Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16105 del 28/06/2017
Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.28/06/2017), n. 16105
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15557/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA
101, presso lo studio dell’avvocato MARIO PISELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BOLDRINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 94/2010 della COMM. TRIB. REG. delle MARCHE,
depositata il 23/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/04/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. La Commissione Tributaria Regionale delle Marche, con la sentenza in epigrafe indicata, ha annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di B.S. per il recupero di maggiore IRPEF, interessi e sanzioni per l’anno di imposta 2004, quale socio della società Europa Immobiliare SRL “a ristretta base societaria”, essedo stato accertato un maggior reddito nei confronti della società confluito in distinti avvisi di accertamento, oggetto di separati giudizi.
2. Il secondo giudice prendeva atto della sentenza di secondo grado n. 30/2010 emessa nel separato giudizio relativo alla società e dichiarava di adeguarsi alla stessa procedendo ad annullare in toto l’avviso emesso nei confronti di B.S..
3. L’Agenzia propone ricorso per cassazione su tre motivi, ai quali replica il contribuente.
4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo la ricorrente la sentenza risulta viziata per avere fondato la decisione rinviando integralmente alle sorti del giudizio di appello, avente ad oggetto l’accertamento del reddito della società partecipata dal contribuente, e ciò nonostante la sentenza in questione non fosse provvista dell’autorità del giudicato.
1.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), osservando che la CTR, pur avendo ritenuto che la soluzione della controversia avente ad oggetto il reddito di partecipazione del socio dipendeva dalla definizione del giudizio promosso dalla società partecipata avverso l’atto impositivo con cui era stato rettificato il reddito sociale, anzichè sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza resa suddetta controversia, aveva definito il presente giudizio per relationem alla sentenza resa in secondo grado nei confronti della società ma ancora non definitiva.
1.3. Con il terzo motivo, in via ulteriormente subordinata, si denuncia la contraddittorietà della motivazione in relazione ad un fatto decisivo e controverso (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), laddove la sentenza impugnata prima aveva dato atto del parziale annullamento dell’accertamento del reddito sociale e quindi, contraddittoriamente, aveva annullato integralmente l’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio.
2.1. I motivi primo e secondo motivo sono fondati e vanno accolti.
2.2. Innanzi tutto va rilevato che la CTR erroneamente ha ritenuto che alla sentenza emessa nei confronti della società, non definitiva, potessero conseguire gli effetti del giudicato.
2.3. Piuttosto, come Corte ha affermato, con riferimento a controversie concernenti altri soci della medesima società (Cass. n. 3584/2017) ed in fattispecie analoghe, la CTR, in attesa della definizione del giudizio sulla società, avrebbe dovuto disporre la sospensione del processo pendente nei confronti dei soci, avente ad oggetto l’accertamento IRPEF per la stessa annualità di imposta, quale sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto al giudicato (Cass. nn. 3584/2017, 1865/2012, 21794/2013).
2.4. L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo.
3.1. In conclusione il ricorso va accolto sui primi due motivi, assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR delle Marche in diversa composizione per il riesame.
PQM
– Accoglie il ricorso sui motivi primo e secondo, assorbito il terzo;
– Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017