Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16102 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 22/07/2011), n.16102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12319-2006 proposto da:

SOGERICO SRL, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69 presso lo studio

dell’avvocato FERRETTI GIAN ALBERTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GUALANDI ALBERTO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI LIVORNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LIVORNO, depositata il 21/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRETTI GIAN ALBERTO per delega

Avv. GUALANDI ALBERTO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato DETTORI BRUNO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rinvio a Nuovo Ruolo del

ricorso, in subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulla base di due verifiche della Guardia di Finanza la Agenzia delle Entrate di Livorno notificava alla società So.ge.ri.co s.r.l. avviso di accertamento per l’anno 1994, con cui erano elevati i ricavi dichiarati e disconosciuti costi ritenuti indeducibili,con ripresa di imposte sul reddito.

L’atto era impugnato dalla società innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, la quale riduceva l’importo dei ricavi occultali confermando in tali limiti l’operato dell’Ufficio.

Contro la decisione proponeva appello principale l’Ufficio ed incidentale la contribuente concludente per l’annullamento dell’atto impugnato.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 1/14/05 in data 25-1-2005, depositata in data 21-2-2005, accoglieva parzialmente l’appello della contribuente e respingeva quello dell’Ufficio.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente, con tre motivi.

La Agenzia non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce ” falsa applicazione di legge” perchè i verbalizzanti, in sede di accesso, procedendo a verifica della documentazione della società relativa ad anni precedenti rispetto a quello in esame, non aveva esibito autorizzazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 52 relativa a detti periodi di imposta.

Con il secondo motivo, deduce falsa applicazione di legge con violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 sostenendo che non era plausibile riferire le risultanze dei conti bancari dei soci alla annualità in oggetto, in cui la società era rimasta inattiva, dovendo semmai essere riferite ad annualità precedenti.

Con il terzo motivo sostiene contraddittoria od omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando che la sentenza aveva escluso la utilizzabilità dei conti bancari di un socio della società, per difetto di indicazioni specifiche da parte dell’Ufficio, laddove aveva poi ammesso la validità della utilizzazione dei conti degli altri soci.

Il primo motivo e palesemente inammissibile per plurime ragioni. In primo luogo non enuncia la disposizione di legge che assume violata.

In secondo luogo, la sentenza non tratta assolutamente la questione e pertanto la censura, se del caso, doveva essere formulata a sensi dell’art. 112 c.p.c.. Infine, a prescindere dal carattere assorbente di quanto precede, è chiaro che la autorizzazione di cui all’art. 52 cit. è valida per la intera verifica, il cui oggetto può comprendere varie annualità di imposta.

Il secondo motivo è inammissibile sia perchè doveva essere contestato, come sopra, come vizio di omessa pronuncia in quanto la sentenza non considera la questione sollevata ed inoltre perchè si risolve in una doglianza di mero fatto, inammissibile in sede di illegittimità, del tutto priva di autosufficienza.

Il terzo motivo è infondato, in quanto la CTR si e limitata a respingere un punto specifico dell’appello dell’Ufficio, e non si rileva alcuna contraddizione nella sentenza in quanto il tema delle verifiche dei conti degli altri soci non è in alcun modo menzionato, spettando al contribuente provare di avere posto tempestivamente la questione in sede di appello ed indicare gli esatti termini della stessa, onde valutare se sussiste o meno la omissione di motivazione;

onere del tutto non assolto dalla ricorrente. Il ricorso deve quindi essere respinto. Nulla per le spese, in mancanza di costituzione della intimata.

P.Q.M.

La Corte respinge in ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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