Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 161 del 09/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 09/01/2020), n.161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 18367 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

G.M. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Giuseppe F. Coppolino (C.F.: CPP GPP 62R14 A638P)

– ricorrente –

nei confronti di:

B.A. (C.F.: (OMISSIS))

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Messina n.

1194/2017, pubblicata in data 2 dicembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 25 settembre 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

che:

G.M. ha prima intimato precetto di rilascio e poi promosso l’esecuzione forzata, nei confronti di B.A., obbligato al rilascio di un immobile in suo favore. Il B. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha condannato l’opponente al pagamento delle spese processuali.

La Corte di Appello di Messina ha dichiarato inammissibile l’appello del B., compensando le spese del doppio grado del giudizio.

Ricorre il G., sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Art. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è manifestamente fondato.

La corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal B. avverso la sentenza di primo grado, confermando quindi integralmente la decisione impugnata.

Senza che fosse stato proposto uno specifico motivo di impugnazione in relazione al capo della sentenza impugnata riguardante la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado (al pagamento delle quali era stata condannata la parte opponente, integralmente soccombente), i giudici del gravame ne hanno peraltro disposto la compensazione.

Una siffatta statuizione risulta in contrasto con il costante indirizzo di questa Corte, secondo il quale il giudice di appello, solo allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, può e deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali (il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale), mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione

(ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 – 01; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16308 del 12/07/2010, Rv. 614199 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010, Rv. 612635 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 – 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 – 01).

La decisione impugnata va di conseguenza cassata sul punto, senza rinvio, dovendo restare ferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado operata dal tribunale originariamente adito.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Art. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è manifestamente fondato.

La compensazione delle spese del giudizio di appello è stata giustificata dalla corte territoriale in base alla circostanza che la dichiarazione di inammissibilità del gravame sarebbe avvenuta anche sulla base di questioni rilevate di ufficio, oltre che in considerazione della “peculiarietà del caso”.

Orbene, in primo luogo si deve rilevare che almeno uno dei motivi che hanno indotto i giudici di secondo grado a ritenere inammissibile l’opposizione del B. (anzi, probabilmente il motivo da ritenersi assorbente, tenuto anche conto che l’altra ragione di inammissibilità dell’opposizione appare in realtà fondata su argomentazioni giuridiche non conformi alla giurisprudenza di questa Corte) e, di conseguenza, a dichiarare inammissibile lo stesso appello da questi proposto avverso la sentenza di primo grado, risulta espressamente oggetto di eccezione avanzata dall’opposto sia in primo che in secondo grado, come in effetti emerge dalla stessa sentenza impugnata.

Inoltre, la stessa “peculiarietà del caso” non viene in alcun modo illustrata dalla corte di appello, ma solo apoditticamente affermata.

Orbene, secondo l’indirizzo di questa Corte, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi, pur nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giu-stificatrici dello stesso siano chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata, e fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (cfr. Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1997 del 04/02/2015, Rv. 634612 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7763 del 17/05/2012, Rv. 622415 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 24531 del 02/12/2010, Rv. 615379 – 01; Sez. U, Sentenza n. 20598 del 30/07/2008, Rv. 604398 – 01; Sez. U, Sentenza n. 20599 del 30/07/2008, Rv. 604584 – 01; Sez. L, Sentenza n. 3715 del 16/02/2009, Rv. 606802 – 01).

Nella specie, la decisione impugnata di compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, come si è visto, risulta fondata, per un verso, su una ragione sostanzialmente erronea, oltre che palesemente inidonea – anche sul piano giuridico – a giustificare la predetta compensazione e, per altro verso, su una affermazione del tutto apodittica e come tale sostanzialmente inconsistente, se non del tutto apparente.

Essa va pertanto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa può essere decisa, con la condanna dell’appellante Be-lardo al pagamento (anche) delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Restano invece ferme le spese del giudizio di primo grado, come liquidate nella sentenza del tribunale.

3. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti. Decidendo nel merito, l’opponente B. è condannato al pagamento, in favore dell’opposto G., anche delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impu-

gnata e, decidendo nel merito, condanna l’opponente B. al pagamento, in favore dell’opposto G., anche delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in Euro 2.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge;

– condanna l’intimato B. a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente G., liquidandole in complessivi Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA