Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1610 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.20/01/2017),  n. 1610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27731-2012 proposto da:

S.A.N.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentata e

difesa dagli avvocati ANTONINA MARIA AIELLO e CASTRENZE AIELLO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DEL FANTE, 2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PALMERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO SIAGURA in virtù di

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1040/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato AIELLO Castrenze per la ricorrente e l’Avvocato

Alessandro Siagura per il controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dell’11 gennaio 2008, R.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3936 del 20 novembre 2007, con il quale, su richiesta di S.A., gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 37.236,94, in relazione alla fattura emessa dalla Tecnogeo S.r.l. per indagini geologiche svolte su incarico dell’opponente, fattura il cui credito era stato ceduto alla S.. Sosteneva l’opponente che non aveva mai conferito alcun incarico alla società cedente, e che pertanto nulla gli poteva essere richiesto.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione con la sentenza del 14/10/2010 ritenendo che poichè le indagini erano relative alla esecuzione dei lavori di urbanizzazione dello (OMISSIS) primo gruppo funzionale della Città di (OMISSIS), relativamente ai quali il R. era stato nominato direttore dei lavori, in realtà l’incarico era stato conferito in nome e per conto dell’ente committente, e cioè della Regione Sicilia.

Il contratto si era quindi concluso direttamente con la Regione secondo quanto previsto dall’art. 1388 c.c., come peraltro si evinceva dalla lettura della Convenzione stipulata tra il R. e la stessa Regione, sicchè era nei confronti di quest’ultima che la S. avrebbe dovuto indirizzare le proprie richieste.

A seguito di appello proposto dalla ricorrente, la Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n. 1040 del 7 luglio 2012 rigettava il gravame, ma sulla scorta di una diversa motivazione.

Riteneva che la Convenzione del 28 ottobre 1992 intervenuta tra la Regione Sicilia ed il R. non prevedeva la possibilità dell’instaurazione di un rapporto diretto tra la società Tecnogeo e la Regione stessa, in quanto il disciplinare, poi trasfuso nella Convenzione, si limitava a prevedere che le spese per studi geologici, quali quelle oggetto di causa, potevano essere rimborsate ai professionisti dalla Regione, ma senza che venisse a sorgere alcun rapporto contrattuale direttamente tra il soggetto incaricato dell’esecuzione dello studio e l’ente committente. La normativa vigente, ed in particolare le regole di contabilità pubblica, escludevano clic fosse possibile intravedere l’esistenza di un contratto con l’ente pubblico in assenza di una pattuizione rivestita della forma scritta e debitamente approvata dagli organi tutori, sicchè andava riformata la sentenza nella parte in cui aveva individuato nella Regione l’effettiva destinataria della pretesa creditoria della S..

Tuttavia, al fine di individuare chi fosse l’effettiva controparte della Tecnogeo in ordine alla vicenda oggetto di causa, riteneva che colui che aveva effettivamente conferito l’incarico alla società non era il R., ma l’ing. L.G..

Ciò era comprovato dal complesso delle risultanze istruttorie, essendo tale conclusione confortata dalle risposte offerte dal R. in sede di interrogatorio formale e dalla deposizione resa dal teste L. nel corso del processo.

Nè poteva contrastare tale assunto la circostanza che il R. avesse trasmesso alla Regione la fattura relativa ai costi dello studio effettuato dalla Tecnogeo, atteso che doveva reputarsi che il R. avesse incaricato il L. di predispone una consulenza geotecnica e che a tal fine il L. si fosse servito dell’attività della società.

Inoltre, relativamente alla consulenza geologica, tutti i contatti anche con la PA erano stati intrattenuti dall’ing. L., con la conseguenza che alcun diritto di credito poteva essere vantato dalla S. nei confronti dell’opponente.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.A.N.M. sulla base di un motivo.

R.A. ha resistito con controricorso illustrato con memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva del R. in ordine alla domanda proposta.

Dopo avere condiviso la soluzione della Corte distrettuale che ha escluso l’esistenza di un rapporto diretto tra la Tecnogeo e la Regione Sicilia, si lamenta che è erronea l’affermazione secondo cui il rapporto contrattuale sarebbe intercorso unicamente con il L..

In realtà la società è stata incaricata verbalmente dal R., il quale ha anche emesso una fattura provvisoria, provvedendo a trasmettere la fattura alla Presidenza della Regione.

Il conferimento dell’incarico alla società peraltro è stato effettuato in ragione della carica di direttore dei lavori rivestita dal controricorrente, essendo altresì escluso dalla disciplina del contrato di incarico con l’ente committente, la possibilità per il direttore dei lavori di nominare altri tecnici.

Infine è emerso che l’ing. R. e l’ing. L. fanno parte di una medesima associazione professionale.

Il motivo è evidentemente destituito di fondamento, risolvendosi nella sostanza in una non consentita richiesta di rivalutazione dei fatti di causa.

Ed, invero, la sentenza gravata con una puntuale ed esauriente motivazione, ha analizzato gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio, pervenendo alla conclusione, supportata dal tenore della deposizione testimoniale e dalle risposte fornite in sede di interrogatorio formale, che in realtà l’incarico era stato affidato alla società unicamente dall’ing. L., che era stato a sua volta incaricato di predisporre una relazione geologica nell’ambito del programma di realizzazione di intervento pubblico, per il quale il R. era stato nominato direttore dei lavori, ma senza che sorgesse mai alcun rapporto diretto tra quest’ultimo e la Tecnogeo.

Tale conclusione appare poi supportata anche dal richiamo ad una serie di documenti specificamente indirizzati alla PA, che confermavano l’autonomo ruolo assunto dal L. quanto alle indagini geologiche, rispetto alle quali assumevano carattere strumentale le attività espletate dalla società, ed oggetto della fattura per cui è causa.

In tale senso le critiche mosse dalla ricorrente si risolvono in un’apodittica affermazione secondo cui in realtà l’incarico sarebbe stato conferito verbalmente dal R., senza in alcun modo indicare quali siano le specifiche fonti di tale convincimento, e senza nemmeno specificamente individuare quali siano le carenze del ragionamento argomentativo svolto dalla Corte distrettuale.

A nulla vale poi opporre che in base alla disciplina del contratto di conferimento dell’incarico di direttore dei lavori, questi non potesse nominare altri tecnici, in quanto, sebbene tale divieto non emerga in maniera inequivoca dalle fonti richiamate dalla ricorrente, trattasi di un divieto che opererebbe esclusivamente nei rapporti tra il direttore dei lavori e la PA, ma che non esclude che possa essere stato in concreto disatteso, con la nomina dell’ing. L..

La circostanza che questi abbia poi contratto con la Tecnocgeo, senza spendere il nome del direttore dei lavori, impone di ritenere che le obbligazioni facciano capo unicamente a colui che ha agito, senza quindi poter essere fatte risalire alla persona del R..

Peraltro, anche l’ulteriore argomento richiamato dalla ricorrente, secondo cui la fattura de qua sarebbe stata trasmessa dal R. alla Presidenza della Regione, è stato oggetto di puntuale disamina da parte della sentenza impugnata, la quale ha appunto escluso che ciò potesse determinare una responsabilità diretta del direttore dei lavori, il quale aveva provveduto a tale attività in conformità di quanto previsto dalla Convenzione, e con specifico riferimento alla possibilità di ottenere il rimborso di alcune prestazioni, anche svolte dagli ausiliari, quali gli studi geologici e gli accertamenti geognostici, tra i quali debbono farsi rientrare anche le prestazioni per cui è causa.

Ne consegue che il ricorso deve essere disatteso.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

Quanto alla richiesta di condanna altresì al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, sulla quale l’intimato ha insistito anche in sede di memorie e di discussione, si rileva che la stessa è. stata esaminata e rigettata in sede di appello, e che i fatti giustificativi della pretesa de qua anche in sede di legittimità sono i medesimi già valutati negativamente dalla Corte distrettuale senza che però sul punto l’interessato abbia ritenuto di proporre ricorso incidentale.

Ne consegue che la sola proposizione del ricorso in questa sede non appare circostanza idonea a giustificare l’accoglimento della domanda di responsabilità processuale aggravata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in Euro 4.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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