Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16102 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/08/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 02/08/2016), n.16102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9766-2012 proposto da:

MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA N. 1, presso lo

studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, rappresentata e difesa

dagli avvocati GIANNOTTO ULIVI, MAURIZIO RUDALLI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AKZO NOBEL COATINGS SPA, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 259, presso

lo studio dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati LAURA SALVANESCHI, VITTORIO

ALLAVENA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 557/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

9/02/2011, depositata il 28/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Marco Passalacqua difensore della controricorrente

che si riporta agli scritti chiedendo l’inammissibilità del 1^ e 2^

motivo del ricorso ed insistendo nel rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Milano Assicurazioni s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Akzo Nobel Coatings avverso la sentenza del 28 febbraio 2011, con cui la Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Milano nel dicembre del 2007, ha accolto la domanda proposta dall’intimata intesa ad ottenere la condanna della qui ricorrente al pagamento della somma di Euro 1.260.292,05 in forza di una polizza fideiussoria.

2. Al ricorso, che propone tre motivi, ha resistito la Akzo Nobel Coatings con controricorso.

3. La ricorrente ha depositato memoria. E’ stata, inoltre, depositata memoria dalla Unipolsai Assicurazioni s.p.a., che si è qualificata come “avente causa per incorporazione da Milano Assicurazioni s.p.a.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare si deve rilevare che il controricorso della s.p.a. Akzo Nobel Coatings è tempestivo.

Esso è stato consegnato per la notificazione il 22 maggio 2012 ed il termine di cui all’art. 370 c.p.c., cioè quello di venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso scadeva il 1 maggio 2012, essendo stato notificato il ricorso stesso il giorno 11 aprile 2012, veniva a scadere apparentemente il giorno 21 maggio.

Poichè, però, il 1 maggio 2012 era giorno festivo il termine per il deposito del ricorso risultò prorogato al successivo 2 maggio ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4, onde il termine di venti giorni per la notificazione del controricorso mosse dal non dal 1^ ma dal 2 maggio, sicchè la notificazione fu tempestiva (si veda Cass. n. 21105 del 2014, secondo cui: “L’art. 155 c.p.c., comma 4, secondo cui la scadenza di un termine, che cada in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, si applica al termine di venti giorni stabilito dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per il deposito del ricorso per cassazione, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, “dies a quo” per il termine dato all’intimato che intenda contraddire e ricorrere in via incidentale, sicchè l’ulteriore termine di venti giorni previsto dall’art. 370, comma 1, per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale, decorre dal giorno seguente non festivo, al quale, di diritto, è prorogata la scadenza del termine ex art. 369 c.p.c.”).

1.1. Sulla dedotta incorporazione della Milano Assicurazioni non sono state sollevate contestazioni da parte della resistente comparsa in udienza, sicchè la memoria è rituale.

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale”.

Il motivo è inammissibile in quanto addebita alla sentenza impugnata la violazione dei due canoni interpretativi evocati nell’intestazione, per un verso senza rispettare l’art. 366 c.p.c., n. 6 (come, del resto eccepito dalla resistente), e, per altro verso, senza spiegare come e perchè essi sarebbero stati violati.

2.1. Sotto il primo aspetto il motivo si fonda sulle clausole n. 3 e n. 4 delle condizioni generali di contratto, ma non solo omette di riportare il contenuto di tali clausole che specificamente sarebbe stato oggetto di erronea esegesi secondo i criteri ermeneutici delle duce norme degli artt. 1362 e 1363 c.c., ma omette di indicare anche se e dove il documento contenente le stesse sarebbe esaminabile, in quanto prodotto agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in questo giudizio di legittimità, siccome imponeva la giurisprudenza consolidata di questa Corte in ordine al significato ed alle implicazioni della previsione dell’onere di indicazione specifica dei documenti sui quali il ricorso si fonda (a partire da Cass. (ord.) n. 22303 del 208 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008).

Per la verità nell’esposizione del fatto si riporta il contenuto della clausola n. 3, ma anche in essa – in disparte che nulla si dice della clausola n. 4 – perdura la totale mancanza di indicazione del se e dove il documento contenente le condizioni generali sarebbe, ove prodotto, esaminabile. Infatti, si fa riferimento ad un doc. n. 2 del fascicolo di primo grado senza dire di chi e senza precisamente individuarlo ed ai doc. 1-3 di parte attrice in primo grado, che si indicano come “tre contratti”.

Senonchè, in disparte che riguardo al documento n. 2 non è detto al fascicolo di primo grado di chi ci si intenda riferire, non è assolutamente chiaro se ciò che si indica come documento n. 2 e che non viene esattamente individuato (dato che lo si cita dopo l’affermazione che “la fonte della pretesa” della società attrice era da individuare “nella garanzia concessa da Milano….. a fronte delle obbligazioni assunte dalla società Chemval s.r.l. verso Akzo per il pagamento dell’importo dovuto a fronte della cessione di un ramo di azienda”) sia il documento relativo alle condizioni generali o piuttosto un documento concernente l’evocata cessione d’azienda.

I “tre contratti”, in disparte la loro mancata identificazione, non hanno a che fare con le condizioni generali di contratto.

2.2. Il motivo, in ogni caso, al di là dell’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, omette di spiegare come e perchè le due norme degli artt. 1362 e 1363 c.c. sarebbero state violate, in quanto, con riferimento alla prima non solo non indica quale fra i vari criteri esegetici in essa previsti sarebbe stato violato dalla Corte meneghina, mentre con riferimento ad entrambe la mancata individuazione del contenuto della volontà contrattuale che sarebbe stata male intesa rende la postulazione della violazione delle due norme meramente assertiva e del tutto generica ed anzi essa è prospettata con una evocazione pure essa generica di una non meglio precisata conclusione raggiunta dalla sentenza di primo grado circa l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria (che, del resto, si colloca anche al di fuori della logica argomentativa che avrebbe dovuto seguire il motivo).

Sicchè il motivo sarebbe anche carente del requisito di specificità e, dunque, inammissibile (ex multis, Cass. n. 4741 del 2055).

3. Con il secondo motivo si prospetta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1364,1365 e 1367 c.c. con riferimento ai principi di gerarchia dei canoni ermeneutici relativi all’interpretazione dei contratti”.

La ragione di inammissibilità del precedente motivo discendente dalla violazione dell’art. 366, n. 6 affligge anche questo motivo, che postula il non avere la Corte territoriale seguito il criterio per cui le norme degli artt. 1366-1370 c.c. vengono in rilievo ai fini dell’esegesi della volontà contrattuale solo se non sono stati sufficienti i criteri di cui alle norme di c.d. interpretazione soggettiva della volontà, cioè quelli degli artt. 1362 e 1365 c.c.: l’omessa indicazione specifica del documento contrattuale contenente la condizioni generali e della polizza fideiussoria (che viene evocata genericamente a pagina 17, in chiusura dell’esposizione e indicata come documento sub 1 del fascicolo di primo grado, ma senza alcuna riproduzione diretta o indiretta, corredata in questo secondo caso, dalla precisazione della parte del documento in cui l’indiretta riproduzione troverebbe rispondenza), cioè dei documenti su cui si fonda il motivo, evidenzia l’inammissibilità ai sensi della citata norma dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Non solo: dopo la premessa astratta sull’indicata consecuzione dei criteri ermeneutici l’illustrazione rimane su un piano meramente generico anche al di là della già decisiva deficienza di rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sicchè il motivo risulta assolutamente generico e come tale inammissibile anche alla stregua del principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 4741 del 2005 (già citata).

4. Con un terzo motivo si denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato”.

L’illustrazione inizia con l’assunto che qui si riporta testualmente: “la Corte milanese ritenendo assorbita l’eccezione di estinzione della garanzia, a seguito dell’atto dispositivo rappresentato dalla partecipazione al voto dell’assemblea dei creditori in sede di Concordato preventivo da parte di Akzo, ha totalmente omesso di pronunciare sulla eccezione stessa ritualmente e puntualmente sollevata si dal primo grado del giudizio non appena la relativa circostanza è emersa in causa. Trattasi con tutta evidenza di un error in procedendo, atteso che, indipendentemente dalla natura attribuita al contratto (di garanzia), l’eccezione di che trattasi, proprio perchè relativa al rapporto tra garante e contraente garantito, avrebbe imposto al Giudice una pronuncia che, di converso, è stata totalmente omessa così come omesso è stato ogni esame della eccezione stessa anche con riferimento alla sommaria ricostruzione del fatto contenuta in sentenza. La sensazione è che la Corte una volta deciso, peraltro a nostro avviso in modo apodittico e con un tipico ragionamento che prescinde dall’esame attento della fattispecie, che v’era da pagare sic et simpliciter in virtù della riconosciuta sussistenza di un rapporto riconducibile al contratto autonomo di garanzia, ha trascurato gli stessi scritti della odierna ricorrente. L’obbligata principale è stata ammessa alla procedura di concordato. Azko ha sostenuto, per la prima volta che gli organi del concordato preventivo avrebbero riconosciuto l’ammontare del credito nella somma di 1.260.292,00 e con memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6 (pag. 6) depositata in data 15.12.2006 ed ha ammesso di aver partecipato al voto con la memoria a art. 183 c.p.c., comma 6, depositata in data 20.1.2007 (pag. 2). La società comparente aveva già eccepito con l’omologa memoria depositata il 18 gennaio 2007 (pag. 2) che la partecipazione al voto, dovendosi di per sè ritenere atto dispositivo del credito, avrebbe determinato se ed in quanto effettuato senza chiedere il preventivo consenso del garante l’estinzione della garanzia stessa in quanto idonea a pregiudicare il diritto di surrogazione/regresso del garante.

L’eccezione è stata successivamente riproposta e coltivata nelle successive fasi del processo, tanto che abbiamo concluso le repliche del giudizio di appello nei seguenti termini:….”.

Di seguito, dopo i due punti, viene riportata, in caratteri più piccoli rispetto a quelli di stesura del ricorso, dalla metà della pagina 19 sino alla pagina 22 il contenuto di tali non meglio individuate repliche. Dopo di che segue l’asserto che “su tali presupposti pare innegabile che l’omissione del Giudice di appello costituisca di per sè violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c….”.

4.1. Anche il motivo in questione si presenta inammissibile.

Lo è innanzitutto per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Infatti, le allegazioni del ricorso che si sono riportate e che dovrebbero evidenziare la proposizione dell’eccezione che non sarebbe stata esaminata non identificano le espressioni con cui essa sarebbe stata proposta nella memoria 18 gennaio 2007 e, comunque, se tale eccezione si dovesse considerare individuata con una indiretta riproduzione del contenuto rinviante alla pagina 2 di essa, l’onere di indicazione specifica risulterebbe in ogni caso inosservato, perchè non si è detto se e dove in questa sede detta memoria sarebbe stata prodotta (anche agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) in modo da poter leggere la pagina 2 e riscontrare se l’indiretta riproduzione vi trovi riscontro.

Nemmeno, trattandosi di un atto processuale, nel ricorso si è detto, come ammette Cass. sez. un. n. 22726 del 2011 di voler fare riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio di primo grado, che non è dato nemmeno sapere se sia stata acquisito in quello di secondo grado. Indicazione necessaria per adempiere all’art. 366 c.p.c., n. 6 e che avrebbe solo esentato parte ricorrente dall’onere di produrre la memoria previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4.

D’altro canto, la carenza di indicazione specifica così riscontrata non potrebbe essere nemmeno colmata tramite la lettura delle pagine in cui si sono riportate le non meglio individuate repliche, atteso che parte ricorrente in tale modo suppone che sia questa Corte a rintracciare nella lettura di un documento riprodotto per tre pagine e mezzo ciò che, in ipotesi, potrebbe corrispondere alla non meglio individuata eccezione.

Inoltre, delle non meglio individuate repliche non si fornisce l’indicazione specifica del se e dove l’atto riprodotto sarebbe esaminabile, ove prodotto in questo giudizio di legittimità.

Il motivo è, dunque, inammissibile.

4.2. Peraltro, avendo la sentenza impugnata ritenuto dirimente la natura di garanzia a prima richiesta del rapporto fra le parti ed avendo detto assorbita ogni altra questione, l’ipotetica omissione di pronuncia potrebbe essere compresa nel novero delle questioni dette assorbite ed al riguardo sarebbe stato onere della ricorrente spiegare come e perchè tale assorbimento non vi sarebbe stato o non sarebbe stato giustificato. Tanto avrebbe richiesto l’articolazione di opportuna attività esplicativa diretta a dimostrare o l’esclusione dell’assorbimento o la sua erroneità. Attività esplicativa che naturalmente si sarebbe dovuta appoggiare sul contenuto delle pattuizioni contrattuali, sicchè la loro mancata indicazione specifica già riscontrata nei motivi precedenti avrebbe interessato patologicamente anche tale motivo.

Non solo: atteso il richiamo della sentenza impugnata ai principi di cui a Cass. sez. un. n. 3947 del 2010 sarebbe stato necessario argomentare come e perchè in base ai principi giuridici di cui a detta decisione l’esame dell’eccezione avrebbe potuto avere rilievo decisivo, mentre di tutto ciò nulla si coglie nell’illustrazione del motivo.

In proposito si ricorda che l’art. 360-bis c.p.c., n. 2, là dove implica che la violazione di norme del procedimento determini quella dei principi regolatori del giusto processo, nell’unica lettura possibile per dare alla previsione un senso implica proprio che detta violazione abbia svolto una qualche decisività, sicchè può reputarsi che quando si denuncia un’omessa pronuncia su un’eccezione non sia del tutto irrilevante la opportuna attività dimostrativa che l’eccezione avrebbe avuto un qualche fondamento astratto in iure e che, dunque, il suo omesso esame ha riguardato una quaestio iuris astrattamente rilevante. L’alternativa sarebbe altrimenti che la Corte di Cassazione dovrebbe cassare la sentenza in modo del tutto inutile, i quanto dopo aver pronunciato la cassazione per l’omesso esame, dovrebbe decidere nel merito e rigettare l’eccezione priva di fondamento in iure in quel senso.

5. L’inammissibilità di tutti i motivi determina quella del ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro novemila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile -3, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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