Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16104 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19529-2015 proposto da:

CESTIM CENTRO STUDI IMMIGRAZIONE ONLUS, elettivamente domiciliata in

ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato VARALI ENRICO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2015 della COMM. TRIB. REG. VENETO,

depositata il 05/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Cestim, Centro Studi Immigrazione ONLUS, impugnava il provvedimento prot. 2013/2125 di cancellazione dall’Anagrafe Unica delle Onlus, emesso in ragione della “insussistenza dei requisiti formali previsti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, per il riconoscimento della qualifica di Onlus”. La contribuente deduceva l’illegittimità dell’atto notificato, ritenendo di avere i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della qualifica.

La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, con sentenza n. 136/13/2013, accoglieva il ricorso, rilevando che, in base alla documentazione presentata dalla ricorrente, emergeva che Cestim effettivamente svolgeva iniziative a favore degli immigrati stranieri che si trovavano in difficoltà, per agevolare il completo inserimento degli stessi nel contesto sociale, dal quale erano emarginati a causa di difficoltà economiche, precarietà lavorative e per tutte quelle altre problematiche che l’immigrato (ben diverso dallo straniero in generale) poteva incontrare nel tentativo di integrarsi.

La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Veneto appellava la decisione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, eccependo l’erroneità della sentenza, per mancanza del perseguimento da parte di Cestim delle finalità di utilità sociale per le attività di assistenza sanitaria, istruzione, promozione dei diritti civili.

L’adita Commissione, con sentenza n. 3/30/15, accoglieva l’impugnazione ritenendo “l’assenza del presupposto fondamentale e l’esplicita previsione statutaria di clausole conformi ai requisiti formali, ma necessari ed obbligatori come da D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, lett. i) ed h), per il riconoscimento ai fini fiscali della qualifica di ONLUS”.

Cestim, Centro Studi Immigrazione ONLUS, ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo cinque motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in ragione della nullità della sentenza per motivazione apparente.

La ricorrente lamenta che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe ritenuto di riformare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale con una laconica motivazione, secondo la quale “mancano il presupposto fondamentale e l’esplicita previsione statutaria delle clausole conforme ai requisiti formali”.

Tale espressione non consentirebbe di risalire al percorso logico giuridico seguito dai giudici per giungere al proprio convincimento e, soprattutto, di individuare quali delle censure formulate dall’Agenzia delle Entrate nel corso del giudizio siano state meritevoli di accoglimento.

Non sarebbe, infatti, possibile individuare nella mancanza del “presupposto fondamentale” quale sia effettivamente il motivo per il quale Cestim non potrebbe rivestire più la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, nè sarebbe specificata l’indicazione di quali dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, lett. i) ed h) sarebbero stati omessi.

Inoltre, i giudici di appello avrebbero affermato la mancanza di un presupposto fondamentale, senza specificarlo in alcun modo.

2. Il motivo è fondato, per i principi di seguito enunciati.

a)Secondo l’indirizzo ampiamente condiviso della giurisprudenza di legittimità, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente un controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (Cass. n. 13248 del 2020).

La motivazione di una sentenza deve indicare gli elementi da cui il giudicante ha tratto il proprio convincimento, atteso che, in difetto, renderebbe assolutamente impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio (Cass. n. 9105 del 2017).

Questa Corte ha, infatti, affermato che: “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016).

b) Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale si limita ad affermare, dopo avere illustrato le argomentazioni espresse dalle parti negli atti difensivi, che: ” nella fattispecie mancano il presupposto fondamentale e l’esplicita previsione statutaria di clausole conformi ai requisiti formali, ma necessari ed obbligatori come da D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, lett. i ed h per il riconoscimento ai fini fiscali della qualifica di ONLUS”.

Dalla piana lettura della sentenza impugnata emerge all’evidenza la mancanza, sotto il profilo sia formale che sostanziale, del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, atteso che la motivazione non indica su quali elementi il giudice ha tratto le proprie valutazioni, non facendo alcun riferimento specifico al presupposto fondamentale che si assume mancante ai fini del riconoscimento della qualifica di ONLUS, ed omettendo anche di indicare quali siano le clausole “conformi ai requisiti formali” che si ritengono pretermesse nella previsione statutaria.

c)Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedano espressamente alcuni requisiti formali da ritenersi non surrogabili con il concreto accertamento della fattuale osservanza dei precetti della norma, sia per non equivoca lettera di essa, sia per il fatto che si tratta di una norma di stretta interpretazione. Il D. 19 luglio 2003, n. 266, art. 1, stabilisce che l’iscrizione all’Anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 11, comma 1, avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessi alle Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’organizzazione, previo controllo dei requisiti.

Ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, le ONLUS sono obbligate ad inserire nei propri statuti determinate clausole, il cui contenuto consente di enucleare i requisiti di dette organizzazione.

In particolare, il comma 2 stabilisce che: “Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestcT.oni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistena sanitaria, dell’istruzione, della forma.zione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonchè degli altri soggetti indicati al comma 6, lett. a), ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condkioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari,. b)componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari”.

Orbene, la Commissione Tributaria Regionale non si è fatta carico di illustrare in motivazione l’esame della sussistenza o meno dei singoli presupposti ai fini dell’esclusione del riconoscimento della ONLUS, secondo i principi espressi dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10.

Il percorso motivazionale della decisione impugnata si esaurisce in affermazioni generiche ed apodittiche, senza alcuna esplicitazione del quadro probatorio offerto dalle parti, laddove sarebbe stato necessario che il giudice del gravame, sulla base dell’esame degli atti processuali e delle deduzioni difensive, illustrasse le ragioni dell’asserita insussistenza dei requisiti formali ed obbligatori previsti per il riconoscimento ai fini fiscali della qualifica di ONLUS.

Ne consegue la nullità della sentenza perchè affetta da “error in procedendo”, atteso che, benchè una motivazione sia graficamente esistente, non rende all’evidenza percepibile il fondamento della decisione, nè comprensibile il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

3. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, consegue l’assorbimento delle restanti censure con cui si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sia con riferimento all’effettiva attività svolta da Cestim in favore di minori immigrati ed immigrati con difficoltà di inserimento sociale, sia con riferimento ai requisiti formali di cui al citato D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, lett. i ed h, atteso che i giudici di appello avrebbero omesso di considerare che tutte le attività svolte da Cestim erano finalizzate ad aiutare persone con svantaggio sociale. Le suddette critiche potranno essere riproposte al giudice del merito in sede di rinvio.

Da siffatti rilievi consegue la cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, per il riesame della controversia, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, effettuata da remoto, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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