Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 161 del 08/01/2010

Cassazione civile sez. II, 08/01/2010, (ud. 15/06/2009, dep. 08/01/2010), n.161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

e sul ricorso proposto da:

M.F., rappresentato e difeso dall’avv. Clementina

Ambrosino ed elett.te dom.to in Roma, Piazza F. Morosini n. 12,

presso l’avv. Erminio Striani;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Benevento n. 270/2006

depositata il 27 febbraio 2006;

udita la relazione del Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA all’adunanza

in Camera di consiglio del 15 giugno 2009;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha chiesto dichiararsi

improcedibile il ricorso principale, assorbito il ricorso

incidentale.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

che, come risulta da certificazione della cancelleria di questa Corte, il ricorso principale per cassazione, notificato l’8 giugno 2006, non è stato depositato a tutto l’8 luglio 2006, per cui deve dichiararsene l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c.;

che conseguentemente il ricorso incidentale condizionato è inefficace, trattandosi di ricorso incidentale tardivo in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata;

che le spese processuali vanno compensate fra le parti per la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale del Ministero dell’Interno ed inefficace il ricorso incidentale del sig. M. F., e dichiara compensate fra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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