Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16105 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 16105 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: MASSERA MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso 24023-2007 proposto da:
MAROCCO BRUNA, ESPOSITO LAURA, ESPOSITO MICHELE,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRONTO 32,
presso lo studio dell’avvocato MUNDULA GIULIO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIACOBINA ROBERTO giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. 00957670151, in persona
del

suo

dirigente

dott.

IVANO

CANTARALE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76,

1

Data pubblicazione: 26/06/2013

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI
GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SOAVE FLORIANO giusta delega in atti;
DI GIOVANNI ALDO, UNENDO S.P.A. (gia’ WASTE ITALIA
S.P.A.)

00890240153,

in persona del suo legale

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SABOTINO 22,
presso lo studio dell’avvocato GEMMA ANGELA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CASSETTI ALESSANDRO giusta procura speciale notarile
del Dott. Notaio GIULIA ARDISSONE in Torino del
4/04/2008 rep. n. 13708;
– controricorrenti nonchè contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A., AGOSTO MARIO;
– intimati –

sul ricorso 25743-2007 proposto da:
AGOSTO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
RONCHINI ENRICO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PEYRA LAURA giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. 00957670151, in persona
del

suo

dirigente

Dott.

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IVANO

CANTARALE,

rappresentante p.t. dott. PIETRO COLUCCI,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76,
presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI
GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SOAVE FLORIANO giusta delega in atti;
UNENDO S.P.A. (gia’ WASTE ITALIA S.P.A.) 00890240153,

PIETRO COLUCCI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA SABOTINO 22, presso lo studio dell’avvocato GEMMA
ANGELA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALESSANDRO CASSETTI giusta procura
speciale notarile del Dott. Notaio GIULIA ARDISSONE
in Torino del 4/04/2008 rep. n. 13708;
– controricorrenti nonchè contro

ESPOSITO LAURA, DI GIOVANNI ALDO, FONDIARIA SAI
S.P.A., ESPOSITO MICHELE, MAROCCO BRUNA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1128/2006 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 27/06/2006 R.G.N.
1422/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2013 dal Consigliere Dott. MAURIZIO
MAS SERA;
udito l’Avvocato GIULIO MUNDULA;
udito l’Avvocato LAURA GIORDANI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

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in persona del suo legale rappresentante p.t. dott.

Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, assorbito

l’incidentale.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

.1 – Con sentenza in data 13 gennaio – 14 febbraio 2003 il
Tribunale di Torino, pronunciando su domande di
risarcimento danni da sinistro stradale, dichiarò la
concorsuale responsabilità dei conducenti Mario Agosto

e della danneggiata Laura Esposito nella misura del 20% e
condannò l’Agosto e la SAI S.p.A. (quest’ultima nei limiti
del massimale), al netto degli acconti per complessive E.
1.030.000.000 già corrisposti, il Di Giovanni, La Waste
Management Italia S.p.A. (proprietaria dell’autocarro
condotto dal Di Giovanni) e La Milano Assicurazioni S.p.A.
a pagare ai genitori Michele Esposito e Bruna Marocco, e
alla minore Laura Esposito, l’ulteriore somma di C.
2.079.710,84.
.2 – Con sentenza in data 7 – 27 giugno 2006 la Corte
d’Appello di Torino attribuì all’Agosto il 60% di
responsabilità e alla Esposito il residuo 40%, assolse il
Di Giovanni e la Waste dalle domande degli Esposito,
determinò le somme dovute a Laura Esposito in C. 309.600,00
il danno biologico permanente, in C. 32.265,00 il danno
biologico temporaneo, in C. 184.800,00 il danno morale, in
C. 73.060,60 il danno patrimoniale alla data della sentenza
di primo grado, in C. 12.525,60 il danno patrimoniale, in
C. 240.000,00 il danno patrimoniale.

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nella misura del 60%, Aldo Di Giovanni nella misura del 20%

.3 – Avverso la suddetta sentenza Laura Esposito, Michele
Esposito, e Bruna Marocco hanno proposto ricorso per
cassazione affidato a quattro motivi.
Mario Agosto ha proposto ricorso incidentale affidato a due
motivi.

S.p.A. hanno resistito con separati controricorsi ad
entrambi i ricorsi..
Gli altri intimati non hanno espletato attività difensiva.
I ricorrenti principali e la Unendo hanno presentato
memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE

.1 – Preliminarmente i due ricorsi, proposti avverso la
medesima sentenza, sono riuniti ex art. 335 c.p.c.
.A) Ricorso principale Esposito
2.1 – Il primo motivo denuncia nullità del procedimento;
inesistenza dell’atto di appello; inesistenza e/o nullità
radicale del procedimento.
I ricorrenti assumono che, avendo la Corte d’Appello
dichiarato inesistente l’atto di appello della Milano
Assicurazioni – appellante principale – per mancata
sottoscrizione dell’originale, era precluso qualsiasi
ulteriore accertamento da parte della Corte medesima.
2.2 – La censura in esame ripropone l’eccezione già
sollevata avanti alla Corte territoriale senza addurre
specifiche ragioni atte a inficiare le argomentazioni con
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Milano Assicurazioni S.p.A., Unendo (già Waste Italia)

cui questa l’ha respinta, sui rilievi che, avendo comunque
l’appellante principale iscritto la causa a ruolo, gli
appellanti incidentali non avevano altra possibilità per
impugnare la sentenza che proporre il proprio appello e che
l’inammissibilità dell’appello principale non determinava

utile per impugnare.
Giova ribadire, premesso – come già sopra rilevato – che
gli appelli incidentali sono stati proposti tempestivamente
(cioè entro l’anno dal deposito della sentenza di primo
grado, non notificata), che gli appellanti incidentali, una
volta ricevuta la notifica dell’atto di appello, ancorché
privo della necessaria sottoscrizione, non avevano altro
modo per impugnare la sentenza del Tribunale che proporre
appello incidentale (confronta anche Cass. n 11317 del 2009
e Cass. n. 259 del 1999).
In ogni caso il quesito finale, necessario essendo
applicabile al ricorso ratione temporis l’art. 366-bis
c.p.c., si rivela assolutamente astratto poiché prescinde
totalmente dai necessari riferimenti al caso concreto e
alla motivazione della sentenza impugnata.
.3.1 – Il secondo motivo adduce nullità del procedimento;
violazione dell’art. 331 c.p.c.
Si assume che, una volta accertata l’inesistenza dell’atto
di appello della Milano, la Corte territoriale, trattandosi

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l’inammissibilità degli incidentali, proposti nel termine

di litisconsorte necessario,

avrebbe dovuto disporre

l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
3.2 – La censura, che i ricorrenti non dimostrano di avere
sollevato anche nel giudizio di merito, è infondata poiché
la Milano

si

era costituita

in giudizio e solo

l’inesistenza dell’atto di appello mediante il quale essa
stessa aveva introdotto il giudizio. Successivamente essa è
ancora comparsa in giudizio, sino a depositare la comparsa
conclusionale (vedi pag. 20 della sentenza), con effetto
sanante.
Peraltro i ricorrenti non hanno interesse processuale alla
censura poiché l’eventuale ordine della Corte territoriale
volto alle parti ritualmente costituite di integrare il
contraddittorio nei confronti della Milano avrebbe poi
comportato l’esame nel merito della sua impugnazione,
finalizzata, tra l’altro, ad ottenere la riduzione del
danno liquidato.
Il quesito finale è astratto per le medesime ragioni
evidenziate con riferimento al precedente.
.4.1-

Il

terzo

lamenta

motivo

insufficiente

e

contraddittoria motivazione in ordine all’assenza di
responsabilità della Waste Management e del Di Giovanni.
.4.2- La censura non dimostra i vizi denunciati, ma
stigmatizza

il

decisorio

contenuto

della

sentenza

impugnata, peraltro con argomentazioni che implicano
8

successivamente la Corte territoriale ha rilevato

apprezzamenti di

fatto non consentiti in sede di

legittimità.
Manca idoneo momento di sintesi necessario, in forza
dell’art. 366-bis c.p.c., a circoscrivere il fatto
controverso e a specificare in quali parti e per quali

rispettivamente, insufficiente e contraddittoria.
.5.1 – Il quarto motivo ipotizza ancora insufficiente o
contraddittoria motivazione circa la liquidazione del danno
per spese future per assistenza continuativa specialistica.
.5.2 – Come riconosce la stessa parte ricorrente, la Corte
territoriale ha liquidato a tale titolo complessivi C.
400.000,00 pari a circa C 7.500,00 l’anno per 50 anni.
Anche questa censura stigmatizza il contenuto decisorio
della sentenza, implica valutazioni di merito, risulta
priva di idoneo momento di sintesi per le ragioni già
indicate con riferimento al motivo precedente.
.6 – Pertanto il ricorso principale è rigettato.
.B) Ricorso incidentale Agosto

(tardivo poiché notificato

oltre il termine di un anno e 46 giorni dal deposito della
sentenza impugnata).
.7.1 – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 360 n.
5 c.p.c. in relazione all’art. 2054, comma 1 c.p.c.
Il tema trattato è il reparto di responsabilità con la
minore. Si assume che le asserzioni della sentenza

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ragioni la motivazione della sentenza si riveli,

impugnata contrastano con le risultanze istruttorie, con
particolare riferimento alla C.T.U.
.7.2 – La formulazione della censura è ambigua, in quanto
il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è riferibile al vizio di
motivazione, mentre la violazione di una norma di legge

In ogni caso le argomentazioni a sostegno implicano esame
delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto,
attività non consentite al giudice di legittimità
Mancano del tutto il quesito di diritto riferito alla
violazione di una norma e il momento di sintesi riferito al
vizio di motivazione prescritti dall’art. 366-bis c.p.c.
.8.1 – Il secondo motivo lamenta omessa motivazione in
punto di liquidazione spese future e assistenziali.
.8.2 – La censura tratta, in senso opposto, la medesima
questione del quarto motivo del ricorso principale e,
quindi, ne segue la sorte.
Inoltre manca del tutto il necessario momento di sintesi.
.9 – Pertanto il ricorso incidentale è inammissibile.
.10 – L’esito del giudizio e la particolare difficoltà
delle questioni processuali trattate impongono la
compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio
di cassazione.
P.Q.M.

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deve essere fatta valere ai sensi del precedente n. 3,

Pronunciando sui ricorsi riuniti, rigetta il ricorso
principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa
tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Roma 7.5.2013.

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