Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16099 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2011, (ud. 26/04/2011, dep. 22/07/2011), n.16099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32081/2006 proposto da:

WALKMAN SRL, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA FEDRO 52 presso lo studio dell’avvocato LANDI

MASSIMO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS), in persona del

Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l1AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 142/2 006 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 14/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/04/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il resistente l’Avvocato VOLPE ANTONIO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 142 in data 14.9.2006 la sez. 38A ella CTR di Roma, in riforma della sentenza di primo grado appellata dall’Ufficio Roma 2 della Agenzia delle Entrate, dichiarava legittima la cartella di pagamento notificata in data 9.10.2001 a Walkman s.r.l. in liquidazione dal Concessionario del servizio di riscossione per la Provincia di Roma ed avente ad oggetto la iscrizione a ruolo della somma di lire 132.279.000 a titolo di sanzioni pecuniarie ed interessi per violazioni in materia di IVA. I Giudici di appello, rilevato che le somme concernevano avvisi di liquidazione ed irrogazione sanzioni pecuniarie notificati in data 23.3.1994 ed in data 3.11.1994 non impugnati dal contribuente e divenuti pertanto definitivi, ritenevano inapplicabile il termine di decadenza e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, e, tenuto conto che alla data di notifica della cartella di pagamento non era ancora spirato il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c., decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dei predetti avvisi, hanno ritenuto fondato l’appello e legittima la riscossione delle somme relative alle sanzioni pecuniarie ed agli interessi liquidati a far data dalla definitività degli avvisi fino al giorno (31.3.1998) precedente la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 3.

Ha proposto ricorso la società Walkman per la cassazione della sentenza di appello deducendo un unico complesso motivo corredato da quesito di diritto formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Ha resistito con controricorso la Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza impugnata, dopo aver rilevato che gli avvisi di irrogazione delle sanzioni pecuniarie, notificati in data 23.1994 ed in data 3.11.1994, erano divenuti definitivi per mancanza di opposizione, rispettivamente, in data 22.5.1994 ed in data 21.1.1995, ha ritenuto fondato l’appello proposto dall’Ufficio finanziario in quanto i predetti avvisi erano soggetti, non già al termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento, ma all’ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui il credito era divenuto esigibile e cioè dalla data in cui i provvedimenti erano divenuti definitivi. Ad analoghe conclusioni perveniva anche per il credito accessorio per interessi maturati dalla stessa data fino al giorno immediatamente anteriore al 31.3.1998 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 472 del 1997).

2. La società ricorrente affida la impugnazione della sentenza ad un unico motivo con il quale deduce violazione e falsa applicazione della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 17, comma 1, art. 2946 c.c., D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 20 e 25, nonchè vizio di omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa.

Sostiene la ricorrente che i Giudici di merito hanno statuito in base al principio di diritto che distingue la funzione del termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo da quella svolta dalla prescrizione estintiva del diritto di credito, senza tener conto che tale principio era inapplicabile alla riscossione del credito relativo a sanzioni pecuniarie soggetto esclusivamente al termine di prescrizione quinquennale stabilito dalla L. n. 4 del 1929, art. 17, ovvero dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, essendo indifferente, stante il medesimo regime, la norma applicabile ratione temporis alla fattispecie in quanto in ogni caso la pretesa fiscale per sanzioni ed interessi era già estinta per prescrizione alla data di notifica della cartella di pagamento.

3. Controdeduce la Agenzia delle Entrate richiamandosi integralmente ai motivi di appello con i quali rilevava la inapplicabilità al credito derivante da provvedimento divenuti definitivi fin dal 1994 delle norme di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, entrate in vigore il 1.4.1998; la inapplicabilità del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, da intendersi derogato dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 2, n. 4), secondo cui “l’ammontare…accertato dalla Commissione tributaria (deve essere versato)…entro sessanta giorni dalla notificazione …

della liquidazione fatta dall’Ufficio …”. Conclude per il rigetto del ricorso.

4. Con il quesito di diritto formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., si chiede a questa Corte di pronunciarsi in merito alla applicazione del termine quinquennale di prescrizione (L. n. 4 del 1929, ex art. 17, ovvero D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 20) anzichè del termine decennale di cui all’art. 2946 c.c. alla fattispecie avente ad oggetto il credito per sanzioni pecuniarie – per violazioni in materia di IVA – ed interessi relativo a provvedimenti irrogativi divenuti definitivi per mancata opposizione alla data del 23.3.1994 e del 3.11.1994.

Rileva il Collego che le norme di cui all’art. 20 (prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie irrogate) ed all’art. 2 comma 3 (“la somma irrogata a titolo di sanzioni non produce interesse) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, (che. nel l’introdurre il principio del favor rei” – art. 3 -. ne ha esteso l’applicabilità ai procedimenti sanzionatori in corso – art. 25. comma 2 -), non trovano applicazione nella specie, dovendosi intendere “procedimenti in corso” solo quelli vertenti sull’applicabilità della sanzione, ossia sulla sussistenza del fatto, sulla sua natura di violazione sanzionata e sulla mancanza di cause di esclusione della sanzione stessa, nella specie non più contestabili (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 28.7.2009 n. 17528).

Ed infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, il principio del “favor rei”, introdotto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, non può trovare applicazione generalizzata, diretta ed immediata per la disciplina di fattispecie i cui antecedenti (violazione di norme tributarie per le quali sia prevista l’irrogazione di una sanzione, contestazione della violazione, provvedimenti sanzionatori dell’amministrazione finanziaria) risalgano al tempo anteriore a quello che prende inizio dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 472 del 1997 (1 aprile 1998), salvo che per le fattispecie medesime non torni applicabile la norma transitoria dell’art. 25, commi 1 e 2, dello stesso decreto. Al riguardo occorre rilevare che i “procedimenti in corso” di cui all’art. 25, comma 2 – nei quali si applicano gli artt. 3. 4, 5, 6. 8 e 12 del medesimo decreto – sono quelli in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto, il provvedimento di contestazione o di irrogazione della sanzione non era ancora divenuto definitivo e quelli nei quali alla stessa data, in relazione all’avvenuta impugnazione in via amministrativa o giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio, non era intervenuta una pronuncia definitiva.

La norma transitoria del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 25, riferendosi ai procedimenti in corso, non ha inteso, pertanto, intervenire anche “sugli effetti” (esercizio del diritto alla riscossione della sanzione) derivanti da un rapporto già esaurito quanto alla fase contenziosa seguita alla irrogazione della sanzione, e non si applica, quindi, alle successive fasi di recupero della sanzione (cfr. Corte Cass. 1^ sez. 16.3.2001 n. 3830; id. 5^ sez. 2.12.2005 n. 26292; id. 21.7.2007 n. 16699; id. 22.7.2009 n. 17069).

Manifestamente destituita di fondamento è la tesi sostenuta dalla Agenzia delle Entrate -implicitamente accolta dai Giudici territoriali- secondo cui al credito per sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni alle norme dettate in materia di IVA si applicherebbe la prescrizione decennale in quanto la disposizione della L. n. 4 del 1929, art. 17, dovrebbe intendersi derogata dalla norma speciale contenuta nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60.

Premesso che gli artt. 41 – 50 – vigenti pro tempore – collocati sotto il Titolo terzo (Sanzioni) del D.P.R. n. 633 del 1972 individuano le condotte illecite (artt. 41 – 47) nonchè determinano i criteri e le modalità di applicazione delle sanzioni pecuniarie (artt. 48 e 49), occorre rilevare che il successivo Titolo quarto del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972 concernente l’accertamento e la riscossione delle imposte, pene pecuniarie e soprattasse, disciplina esclusivamente la irrogazione delle sanzioni (art. 58 che prevede termini di decadenza), le modalità di pagamento delle sanzioni e degli interessi (art. 61), nonchè le modalità di riscossione coattiva di tali crediti e le garanzie che li assistono (art. 62).

Nulla è previsto in ordine ai termini di prescrizione dei crediti derivanti dalla irrogazione di sanzioni pecuniarie, venendo quindi in applicazione la norma di chiusura generale del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 75, che “per quanto non diversamente disposto dal presente decreto” rinvia “in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni” alle “norme,..della L. 7 gennaio 1929 n. 4……”, e dovendo in conseguenza rinvenirsi nell’art. 17 comma 1 della legge (“il diritto dello Stato alla riscossione della pena pecuniaria si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa violazione”) la disciplina del termine prescrizionale del diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie in materia di IVA. Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 2, n. 4), – successivamente abrogato al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 37, come modificato dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, art. 2, comma 1, lett. f), n. 1,- è del tutto inconferente rispetto alla risoluzione del quesito sottoposto alla Corte, in quanto tale norma (che nel titolo della rubrica dell’articolo reca “Pagamento delle imposte accertate”) non contiene alcuna disciplina della prescrizione del credito per riscossione di sanzioni pecuniarie, ma stabilisce le modalità ed i termini per la esecuzione del pagamento della imposta o maggiore imposta accertata dall’Ufficio, prescrivendo in particolare che, in pendenza di lite avente ad oggetto l’avviso di accertamento o di rettifica, il contribuente è tenuto ad eseguire il pagamento “per l “intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della commissione centrale o alla sentenza della corte d’appello, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta Dall’ufficio”.

La irretrattabilità del credito per sanzioni pecuniarie ed interessi, in conseguenza della mancata opposizione agli avvisi di irrogazione delle sanzioni, non determina, peraltro, la immutazione del titolo del pagamento, come si verifica invece a seguito di “giudicato” intervenuto sull’accertamento del dritto alla riscossione con conseguente decorrenza del termine ordinano di prescrizione (cfr.

Corte Cass. SU 10.12.2009 n. 25790 che ha affermato il seguente principio di diritto applicabile anche alle violazioni anteriori alla disciplina del D.Lgs. n. 472 del 1997 secondo cui “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generate la cosiddetta “actio indicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”), atteso che gli avvisi di irrogazione sanzione, rivestendo la natura di atti amministrativi, sono privi di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, e la decadenza del contribuente dal termine per l’opposizione non produce effetti di ordine processuale ma solo l’effetto sostanziale della definitività dell1 accertamento del credito, rimanendo pertanto inapplicabile l’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 25.5.2007 n. 12263 in relazione a titolo esecutivo “stragi udiziale” costituito dalla ingiunzione fiscale non opposta).

Ne consegue che i Giudici territoriali applicando il termine ordinano di prescrizione dei diritti al credito derivante dalla irrogazione di sanzioni pecuniarie in materia di IVA hanno violato la disposizione della L. n. 4 del 1929, art. 17, comma 1, – successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 1, comma 1, lett. a – nella vigenza del quale si è maturata la prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato dalla Agenzia delle Entrate in difetto di atti interruttivi compiuti anteriormente alla iscrizione delle relative somme nei ruoli esecutivi ed alla notifica della cartella di pagamento impugnata dalla società contribuente.

In conseguenza il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto (risultando dalla stessa sentenza impugnata e non essendo controverso tra le parti che le somme irrogate a titolo di sanzioni sono divenute certe, liquide ed esigibili in conseguenza della definitività degli atti irrogativi in data 22.5.1994 ed in data 21.1.1995, e che la prescrizione quinquennale, decorrente da tali date, è maturata anteriormente alta notifica della cartella di pagamento in data 9.10.2001) la causa può essere decisa nel merito da questa Corte ex art. 384 c.p.c., comma 2.

In accoglimento del ricorso proposto alla società contribuente in primo grado va, pertanto, annullata la iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento impugnata dalla società contribuente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Suprema Corte di cassazione:

– accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo in primo grado ed annulla la cartella di pagamento opposta;

– condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.000,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei precedenti gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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