Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16102 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 03/02/2017, dep.28/06/2017),  n. 16102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25609/2013 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NINO OXILIA

14, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DI MAURO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE VIRGONE giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amm.ne, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 2, presso

lo studio dell’avvocato EZIO BONANNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CRISTOFORO GRECO giusta delega in calce;

– controricorrente –

e contro

ASSESSORATO BENI CULTURALI AMBIENTALI REGIONE SICILIA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 158/2013 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 24/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

rigetto del resto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.C. proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Agrigento chiedendo dichiararsi l’illegittimità della iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, assumendo l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento presupposta e la prescrizione del credito. L’iscrizione ipotecaria aveva come presupposto una sanzione amministrativa irrogata dall’Assessorato Beni Culturali ed Ambientali della Regione Sicilia del 1985, iscritta a ruolo nel 2001. Il Tribunale di Agrigento dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione per avvenuta decorrenza dei termini di impugnazione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., accogliendo la relativa eccezione proposta dall’Agente della Riscossione, parte resistente nel giudizio. Avverso la sentenza propone ricorso straordinario per cassazione G.C. svolgendo due motivi. Ha resistito con controricorso la società Riscossione Sicilia S.p.A. L’Assessorato Beni Culturali ed Ambientali della Regione Sicilia si è costituito ai soli fini della partecipazione dell’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso straordinario è ammissibile.

Il giudice del Tribunale di Agrigento ha espressamente qualificato l’azione proposta dal G.C. come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., trattandosi di opposizione ad iscrizione ipotecaria, effettuata norma del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77.

Ai fini della delibazione dell’ammissibilità del ricorso straordinario questa Corte ha univocamente sostenuto che l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte, in base al principio dell’apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile.

Nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l’appello, se l’azione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione (fatto salvo il periodo di vigenza dell’art. 616, u.c., ult. inc., abrogato della L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2), mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (così già Cass. n. 26294/07; e ord. n. 30201/08; ord. n. 2261/10, nonchè Cass. S.U., n. 390/11 e Cass. ord. n. 171/12).

2. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando la nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 101 c.p.c., comma 2.

Il ricorrente deduce l’illegittimità della decisione, atteso che il giudice di primo grado, in accoglimento della generica eccezione proposta da Serit Sicilia per decorrenza del termine di proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ha rilevato d’ufficio la determinazione del momento in cui il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza degli atti impugnati, conseguentemente dichiarando l’inammissibilità dell’opposizione e omettendo di assegnare alle parti un termine per interloquire, in violazione del diritto di difesa.

2.1. Il motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 101 c.p.c., l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, rafforzato dall’aggiunta del comma 2 all’art. 101 cit., ad opera della L. n. 69 del 2009, si estende alle questioni di fatto che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezioni rilevabili d’ufficio e non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito (Cass. Sez. L. sent. n. 10353 del 2016).

La norma dell’art. 101 c.p.c., comma 2, fa riferimento a quelle “questioni” oggetto di rilievo officioso, quando non fatte oggetto della difesa, che sono idonee a comportare “nuovi sviluppi” della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale (Cass. Sez. 5, sent. n. 11928 del 13.7.2012). Ne consegue che solo la mancata segnalazione, da parte del giudice, di una siffatta questione determina la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, perchè private dell’esercizio del contraddittorio (con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richiese istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria), non anche la mancata segnalazione di questioni di esclusiva rilevanza processuale del cui controllo le stesse parti sono preventivamente onerate, dovendo avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l’ammissibilità dell’esercizio giudiziale delle domande (Cass. Sez. 6-5 n. 19372 del 2015).

Nella specie, il giudice di primo grado non è incorso nella violazione della norma invocata, tenuto conto che, per come illustrato in ricorso, e specificamente precisato nella sentenza impugnata, l’eccezione della inammissibilità dell’opposizione, per decorrenza del termine ex art. 617 c.p.c., dedotta dalla Serit Sicilia con memoria di costituzione, ha rappresentato una espressa eccezione difensiva, sulla quale il ricorrente avrebbe potuto interloquire, laddove, invece, il giudice del merito ha espressamente precisato che: “nel caso di specie, nulla l’opponente deduce nè prova in ordine al momento in cui è venuto a conoscenza degli atti impugnati e, pertanto, rende impossibile la verifica del rispetto dei termini perentori predetti”.

3. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che il giudice di primo grado ha omesso di esaminare la circostanza decisiva per il giudizio, e risultante dagli stessi documenti prodotti, che il contribuente era venuto a conoscenza degli atti impugnati solo in data 27.7.2011, momento in cui veniva rilasciato l’estratto di ruolo, con conseguente tempestività della proposizione del ricorso, depositato in data 5.8.2011.

3.1. Il motivo è fondato.

Il ricorrente deduce di essere venuto a conoscenza dell’iscrizione ipotecaria solo in data 21.6.2011, e di essersi premurato successivamente di richiedere all’Agente della riscossione l’estratto di ruolo, rilasciato in data 27.7.2011, come risulta dalla documentazione in atti. Ne consegue che solo da quel momento può ritenersi che il contribuente sia venuto a conoscenza degli atti impugnati, con conseguente tempestività del ricorso di primo grado, depositato solo nove giorni dopo il momento in cui era stato rilasciato l’estratto di ruolo.

La sentenza gravata ha effettivamente omesso l’esame della documentazione allegata da G.C., rappresentando fatto decisivo per il giudizio.

4. Per i rilievi espressi, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Agrigento per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice del Tribunale di Agrigento per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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