Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1610 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1610 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 11977-2008 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENZA S.P.A. 00884060526
in persona del Dott. FERDINANDO QUATTRUCCI
Responsabile dell’Area Territoriale Centro e Sardegna
e anche legale rappresentante della medesima,
elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato
SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO giusta
delega in atti;
– ricorrente –

1

Data pubblicazione: 27/01/2014

contro

PINTO

RICCARDO

PNTRCR48M20E205A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo
studio dell’avvocato D’AMATO GIOVANNI, rappresentato
e difeso dall’avvocato MONTI ANDREA giusta delega in
atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 858/2007 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 30/10/2007, R.G.N.
1316/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato VINCENZO PORCELLI per delega;
udito l’Avvocato ANDREA MONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22.11.98, la Banca
Monte dei Paschi di Siena s.p.a. conveniva in giudizio,
avanti al Tribunale di Teramo, tale Pinto Riccardo, per
sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti

contenuto diffamatorio compiuta dal predetto Pinto a mezzo
di un sito internet (precisando di avere già ottenuto, a
seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., la rimozione dal
sito delle anzidette notizie).
Costituendosi in giudizio,

il Pinto eccepiva

preliminarmente il difetto di giurisdizione dell’A-G.
italiana (in quanto il server pravider aveva sede negli
U.S.A.) e, nel merito, contestava la domanda, assumendo di
essersi limitato ad esercitare il diritto di cronaca
(divulgando fatti veri e rispondenti ad un pubblico
interesse) e negando, comunque, che si fosse verificato il
danno lamentato.
Il Tribunale di Teramo accoglieva la domanda con
sentenza che veniva tempestivamente appellata dal Pinto.
La Corte di Appello de L’Aquila accoglieva il gravame e
condannava il Monte dei Paschi di Siena al pagamento delle
spese di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso detta sentenza (n. 858/2007 del 2.10.2007)
propone ricorso per cassazione la Banca, affidandolo ad un
unico motivo illustrato da memoria; resiste l’intimato a
mezzo di controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Al ricorso in esame si applica, ratíone temporis, il
disposto dell’art. 366 bis c.p.c., in quanto la sentenza è
stata pubblicata in data 30.10.2007.

3

dall’attrice a seguito della pubblicazione di notizie a


2.

La ricorrente propone il seguente motivo: “1)

Omissione,

insufficienza o contraddittorietà della

motivazione su un punto decisivo della controversia, ai
sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.”.
3.

Il motivo è stato ampiamente illustrato (con

Corte territoriale a rigettare il gravame), ma non risulta
completato dalla sintesi descrittiva del fatto prevista
dall’art. 366 bis, 2 ° periodo, c.p.c., requisito prescritto a pena di inammissibilità- che comporta la
necessità che la parte ricorrente indichi -in una parte del
ricorso “che si presenti a ciò specificamente e
riassuntivamente destinata” (Cass. n. 22604/13)- i singoli
fatti controversi in relazione ai quali la motivazione
sarebbe illogica o insufficiente, al fine di porre la Corte
nella condizione di apprezzare, “dalla lettura del solo
quesito, quale sia l’errore compiuto dal giudice di merito”
(Cass. n. 21099/2013).
3.1. La mancanza della sintesi costituisce, a ben
vedere, una conseguenza della stessa impostazione del
ricorso che, anziché censurare specifici vizi
motivazionali, appare volto, nella sostanza, a sollecitare
una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella
compiuta dal giudice di merito.
4.

In relazione al motivo dedotto, non risulta

rispettata neppure la previsione dell’art. 366, l ° co. n. 6
c.p.c., in quanto il ricorso non contiene la “specifica
indicazione degli atti processuali, dei documenti

sui

quali il ricorso si fonda”, requisito che, per
giurisprudenza consolidata, comporta la necessità di
indicare esattamente in quale fase processuale e in quale

4

sviluppo delle ragioni Che avrebbero dovuto indurre la

fascicolo si trovi il documento e, altresì, di trascriverne
o riassumerne il contenuto (cfr. Cass. n. 21104/2013).
4.1. Con specifico riferimento ad ipotesi di dedotta
diffamazione a mezzo stampa (cui è assimilabile la
diffamazione asseritamente compiuta con divulgazione

“la parte che muova critiche alla valutazione compiuta dal
giudice di appello, sia in fatto che in diritto, circa la
natura diffamatoria dello scritto è tenuta, in ossequio
al c.d. principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione, ad individuare -se del caso riproducendolo
direttamente ed eventualmente indirettamente- il
contenuto dell’articolo nella parte cui la critica si
riferisce, specificando anche dove la Corte possa
esaminarlo per verificarne la conformità del contenuto
riprodotto rispetto a quello effettivo” (Cass. n.
3338/2009).
4.2. Niente dì tutto ciò emerge dal ricorso, Che va
pertanto dichiarato -anche per questa ragioneinammissibile.
5. Le

spese

di lite, liquidate come in dispositivo,

seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e
condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le
spese di lite, liquidate in C 5.000,00 (di cui C 200,00 per
esborsi), oltre accessori.
Roma, 3.12.2013

tramite internet), il requisito in questione comporta che

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