Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 161 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 05/01/2017, (ud. 28/09/2016, dep.05/01/2017),  n. 161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16413-E(1)4 proposto da:

B.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ASIAGO, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MASSINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA GIOVANNA ICOLARO,

VALERIO DI STASIO, giata delega in atti;

– ricorrente –

contro

NOCERA MULTISERVIZI S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134 – STUDIO LEGALE FIORILLO ED ASSOCIATI, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

VINCENZO BARBATO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1426/2013 della CORTE D’APPELLO d SALERNO,

depositata il 05/12/2013 r.g.n. 1877/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/216 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato DI STASIO VALERIO;

udito l’Avvocato RICCARDI RAFFAELE per delega verbale FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza resa pubblica il 5 dicembre 2013, confermava la pronuncia del giudice di prima istanza che aveva respinto la domanda proposta da B.M. nei confronti della Nocera Multiservizi s.p.a. intesa a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogatogli per superamento del periodo di comporto in data 1/12/06.

La Corte distrettuale perveniva a tali conclusioni sul rilievo essenziale che gli espletati accertamenti medico-legali avevano consentito di escludere la fondatezza della tesi accreditata dal lavoratore, secondo cui buona parte delle assenze era ascrivibile alle condizioni di lavoro in cui aveva dovuto espletare le proprie mansioni di custode di parcheggi, esposto agli agenti atmosferici, in assenza di alcuna struttura di protezione.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione il B. sostenuto da due motivi.

Resiste con controricorso la società intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2110 c.c., artt. 167, 169, 175 e 177 c.c.n.l. Commercio e servizi per i dipendenti aziende terziario della distribuzione e dei servizi, nonchè dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si lamenta che il giudice dell’impugnazione abbia tralasciato di considerare che le assenze per malattia del dipendente erano state determinate in massima parte, dal comportamento della parte datoriale che gli aveva assegnato lo svolgimento di mansioni in condizioni non confacenti al suo stato di salute, come desumibile dalla documentazione prodotta in prime cure. Ci si duole, altresì, dell’erroneo computo dei giorni di malattia, che si assume non sia stato condotto secondo le specifiche disposizioni dettate dal c.c.n.l. di settore.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la sentenza impugnata, in quanto modulata sulla scorta della CTU medico-legale espletata in prime cure, ritenuta inidonea ad esplicare la intercorrenza fra le patologie sofferte e le sfavorevoli condizioni in cui la prestazione lavorativa era stata svolta, nella assoluta carenza di strutture di protezione.

Il ricorso è improcedibile, per violazione dei dettami di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1.

Si evince ex actis che il ricorso per cassazione è stato notificato presso il domicilio eletto dell’unica parte intimata a mezzo posta elettronica certificata in data 5 giugno 2014 (come risultante dalla inerente relata ed attestato dalla stessa controricorrente) ma è stato successivamente depositato presso la Cancelleria di questa Corte (per come dalla medesima certificato e riscontrato dal relativo timbro dell’Ufficio depositi) in data 2 luglio 2014 e, quindi, oltre il termine dei venti giorni stabilito dall’art. 369 c.p.c., comma 1, a pena di improcedibilità (che, nella specie, era venuto a scadenza il 25 giugno 2014, considerandosi il computo del suddetto termine secondo la disciplina generale di cui all’art.155 c.p.c. e l’inapplicabilità di un eventuale regime di proroga, previsto per legge).

Al riguardo va rimarcato che – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr, ad es., Cass. 26/1/2006 n.1635, Cass. 8/10/2013 n.22914) – l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto, deve essere rilevata d’ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, e non potendo la suddetta violazione ritenersi sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare eccezione di improcedibilità (come verificatosi nella fattispecie).

In definitiva, per le superiori assorbenti argomentazioni, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso.

Il governo delle spese del presente giudizio segue, infine, il principio della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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