Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16101 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10602/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ZEBRA’S SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 12/2009 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA,

depositata il 19/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza in epigrafe indicata, in controversia concernente l’accertamento di un reddito di Lire 557.889.000 rispetto ad una perdita dichiarata per Lire 916.000, per omessa contabilizzazione di ricavi conseguenti alla commercializzazione di giacenze di magazzino non rinvenute, ha confermato la prima decisione che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società Zebràs SRL per IRPEG ed ILOR per l’anno di imposta 1996.

2. Secondo il giudice di appello la cessione delle rimanenze tra la ditta C.M. SRL esercente l’attività di produzione e vendita di oggettistica in argento, successivamente fallita, e la Zebràs non risultava affatto dimostrata; inoltre non sembrava accettabile la presunzione di cessione formulata dal CTU nel procedimento di primo grado concernente l’IVA, poichè era impensabile che la curatela del fallimento C.M., nella transazione stipulata con la contribuente, avesse dimenticato di inserire l’ingente credito derivante dalla fattura n. (OMISSIS).

3. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione fondato su un motivo. La società non ha svolto difese.

4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con l’unico motivo si denuncia la insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) circa il fatto decisivo e controverso costituito dalla quantità di merci cedute dalla ditta C.M. alla società verificata.

2. Il ricorso è inammissibile perchè non ne è stata provata la regolare notifica all’intimata società, che non ha svolto difese.

3. Invero, nella specie, risulta che il ricorso era stato consegnato all’Ufficiale giudiziario in data 12.04.2010 per la notifica a mezzo del servizio postale alla società Zebràs SRL in liquidazione domiciliata presso il Rag. L.S., che l’Ufficiale giudiziario aveva provveduto alla consegna al servizio postale per l’invio della raccomandata in pari data, come si evince dalla annotazione di “accettazione della raccomandata” allegata al ricorso.

4. Non risulta invece depositato in atti l’avviso di ricevimento del piego raccomandato, previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 4, necessario per provare l’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità (cfr. Cass. n. 19623/2015).

5. Va rilevato, in proposito che l’avvenuto deposito dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), prevista dall’art. 8, comma 2, della Legge cit., avvenuta in data 13.04.2010 con immissione in cassetta, non è sufficiente a provare il regolare compimento dell’iter notificatorio, poichè attesta solo il deposito del piego presso l’ufficio postale preposto alla consegna, ma non consente di verificare la regolarità dell’attività pregressa, che avrebbe dovuto essere documentata nell’avviso di ricevimento che manca, nè di comprendere se vi sia stato il ritiro del piego raccomandato, se sia maturato il termine di compiuta giacenza ovvero se si sia verificata un’altra evenienza.

6. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede ad alcuna statuizione sulle spese, in assenza di attività difensive.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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