Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16103 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8988-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE DEVOTI MADRE TERESA PER I BAMBINI, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA, 11, presso lo studio

dell’avvocato LAZZARETTI ANDREA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TESAURO FRANCESCO;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5091/2016 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 04/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In data 26 ottobre 2011 funzionari della Direzione provinciale 2 di Milano eseguivano una verifica fiscale presso la sede legale dell’associazione Devoti Madre Teresa per i bambini Onlus ai fini delle imposte dirette relativamente all’esercizio 2008. A seguito della verifica dalla quale era emerso l’assenza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997, per l’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle organizzazioni non lucrative di Utilità sociale, previo parere dell’Agenzia per il terzo settore, l’Ufficio procedeva alla cancellazione dell’associazione dalla Anagrafe delle Onlus, atto che veniva opposto.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di accertamento relativo all’annualità 2008 per l’omessa dichiarazione dei redditi diversi ex art. 67 TUIR, comma 1, lett. l) e per il recupero delle imposte dovute a seguito della indebita deduzione delle erogazioni liberali effettuate in favore dell’ente pari ad Euro 280.975,00.

L’ente proponeva ricorso avverso l’avviso di liquidazione deducendo l’inutilizzabilità della documentazione raccolta in forza di un illegittimo provvedimento della Procura e, tra l’altro, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in quanto l’atto era stato emesso prima del decorso dei sessanta giorni decorrenti dal rilascio del pvc; nonchè la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2 che condiziona l’utilizzabilità della documentazione raccolta all’autorizzazione della Procura competente solo in caso di gravi indizi di violazioni fiscali, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67.

La CTP di Milano accoglieva il ricorso, tenuto conto della declaratoria della illegittimità del provvedimento di cancellazione dell’ente dall’Anagrafe.

Proposto appello dall’amministrazione finanziaria, a conferma della prima decisione, la Commissione tributaria regionale della Lombardia affermava che, pur non potendo concordare con la motivazione della Commissione che aveva annullato il provvedimento di cancellazione dell’Anagrafe delle Onlus, era indubitabile che la cancellazione dal registro costituisse presupposto indefettibile per l’assoggettamento a tassazione delle somme incassate dalla Onlus. Concludendo che, comunque, difettava la prova che i donanti avessero operato le deduzioni previste dalla legge in favore di un soggetto la cui qualifica di Onlus non era stata legittimamente annullata.

Avverso detta sentenza propone ricorso che articola in tre motivi, l’amministrazione finanziaria per ottenerne la cassazione, al quale replica la contribuente con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

2. Con il primo motivo si lamenta ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 342 c.p.c., art. 337 c.p.c., comma 2, e art. 295 c.p.c. nonchè dell’art. 2909 c.c., per avere la CTR fondato il suo convincimento sull’annullamento del provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus, disposto con sentenza n. 1610/2016 non divenuta definitiva, tant’è che pende contro di essa ricorso per cassazione. 3.Con la seconda censura si lamenta la violazione degli artt. 324 c.p.c., 2697 e 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ribadendo le doglianze di cui al primo motivo, in quanto la sentenza prodotta nel giudizio di merito non presentava l’attestazione del passaggio in giudicato.

4.Con l’ultimo mezzo si prospetta la nullità parziale della motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., n. 4, contenendo la sentenza impugnata una contraddizione logica laddove il giudicante, pur affermando di non condividere la motivazione della sentenza prodotta con la quale era stato annullato il provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe, ne ha tenuto comunque conto in virtù del fatto che il provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe dell’Onlus costituisce presupposto indefettibile per il recupero a tassazione.

5. Con ricorso incidentale condizionato, l’associazione si lamenta della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2, ex art. 360 c.p.c., n. 3 e omessa pronuncia in ordine alla dedotta illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato per violazione della citata norma ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la CTR omesso di esaminare di statuire sulla doglianza con la quale si lamentava che l’accesso presso i locali dell’ente era stato eseguito in locali diversi da quelli indicati dal comma 1, senza la previa autorizzazione del procuratore della Repubblica; e, che detta norma era stata abrogata solo con il D.L. n. 16 del 2012 che ha eliminato la necessità dell’autorizzazione della Procura per le verifiche eseguite presso sede legale degli enti non commerciali.

Eccepiva altresì l’omessa indicazione dei gravi indizi di violazioni e riproponeva, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, le doglianze proposte sin dal primo grado.

6.Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità, sollevata dall’associazione, per omessa impugnazione dell’unica ratio decidendi della sentenza impugnata, ravvisata nella carenza di prove delle deduzioni delle donazioni in favore dell’ente.

Al riguardo, l’associazione sostiene che la sentenza della CTR della Lombardia avrebbe annullato l’avviso escludendo la sussistenza della prova della pretesa impositiva avanzata dall’Agenzia.

In realtà, il giudicante ha escluso la possibilità di assoggettare a tassazione le somme incassate dall’ente difettando il presupposto della legittimità del provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus, per poi aggiungere che quanto alle somme dovute per deduzioni operate a norma di legge dai donanti difettava la relativa prova.

Le censure proposte dall’Agenzia concernono l’asserita assenza del presupposto individuato nella declaratoria di illegittimità del provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe Onlus, sebbene contenuta in una sentenza non passata in giudicato, il che avrebbe dovuto indurre il giudicante a sospendere il giudizio. Il capo della sentenza concernente l’assenza di prova delle deduzioni sebbene non impugnato concerne solo una parte delle somme recate dall’avviso di accertamento, che per il resto sottopone a tassazione (IRES) i redditi non dichiarati per l’annualità 2008.

7. Le censure dedotte con il ricorso principale – in quanto involgenti questioni strettamente correlate – possono essere scrutinate congiuntamente.

In effetti, in virtù del nesso di pregiudizialità tra il provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus e l’avviso di accertamento, la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza n. 1610/2016, impugnata dinanzi a questa corte con ricorso n. RG 24293/2016.

Ai sensi del D.M. n. 266 del 2003, art. 6 (disposizioni transitorie) “. I soggetti che godono del regime agevolato per effetto della comunicazione, effettuata secondo il modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, integrano tale comunicazione attraverso la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 2, ovvero della copia dello statuto o dell’atto costitutivo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (…) 2. La Direzione regionale delle entrate, entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione, previo controllo della stessa, provvede alla conferma, od alla cancellazione dell’iscrizione dall’anagrafe delle ONLUS, ovvero alla richiesta di chiarimenti, secondo le modalità di cui all’art. 3”. Il precedente art. 5, ai numeri 3 e 4, chiarisce “. Dal giorno della avvenuta cancellazione dall’anagrafe, la ONLUS perde il diritto ai benefici fiscali stabiliti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 4. La cancellazione conseguente all’accertamento della mancanza, fin dal momento dell’iscrizione, anche solo di uno dei requisiti formali di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite. Qualora, invece, la cancellazione sia conseguente al venir meno di uno o più requisiti, la ONLUS decade dalle agevolazioni fiscali fruite successivamente alla data in cui gli stessi requisiti sono venuti meno”.

Alla luce della normativa sopra riportata, appare evidente che la tassazione dei redditi percepiti dalle Onlus presuppone la cancellazione dell’iscrizione all’anagrafe, la quale dà diritto all’agevolazione tributaria.

Questa Corte ha ripetutamente riconosciuto l’applicabilità al processo tributario della sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., in forza del generale richiamo operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, “qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto tra giudicati (cfr. ex plurimis, Cass. 2214/2011; 1865/2012; 21936/2012)” (Cassazione, sentenze 417/2015 e 21291/2014).

Ha poi ribadito che “in tema di contenzioso tributario, la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 (a mente della quale “il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio”) attiene ai rapporti tra giurisdizione tributaria e ogni altra giurisdizione, ordinaria o amministrativa, e pone una deroga – in ipotesi predeterminate – al criterio secondo cui le questioni pregiudiziali sono risolte, “incidenter tantum”, dal giudice munito di giurisdizione sulla domanda”.

Ne consegue che il processo tributario non può essere sospeso in ragione della ritenuta necessità della risoluzione di questioni (diverse da quelle correlate a presentazione di querela di falso, ovvero concernenti lo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio) ravvisate pregiudiziali, da intendersi devolute, di norma, alla cognizione del giudice ordinario o di quello amministrativo, dovendo, invece, il giudice tributario dare, comunque, corso alla definizione della controversia sottoposta al suo esame, previa risoluzione, “incidenter tantum”, delle questioni in argomento” (Cass. 11140/2005; conf. Cass. 12008/2014, che, in motivazione ha specificato che “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 impedisce l’operatività dell’art. 295 c.p.c. nei rapporti tra giudice tributario e giudice civile o amministrativo”); di conseguenza, va ritenuto che il predetto art. 39 regola i rapporti esterni, ovverosia i rapporti tra processo tributario e processi non tributari, mentre la disciplina dettata dall’art. 295 c.p.c. trova applicazione, in virtù del disposto del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, solo in ordine ai rapporti tra processi tributari (Cass. 17937/2004; conf. 3420/2005).

Anche in ordine ai rapporti tra processi tributari va, pertanto, ribadito che la sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c. è applicabile quando sia indispensabile effettuare un accertamento preventivo vincolante idoneo a risolvere, con efficacia di giudicato, l’oggetto della controversia (Cass. n. 999/2016; n. 18540/2010; v. anche Cass. 5366/2006, secondo cui la condizione, di cui all’art. 295 c.p.c., della “dipendenza”, in tutto o in parte, della soluzione della causa da sospendere dalla decisione dell’altra causa “esige, in concreto, la coincidenza dei soggetti partecipanti ai due procedimenti, quale requisito indispensabile perchè la definizione dell’uno possa assumere valore vincolante per la definizione dell’altro, secondo i principi generali dettati in tema di efficacia del giudicato sostanziale.”).

Sussiste, nella fattispecie, un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio avente a oggetto il provvedimento di diniego o di cancellazione dell’iscrizione all’anagrafe delle Onlus e i giudizi vertenti sugli atti impositivi emessi per recuperare le imposte o le maggiori imposte non versate (Cass. n. 23950/2009).

Ne consegue che la CTR della Lombardia avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa della definizione di quello avente ad oggetto il provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe, il quale pervenuto presso questa Corte è stato deciso in data odierna (RG n. 24293/2016) con la cassazione della sentenza ed il rinvio della controversia alla CTR della Lombardia in altra composizione. 8.In conclusione, accoglie il ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Lombardia che dovrà sospendere il giudizio in attesa della definizione del giudizio concernente l’impugnazione del provvedimento di cancellazione della Onlus dal registro delle Onlus.

PQM

La Corte

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia che dovrà sospendere, ex art. 295 c.p.c., il giudizio in attesa della definizione del giudizio concernente l’impugnazione del provvedimento di cancellazione della contribuente dal registro delle Onlus.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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