Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16099 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 03/02/2017, dep.28/06/2017),  n. 16099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14643/2013 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS), in persona del Direttore Generale e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell’avvocato VINCENZA DI

MARTINO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Responsabile del contenzioso

direzione Lazio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. P. DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI,

che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 732/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 12/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI MARTINO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, svolgendo due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, con la quale il giudice di secondo grado, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma – che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente riducendo l’importo della iscrizione ipotecaria relativa ai crediti tributari – rilevava che il bene identificato come particella n. (OMISSIS), nella specie un terreno adibito a parcheggio per gli utenti, non potendo ritenersi accessione dell’immobile censito come ospedale, non era destinato a pubblico servizio e, quindi, poteva essere oggetto di iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77. Ha resistito con controricorso Equitalia Sud S.p.A. L’Azienda Ospedaliera (OMISSIS) ha presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 5, art. 826 c.c., comma 3, art. 828 c.c., comma 2 e art. 830 c.c., comma 2, art. 2810 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, atteso che il giudice di appello ha erroneamente considerato che il terreno in contestazione, pur essendo ritenuto di supporto alla realizzazione dei fini istituzionali e quindi destinato ad un pubblico servizio, potesse essere oggetto di iscrizione ipotecaria. Deduce parte ricorrente che, in ragione della indisponibilità del bene su cui si controverte (particella (OMISSIS)), è esclusa la possibilità di procedere ad una iscrizione ipotecaria. Si argomenta che, applicando alla fattispecie le disposizioni richiamate in rubrica, se ne ricava che i terreni su cui non insiste la struttura ospedaliera sono destinati a consentire lo svolgimento dell’attività sanitaria e, quindi, sono funzionali ad un servizio pubblico (art. 826 c.c., comma 3), perchè consentono l’accesso all’Ospedale e sono adibiti a parcheggio per gli utenti. Per tale ragione rientrano nel patrimonio indisponibile, in quanto utilizzati a fini istituzionali.

1.1. A voler tacere della inidonea formulazione del motivo, in quanto l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010), lo stesso è infondato.

Sono capaci di ipoteca i beni immobili in comune commercio, riferendosi la commercialità alla stessa natura e funzione della garanzia ipotecaria, la quale verrebbe depurata della sua efficacia qualora il bene non potesse essere alienato in sede di esecuzione forzata. E’ proprio per questo motivo che non sono ipotecabili i beni demaniali o i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato o degli altri enti pubblici.

Affinchè un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati ad un pubblico servizio ai sensi dell’art. 826 c.p.c., comma 3, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio; in difetto di tali condizioni, non si può ritenere che il bene sia ascrivibile al patrimonio indisponibile (Cass. S.U. ord. n. 6019 del (Ndr: dato mancante da originale).

Ai sensi del D.Lgs. n. 299 del 1999, art. 5, rientrano nel patrimonio indisponibile pubblico non tutti i beni appartenenti alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, ma quelli destinati ad un pubblico servizio utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente.

Nella specie, non vi è traccia in atti della sussistenza del doppio requisito richiesto dalla legge, ossia l’effettiva destinazione dell’immobile ad un servizio pubblico in ragione di un provvedimento amministrativo che l’avrebbe disposta. Ne consegue che il giudice di appello ha fatto buon governo dei suindicati principi, il quale, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, ha escluso la destinazione a pubblico servizio del bene oggetto di ipoteca e, quindi, l’applicazione del regime di indisponibilità.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, assumendosi la contraddittorietà del ragionamento del giudice, il quale, in un primo momento indica la strumentalità del terreno ipotecato ai fini istituzionali dell’ente quale elemento determinante per l’assoggettamento dello stesso al regime d’indisponibilità e, in un secondo momento, pur riconoscendo sussistente il requisito predetto, ritiene il terreno de quo assoggettabile ad ipoteca preordinata all’esecuzione forzata perchè non coincidente con la struttura ospedaliera vera e propria.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Il vizio di contraddittorietà della motivazione, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, nella fattispecie applicabile (in quanto il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della CTR depositata in data 12.12.2012), non è più configurabile, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittorietà della motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass. 6-3, ord. n. 13928 del 2015; v. anche Cass. S. U. n. 8053 del 2014).

3. Dai rilievi espressi consegue il rigetto del ricorso. Spese alla soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite a favore della parte costituita, che liquida in Euro 8000,00, per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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