Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16105 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10774/2015 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in

Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,elett.te presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

Ispirazione – Fondazione per la ricerca e lo sviluppo dell’economia

sociale e dell’educazione, con sede in Treviso alla via Marchesan

4/D, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e

difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso,

dagli Avvocati Tosi Loris e Marini Giuseppe, elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla via di

Villa Sacchetti n. 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1619/30/2014 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, depositata in data 22/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 febbraio 2021 dal Dott. Napolitano Angelo, svoltasi mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

Ispirazione – Fondazione per la Ricerca e lo Sviluppo dell’Economia Sociale e dell’Educazione (d’ora in avanti anche “la fondazione” o “la controricorrente”) era iscritta all’anagrafe delle Onlus ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 11, con l’indicazione dell’attività per la quale intendeva operare (assistenza sociale e sociosanitaria, ai sensi del citato D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, lett. a), punto 1).

L’Ufficio, in sede di verifica, chiese, ai sensi del D.P.C.M. n. 329 del 2001, art. 4, il parere preventivo dell’Agenzia per le Onlus in merito all’opportunità di procedere alla cancellazione dell’odierna controricorrente dal registro delle Onlus.

Ottenuto parere positivo per la cancellazione, l’Ufficio, ai sensi del D.M. n. 266 del 2003, art. 5, emise il provvedimento di cancellazione prot. n. 2011/3850 dell’1/2/2011 della fondazione dall’anagrafe unica delle Onlus con la conseguente decadenza ex tunc dai benefici fiscali connessi a tale qualifica.

Il provvedimento di cancellazione fu impugnato dinanzi alla CTP di Venezia, che respinse il ricorso.

Su appello della fondazione, la CTR del Veneto riformò integralmente la sentenza di prime cure.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la fondazione.

Diritto

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, commi 2 e 5, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Agenzia rileva che la Commissione d’appello nel pronunciare la sentenza impugnata ha violato il D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, commi 2 e 5, del, in quanto sostanzialmente non vi sarebbe la prova del perseguimento delle finalità di solidarietà sociale da parte della fondazione.

Deduce l’Agenzia che l’unica attività, tra quelle svolte dalla fondazione, riconducibile tra quelle a “solidarietà condizionata”, sarebbe quella convegnistica, che però non sarebbe rivolta a soggetti svantaggiati.

Non vi sarebbe, inoltre, prova che la convenzione stipulata tra la fondazione e l’Università Cattolica del Sacro Cuore rispetti le norme del D.P.R. n. 135 del 2003, art. 3, comma 3, nè sarebbe possibile qualificare l’attività convegnistica come accessoria rispetto alle attività istituzionali.

La CTR, secondo la parte pubblica, avrebbe falsamente applicato la nozione di connessione tra le attività “collaterali” ed attività istituzionali.

La CTR, nell’accogliere l’appello della fondazione, non avrebbe considerato che le attività di essa non erano rivolte a soggetti svantaggiati, presupposto indispensabile per godere dei benefici fiscali riservati alle Onlus.

1.1 Il motivo è inammissibile.

L’Agenzia, pur deducendo un vizio di violazione di legge, tenta in realtà di sovvertire il giudizio di merito espresso dalla CTR in merito alla tipologia delle attività statutarie svolte dalla fondazione, alla individuazione di beneficiari delle stesse, alla preponderanza o meno delle attività accessorie o connesse rispetto a quelle istituzionali.

Il giudice d’appello ha accertato che la fondazione controricorrente aveva chiesto l’iscrizione nel registro delle Onlus in quanto operante nel settore dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della beneficenza, della formazione, della cultura e della ricerca scientifica, attività tutte previste dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10.

Esso ha, poi, accertato che dai bilanci degli anni presi in esame dall’amministrazione risulta che la fondazione aveva finanziato dottorati di ricerca in materia sociale in convenzione con l’Università ed aveva effettuato liberalltà, rilevando che l’attività di finanziamento di borse di studio in materia sociale e quella accessoria di convegnistica non potevano essere considerate come dirette a soggetti non svantaggiati, in quanto non si sarebbe potuto prescindere dall’analisi dei temi affrontati in tali convegni, dagli scopi da essi perseguiti e dai risultati effettivamente raggiunti in seguito allo svolgimento dell’attività da parte della fondazione.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e fàlsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’amministrazione si lamenta che il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto che i fatti costitutivi del diritto a fruire di agevolazioni fiscali devono essere provati da chi li deduce al fine di goderne.

Obliterando questa regola pretoria, la CTR avrebbe violato l’art. 2697 c.c. che disciplina il riparto dell’onere della prova.

2.1 Il motivo è infondato.

La CTR non ha inteso invertire l’onere della prova, ma, sebbene in maniera non particolarmente diffusa e utilizzando interrogative dirette di natura retorica, ha messo in luce la circostanza, difficilmente contestabile, che tra le attività svolgibili dalle Onlus ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, ve ne sono alcune in relazione alle quali è estremamente difficile individuare specificamente i soggetti destinatari, e che nondimeno quelle attività hanno degli indubbi riflessi positivi sulla collettività, in vista della diffusione della consapevolezza civile delle esigenze delle fasce più marginali della popolazione e di quali possano essere le strategie pubbliche da mettere in campo allo scopo di perseguire efficaci politiche di inclusione.

3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

3.1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della fondazione controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro tremila, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli, svoltasi mediante collegamento da remoto, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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