzione (cfr. Cass. 20
marzo 2006, n. 6103; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass.
16 settembre 2005, n. 18356; Cass. 30 luglio 2004, n. 14601;
Cass. 20 febbraio 2003, n. 2627).
La stessa giurisprudenza, inoltre

al riguardo – è

fermissima nell’interpretare l’art. 3 della legge n. 742 del
1969 (sopra trascritto) nel senso che con riguardo alle
controversie nelle quali non si applica la sospensione dei
termini feriali la sospensione resta inoperante anche
riguardo al termine per il ricorso per cassazione avverso la
sentenza resa in grado d’appello, in quanto non è consentito
distinguere tra le varie fasi e i vari gradi del giudizio
(cfr., ad esempio, Cass. 18 settembre 2009, n. 20127; Cass.,
sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2636; Cass. 18 gennaio 2006,
n. 820; Cass. 23 maggio 2005, n. 10874).

5

agli atti esecutivi (cfr. Cass. 3 marzo 2009, n. 5059; Cass.

Non controverso quanto precede, è palese che, facendo
applicazione dei riferiti principi al caso di specie, il
proposto ricorso – come anticipato – deve essere dichiarato
inammissibile perché proposto dopo la scadenza dei termini
di cui all’art. 326 c.p.c.

giugno 2006, mentre il ricorso per cassazione è stato
notificato solo il 7 settembre 2007.
.2 – Pertanto il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate non
solo perché l’inammissibilità del ricorso è stata rilevata
d’ufficio dalla Corte, ma soprattutto per l’incertezza in
ordine alla denominazione della società controricorrente,
variamente indicata come Sicily Garden S.r.l., Sicily Garden
S.p.A., Sicil Garden S.p.A., con i conseguenti riflessi sul
potere di rappresentanza della persona che ha conferito la
relativa procura in qualità di legale rappresentante.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Roma 7.5.2013.

Infatti: la sentenza impugnata è stata depositata il 19

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