Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16101 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2011, (ud. 26/04/2011, dep. 22/07/2011), n.16101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32138-2006 proposto da:

SECURPOL MAT VIGILANTES SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENRICO TAZZOLI N. 2

preSSO lo Studio dell’avvocato NISSOLINO LAURA, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

sul ricorso 2325-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

-controricorrenti e ricorrenti incid. –

contro

SECURPOL MAT VIGILANTES SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53 presso lo

studio dell’avvocato NISSOLINO LAURA, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– controricorrente a ricorso incid. –

avverso la sentenza n. 64/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LIVORNO, depositata il 15/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/04/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CENTO MARIA per delega NISSOLINO

LAURA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il

rigetto dell’incidentale;

udito per il resistente l’Avvocato VOLPE ANTONIO, che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 64 in data 15.2.2006 la CTR di Firenze Sez. staccata di Livorno, pronunciando in sede di rinvio ex art. 383 c.p.c., comma 1, rigettava l’appello proposto da Securpol Mat Vigilantes s.r.l.

statuendo la non debenza del rimborso IVA richiesto dalla società per gli anni dal 1986 al 1993 in relazione a prestazioni di servizi di vigilanza erroneamente fatturati per il complessivo importo di L. 1.287.769.000 (pari ad Euro 665.077,18) oltre interessi.

I Giudici territoriali, premesso l’accertamento della legittimazione attiva della società a richiedere il rimborso IVA in qualità di prestatore di servizi, ritenevano che le attività di vigilanza svolte a favore dei clienti fossero state regolarmente fatturate in quanto non riconducibili ad operazioni esenti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26) – nel testo vigente al tempo- circoscritte alle sole ” prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di citi a R.D.L. 26 settembre, 1935, n. 7952″ e dunque esclusivamente alle attività svolte dalle “guardie particolari giurate” mediante contratti di lavoro autonomo e non anche agli analoghi servizi prestati dagli Istituti di vigilanza.

Aggiungevano i Giudici di merito che la insussistenza del diritto al rimborso rendeva superfluo l’esame degli ulteriori motivi di appello proposti dalla società con i quali veniva dedotto che l’onere della prova della inesistenza delle prestazioni o della non riconducibilità delle prestazioni eseguite alla attività di vigilanza dovesse gravare sull’Ufficio finanziario e che al diritto al rimborso dovesse applicarsi il termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c., Tuttavia rilevavano, comunque, la infondatezza della eccezione di decadenza dal diritto al rimborso formulala dall’Ufficio ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la società Securpol affidandosi a due mezzi.

Hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate ed il Ministro della Economia e delle Finanze notificando altresì ricorso incidentale affidato ad un mezzo, in ordine al quale ha controdedotto la società con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1) Va preliminarmente disposta la riunione delle cause ex art. 335 c.p.c. essendo stati proposti entrambi i ricorsi nei confronti della medesima sentenza.

1.2) Va dichiarato “ex officio” il difetto di legittimazione passiva ed attiva -con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale- del Ministero dell’Economia e della Finanze, non avendo assunto l’Amministrazione statale la posizione di parte processuale nel giudizio di appello svolto avanti la CTR di Firenze sez. staccata di Livorno introdotto dall’Ufficio di Piombino della Agenzia delle Entrate, in data successiva all’1.1,2001 (subentro delle Agenzie fiscali a titolo di successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributar pendenti in cui era parte l’Amministrazione statale), con conseguente implicita estromissione della Amministrazione statale ex art. 111 c.p.c., comma 3 (cfr. Corte cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e 3118).

2) La sentenza impugnata dopo aver individuato le questioni devolute al proprio esame con l’atto di impugnazione proposto dalla società (1-confomazione al principio di diritto enunciato dalla SC in ordine alla validità della procura ad litem; 2-logittimazione attività della società; 3-onere della prova volto a contestare la esistenza o la natura delle prestazioni svolte gravante sulla Amministrazione finanziaria; 4-infondatezza della eccezione di decadenza del diritto al rimborso trovando applicazione il termine di prescrizione ex art. 2946 c.c.; 5-riconducibilità alle operazioni esenti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10 n. 26 delle prestazioni di vigilanza svolte dalla società, con conseguente riconoscimento del diritto alla restituzione delle somme, non dovute, versate a titolo IVA) e le contrapposte ragioni sostenute dall’Ufficio finanziario appellato (a) non avendo la società fatto valere il dritto al rimborso in sede di presentazione delle dichiarazioni annuali IVA, gravava sulla stessa l’onere della prova della effettiva esecuzione delle prestazioni per le quali chiedeva il rimborso; b) il rimborso rimaneva precluso dalla consumazione del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57; c) l’espresso riferimento al R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144 – riferito alle guardie particolari giurate-contenuto nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26 nel testo vigente al tempo, manifestava la “voluntas legis” di escludere dalla esenzione i servizi svolti dagli Istituti di vigilanza), ha affermato la legittimazione attiva della società a richiedere il rimborso delle somme versate a titolo IVA, ha respinto la eccezione di decadenza dal diritto al rimborso formulata dall’Ufficio sostenendo che tale diritto in materia di IVA è soggetto esclusivamente al termine di prescrizione ordinario, ed argomentando poi, nel merito, il rigetto della pretesa patrimoniale della società sulla base delle seguenti argomentazioni logiche fondate sulla interpretazione della normativa vigente “ratione temporis”:

– l’esplicito riferimento al regio decreto legge n. 1952/1935 (recante la disciplina del servizio delle guardie particolari giurate) contenuto nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26 ed il mancato richiamo invece del regio D.L. n. 2144 del 1936 (recante la disciplina degli Istituti di vigilanza privata) individuava la volontà del Legislatore di limitare la esenzione dall’IVA alle sole prestazioni svolte dalle guardie giurate in qualità di lavoratori autonomi;

– la conclusione indicata era avvalorata dal soppresso riferimento agli Istituti di vigilanza privata operato dal D.L. n. 953 del 1982 conv. in L. n. 53 del 1983 con la modifica apportata al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26. – l’esame comparato delle norme dei due regi decreti legge evidenziava un rapporto di alternatività tra le rispettive discipline aventi ad oggetto le guardie giurate, nominate ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 133 (TULPS) da enti o provati che non intendano avvalersi di organizzazioni esterne, e gli Istituti di vigilanza.

– confermava la indicata soluzione interpretativa anche il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 2 conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133 che, modificando il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 5 prevede che le prestazioni di vigilanza e custodia rese dalle Guardie giurate di cui al R.D.L. n. 1952 del 1935 non si reputano rese nell’esercizio di arti e professioni, sottraendo così dall’IVA prestazioni che -in quanto esercitate in regime di lavoro autonomo- sarebbero altrimenti assoggettate alla imposta.

3) La società ha affidato il ricorso a due mezzi con i quali deduce:

1- violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26) del R.D. n. 773 del 1931, del R.D.L. n. 1952 del 1935, del R.D.L. n. 2144 del 1936, del D.L. n. 953 del 1982 conv. dalla L. n. 53 del 1983 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 622- omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’interpretazione della sopra richiamata normativa ed in particolare con riferimento alla ritenuta non applicabilità dell’esenzione IVA di cui all’allora vigente del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26 agli istituto vigilanza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62.

La ricorrente assume l’erronea interpretazione da parte dei Giudici di merito delle norme indicate in rubrica sostenendo che il riferimento nel D.P.R. n. 33 del 1972, art. 10, n. 265 – nel testo vigente ratione temporis – al R.D.L. n. 1952 del 1935 non sarebbe ostativo al riconoscimento della esenzione Iva anche alle prestazioni di vigilanza e custodia erogate da enti associativi o persone giuridiche, anzi la modifica introdotta dal D.L. n. 953 del 1982 non avrebbe innovato alla disposizione in esame ma avrebbe confermato la precedente esenzione applicata agli Istituti di vigilanza in quanto, non essendo prevista la facoltà da parte delle persone fisiche di esercitare attività di vigilanza mediante contratti di prestazione d’opera, ma dovendo queste necessariamente essere assunte alle dipendenze di terzi mediane contratti di lavoro subordinato (art. 133, cit. TULPS) ovvero potendo svolgere tali prestazioni esclusivamente in forma organizzata (art. 134, cit. TULPS), ne consegue che l’unico significato precettivo attribuibile alla norma non può che essere quello che individua negli Istituti di vigilanza i soggetti beneficiari della esenzione, diversamente – ove si intendesse rivolta ai servizi resi alle persone fisiche nominate guardie particolari giurate- la norma risulterebbe inapplicabile atteso che le prestazioni di lavoro subordinato sono sottratte ad IVA. L’interpretazione normativa risulterebbe altresì avvalorata dalla sovrapponibilità -e non alternatività-delle discipline normative dettate dal R.D.L. n. 1952 del 1935 e dal R.D.L. n. 2144 del 1936 in quanto la regolamentazione delle attività svolte dalle guardie particolari giurate trova applicazione anche nel caso in cui le prestazioni di vigilanza vengano svolte in forma associata od alle dipendenze di persone giuridiche.

Nella esposizione delle ragioni in fatto e diritto relative al secondo motivo la ricorrente si limita a confutare, ribadendo la propria interpretazione normativa, le tesi motivazionali espresse nella sentenza impugnata.

4) La Agenzia delle Entrate ha resistito aderendo alle argomentazioni della motivazione della sentenza di appello concernenti la insussistenza del diritto al rimborso della imposta assolta dalla società in quanto conformi all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte cui la resistente si è richiamata citando precedenti e trascrivendo integralmente la motivazione della sentenza capostipite di questa Sezione n. 7811 in data 8.6.2000.

Ha inoltre proposto ricorso incidentale avverso la medesima sentenza deducendo il vizio di violazione degli artt. 2946 e 2969 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, del DLgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ult. parte in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 denunciando la erronea statuizione di rigetto della eccezione di decadenza della società dal diritto al rimborso, atteso che il credito di rimborso relativo agli anni 1986-1993 -anche qualora fosse dovuto alla stregua della interpretazione normativi prospettata dalla ricorrente-dovrebbe comunque ritenersi estinto non essendo stato esercitato dalla società (che ha presentato la relativa istanza solo in data 1.6.1996) nel termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21 co2 Dlgs n. 546/92, non essendo ostativa la erronea indicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 (anzichè dell’art. 21, comma 2, cit. D.Lgs.) contenuta nei motivi di appello in quanto “il senso della eccezione sollevata dall’Ufficio era inequivocabile” ed i Giudici avrebbero comunque dovuto individuare ex officio la norma applicabile.

Ha controdedotto al ricorso incidentale la società, con controricorso, rilevandone la inammissibilità in quanto privo della indicazione dei fatti costitutivi della eccezione di decadenza (data di versamento della imposta e data di presentazione della istanza di rimborso) e comunque a infondatezza atteso che, in difetto di norme speciali in materia di IVA, trovava applicazione la norma generale dell’art. 2946 c.c. in materia di prescrizione.

5) I motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente in quanto il vizio motivazionale viene impropriamente dedotto, limitandosi la ricorrente a svolgere -ribadendo sostanzialmente le medesime ragioni già espresse con il primo motivo- una critica della interpretazione delle norme regolanti la materia compiuta dai Giudici di merito.

La questione sottoposta all’esame del Collegio (se la esenzione IVA prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26 nel testo vigente nel periodo 1986-1993 ricomprenda -anche od esclusivamente- le prestazioni di servizi di vigilanza e custodia erogate dagli Istituti di vigilanza di cui all’art. 134, cit. TULPS) va risolta alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte dalla quale non vi è motivo di discostarsi non avendo fornito la società ricorrente argomenti giuridici diversi da quelli già esaminati nei precedenti ai quali il Collegio intende conformarsi.

Occorre premettere che, anteriormente al D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26) prevedeva che dovevano ritenersi esenti da IVA “le prestazioni di servizi di vigilanza effettuati direttamente da istituti autorizzati ad esercitare esclusivamente tale attività”.

Il D.L. n. 953 del 1982 all’art. 6 (recante modifiche al D.P.R. n. 633 del 1972: artt. 10, 13, 19, 31, 34, 35, 36 e 38) ha disposto “Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: Art. 10 – il n. 26) è soppresso”.

Tale disposizione è stata soppressa dalla Legge Di Conversione 28 febbraio 1983, n. 53, art. 1 che ha provveduto a ripristinare il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26 nella seguente diversa formulazione, applicabile ratione temporis alla pretesa di rimborso vantata dalla società ricorrente: “all’art. 10, il n. 26 è sostituito dal seguente: 26) le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952”.

La esplicita soppressione nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26) del precedente riferimento alle prestazioni effettuale dagli “Istituti” autorizzati ad esercitare l’attività di vigilanza ed il richiamo esclusivo al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 conv. in L. 19 marzo 1936, n. 508 recante “disciplina del servizio delle guardie particolari giurate” (e non anche al R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144, conv. in L. 3 aprile 1937, n. 526 recante “disciplina degli istituti di vigilanza privata”) assume carattere dirimente nella ricerca della “ratio legis” di voler limitare la esenzione alle sole prestazioni di vigilanza e custodia effettuate da persone fisiche (guardie particolari giurate) a favore di “enti pubblici, altri enti collettivi e privati” (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 133, TULPS).

Le norme di attuazione dei due regi decreti leggi si pongono infatti in rapporto di esclusione (e non di complementarietà) come è dato inequivocamente evincere dal R.D.L. n. 2144 del 1936, art. 5 concernente gli Istituti di vigilanza privata che dispone”; il presente decreto non riguarda le guardie particolari giurate destinate da enti pubblici, altri enti collettivi e privati alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari, le quali rimangono sottoposte alle disposizioni del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952″.

La tesi della ricorrente secondo cui tale differenziazione non potrebbe rivestire rilevanza nell’ambito fiscale della esenzione IVA, in quanto le guardie giurate potrebbero esercitare attività di vigilanza soltanto in qualità di lavoratori subordinali (e dunque in quanto tali già esclusi dal presupposto normativa di tale imposta), non trova riscontro nelle norme che regolano la materia.

Premesso, infatti, che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento, e che l’elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa – altri clementi, come l’osservanza di un orario, l’assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione, possono avere, invece, valore indicativo, ma mai determinante – (cfr.

Corte cass. sez. lav. 3.4.2000 n. 4036), occorre rilevare che l’art. 134, comma 1, cit. TULPS dispone che “senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati”, dove con la formula dicotomica “enti o privati”, evidentemente, si vuole contrapporre -in relazione all’esercizio delle prestazioni di vigilanza e custodia- le organizzazioni pluripersonali (istituti di vigilanza) alle persone fisiche, intendendo che anche queste ultime, se in possesso di licenza, possono svolgere le predette attività a favore di datori di lavoro e committenti.

L’art. 133, comma 1, cit. TULPS, peraltro, nel prevedere che “enti pubblici, altri enti collettivi e privati” possano avvalersi di guardie particolari per la vigilanza e custodia delle loro proprietà, non dispone in alcun modo sul contenuto del rapporto avente ad oggetto la prestazione di servizi.

Nè argomenti in contrario allo svolgimento del servizio di vigilanza mediante contratti d’opera ex art. 2222 e ss. c.c. può essere desunto dalla circostanza che le guardie giurate debbono essere “nominate” dai soggetti che di esse intendano avvalersi (art. 133, comma 2, cit. TULPS), o che le modalità del servizio ed i compiti assegnati alla guardia giurata debbono essere comunicati al Questore (R.D.L. n. 1952 del 1935, art. 2), essendo funzionali l’atto di nomina e detta comunicazione, non a qualificare la natura del rapporto di lavoro, ma a consentire i successivi controlli da parte delle autorità pubbliche (cfr. R.d. 5 aprile 1940, n. 635, art. 249 reg. esec. TULPS; del R.D.L. n. 1952 del 1935, artt. 34 e 5).

E’ stato, in conseguenza, affermalo da questa Corte, con giurisprudenza costante, che, dopo le modifiche apportate alla disciplina di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26 dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5 (conv. in L. n. 53 del 1983), l’esenzione dell’IVA in essa prevista in materia di servizi di vigilanza, va intesa come limitata alle prestazioni fornite direttamente dalle guardie giurate – ai privati ed agli enti di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 133, TULPS – in qualità di lavoratori autonomi;

da ciò consegue che essa non spetta invece alle prestazioni fornite – quand’anche a mezzo di guardie giurate – dagli istituii di vigilanza privata previsti dal R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144 (cfr.

Corte cass. 5 sez. 8.6.2000 n. 7811 id. 27.3.2001 n. 4397; id.

25.3.2002 n. 4254; id. 11.2.2003 n. 1998; id. 1.10.2004 n. 19696 – che giustifica il differente e più gravoso trattamento fiscale riservato dall’ordinamento agli istituti di vigilanza, rispetto a quanto previsto per lo svolgimento del medesimo servizio da parte delle guardie particolari giurate, sotto il profilo della ragionevolezza e della compatibilità con l’art. 53 Cost., con la necessaria presenza, nel primo caso, di un’organizzazione di apprezzabile dimensione economica; conf. Corte cass. 5 sez. 29.9.2004 n. 19489. Vedi Corte cass. 5 sez. 8.6.2000 n. 7811 che utilizzando anche il criterio ermeneutico storico per individuare la “ratio legis” del differente trattamento riservato agli Istituti di vigilanza ed alle guardie particolari giurate, rileva che “dal Bollettino delle Commissioni della Camera, relativo ai lavori del 19 gennaio 1983, risulta che l’intendimento del legislatore era quello di sopprimere totalmente, l’art. 10, n. 26 per eliminare l’esenzione dall’iva delle prestazioni di servizi ivi indicate, ma che, poi, era sembrato “opportuno non gravare” le attività svolte dalle guardie giurate (di cui al decreto 1952/1935), operanti in veste di lavoratori autonomi”).

Correttamente la sentenza della CTR di Firenze sez. staccata di Livorno ha inoltre valorizzato a conferma della indicata soluzione interpretativa il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 2 conv. in L. n. 133 del 1994, che, con effetto dal 1 gennaio 1994, ha soppresso la esenzione di cui all’art. 10, n. 26 ed ha contemporaneamente modificato l’art. 5 comma 2, del medesimo D.P.R., stabilendo che “Non si considerano altresì effettuate nell’esercizio di arti e professioni … le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952”. Non interessa ai fini della presenta causa, limitata al rimborso di imposte versate anteriormente alla modifica normativa in esame, indagare le ragioni che hanno indotto il Legislatore ad eliminare la esenzione includendo, tuttavia, le medesime prestazioni di vigilanza svolte dalle guardie particolari giurate tra le attività non riconducibili ad esercizio di arti C professioni (e dunque non occorre in questa sede determinare se, con la modifica apportata al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 5 si sia inteso “riconoscere” che le attività di vigilanza svolte da guardie particolari debbono inquadrarsi necessariamente in rapporti di lavoro subordinato – ma in tal caso la modifica risulterebbe pleonastica stante la esclusione delle prestazioni di lavoro dipendente dal presupposto impositivo dell’IVA già contenuta nel primo comma dell’art. 5- ovvero si sia inteso sottrarre con una “fictio iuris” -“non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni … “- tali attività anche se svolte con contratti di lavoro autonomo dalla applicazione dell’IVA), ma la esigenza di escludere dalla applicazione dell’IVA le prestazioni di vigilanza comunque eseguite dalle sole guardie particolari giurate rivela in modo inequivoco l’intento del Legislatore di non comprendere in ogni caso nella esenzione/esclusione, nè prima ne dopo la modifica normativa del 1993, le analoghe prestazioni di servizi svolte dagli Istituti di vigilanza.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla costante giurisprudenza di questa Corte e deve pertanto ritenersi esente dai vizi di legittimità denunciati.

6) Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, rimanendo assorbito nella pronuncia di rigetto l’esame del motivo a sostegno del ricorso incidentale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – dispone la riunione delle cause ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;

– dichiara il difetto di legittimazione passiva ed attiva del Ministero della Economia e delle Finanze, e per l’effetto inammissibile il ricorso principale proposto nei confronti della Amministrazione statale ed il ricorso incidentale proposto dal Ministero, compensando interamente le spese di lite tra le parti;

– rigetta il ricorso principale proposto da Securpol Mal Vigilantes s.r.l. nei confronti della Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il ricorso incidentale;

– condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della Agenzia del Entrate che liquida in Euro 10.000,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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