Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16102 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16102 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 18299-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro

tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1897

MORI NICCOL0′;
– intimato –

avverso la sentenza n. 835/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 26/06/2013

di

FIRENZE,

depositata

il

06/07/2007

R.G.N.

1179/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/05/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
t3 e 47-0

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO i che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

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(FIORILLO LUI-237)

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 29.6 – 6.7.2007,
confermò la pronuncia di primo grado che, ritenuta la nullità del
termine apposto al contratto di lavoro concluso, ai sensi dell’art. 1
dl.vo n. 368/01, fra la Poste Italiane spa e Mori Niccolò e decorrente
dal 31.8.2002, aveva dichiarato che da tale data era intercorso fra le
parti un rapporto a tempo indeterminato e condannato la parte
datoriale al pagamento delle retribuzioni limitatamente al periodo 4 27.3.2003.
Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto
ricorso fondato su tre motivi e illustrato con memoria.
L’intimato Mori Niccolò non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il contratto di lavoro in relazione al quale è stata ritenuta la nullità
del termine è stato concluso “ai sensi della normativa vigente per
esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere
straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi
ricom prendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul
territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche prodotti o
servizi nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del
17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 13 febbraio e 17
aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

dovute a tutto il personale nel periodo estivo”.
La Corte territoriale ha reputato la nullità del termine finale sul rilievo
che nulla si leggeva nel contratto sulle concrete ragioni che avevano
condotto all’assunzione a tempo determinato, non essendo state
enunciate quali fossero le ragioni dell’assunzione e quali quelle
dell’impiego temporaneo, con riguardo alla singola realtà lavorativa
dove il dipendente era stato inserito; non era stato detto perché
presso la tale sede vi fosse bisogno, e solo per tre mesi, di un
dipendente, né era stato indicato quale dipendente dovesse essere
sostituito, né era stato dato conto di assenze per ferie od altro, o di
una concreta esigenza tecnica, organizzativa o produttiva; né a tal
fine avrebbe potuto condurre l’ammissione delle prove richieste,
siccome inidonee a dimostrare come e perché l’assunzione, nel caso
all’esame, fosse sostenuta dalle ragioni volute dalla legge.
1.1Tale impostazione è stata diffusamente censurata dalla parte
ricorrente con i primi due mezzi, da esaminarsi congiuntamente,
siccome fra loro connessi.
La questione all’esame è già stata affrontata dalla giurisprudenza di
legittimità e risolta con l’affermazione del principio secondo cui
l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal
D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono
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servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente

impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato
e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali
ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto,
le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che
rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di
un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo
determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la
durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive
ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la
utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della
specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa;
spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se
correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal
sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando
ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar
riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini
dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti
fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto
(cfr, ex plurimis, Cass., nn. 2279/2010; 10033/2010; 16303/2010).
1.2 Ed invero l’esplicitazione delle ragioni dell’apposizione del

termine può risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro,
attraverso il riferimento ad altri testi scritti accessibili dalle parti, in
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risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto,

particolare nel caso in cui, data la complessità e la articolazione del

esigenza dell’assunzione a termine, questo risulti analizzato in
specifici documenti, specie a contenuto concertativo, richiamati nella
causale di assunzione; nel caso in esame, come detto, il contratto di
assunzione oltre a richiamare “esigenze tecniche, organizzative e

produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di
riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale
riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche prodotti o servizi”, fa riferimento anche alla
“attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre,
e 11 gennaio 13 febbraio e 17 aprile 2002”, in base ai quali, come
dedotto dalla parte ricorrente, le parti si erano date atto che la
Società avrebbe continuato a fare ricorso all’attivazione di contratti a
tempo determinato per sostenere il livello del servizio di recapito
durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità.
1.31n effetti, la Corte territoriale ha limitato il proprio esame alle
ragioni indicate nella prima parte della clausola riportata in seno al
contratto di assunzione, ritenendole inidonee sulla base delle
ricordate considerazioni, ma non ha anche valutato – ritenendone la
nullità per effetto della venuta a scadenza del CCNL 2001 l’incidenza che sulla posizione della dipendente potevano dispiegare
gli accordi collettivi indicati nello stesso contratto.
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fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della

L’omissione di tale valutazione appare censurabile, in quanto deve

368/01, alla contrattazione collettiva non spetti più un autonomo
potere di qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire
l’assunzione a termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi
esiti concertativi restano pur sempre un elemento rilevante di
rappresentazione delle esigenze aziendali in termini compatibili con
la tutela degli interessi dei dipendenti, con la conseguenza che gli
stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai fini della
configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale.
1.4Quanto alla circostanza, evidenziata da parte ricorrente, secondo
cui, come si evince dal contratto, l’assunzione per cui è causa era
stata effettuata anche per sostituire il personale assente per ferie,
deve rilevarsi che questa Corte (cfr,

ex plurimis,

Cass., n.

1576/2010) ha già avuto modo di rilevare che l’apposizione del
termine per “ragioni sostitutive” è legittima se l’enunciazione
dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad
assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti
integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali, l’ambito
territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le
mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla
conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il
numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati
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rilevarsi che, seppur nel nuovo quadro normativo di cui al divo n.

sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato.

1.5 I motivi all’esame devono pertanto ritenersi fondati.
2. Il terzo mezzo, relativo alle conseguenze risarcitorie, resta
assorbito.
3. In definitiva il ricorso va accolto nei limiti anzidetti, con
conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione alle
censure accolte e rinvio al Giudice designato in dispositivo, che
procederà a nuovo esame conformandosi agli indicati principi di
diritto e provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il
terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte
e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze in
diversa composizione.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2013.

nominativamente, ferma restando in ogni caso la verificabilità circa la

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