Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16099 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11871-2014 proposto da:

EMME 1 SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MARIA CESARO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO CANTONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 435/2013 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con ricorso in data 3 ottobre 2011 la EMME 1 s.r.l. proponeva impugnazione avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta ed irrogazione delle sanzioni con cui l’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Nola chiedeva il pagamento di complessivi Euro 2.249.688 a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione all’atto di compravendita stipulato in data 24.6.2009 con cui la società aveva acquistato dalla fondazione Enpam la proprietà di un intero fabbricato in Napoli facente parte del complesso immobiliare sito nel Centro Direzionale (OMISSIS) in quanto l’Ufficio non riconosceva le agevolazioni richieste ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa parte prima, art. 1, sesto periodo e L. n. 669 del 1996, atteso che l’ente alienante non operava in regime di attività di impresa.

La CTP di Napoli con sentenza in data 27 aprile 2012 poichè l’Enpam aveva provveduto al versamento di quanto accertato con l’avviso di liquidazione facendo così venire meno la controversia dichiarava cessata la materia del contendere.

La società proponeva appello avverso detta pronuncia atteso che l’ente dopo aver effettuato il pagamento l’aveva chiamata in causa per la restituzione di quanto versato.

La CTR della Campania con sentenza in data 21.10.2013 rigettava il gravame ritenendo che il pagamento del dovuto da parte dell’alienante non può far ignorare l’applicazione della regola di cui all’art. 1306 c.c. e che d’altra parte non vi è alcuna prova che l’Enpam rivesta il ruolo di imprenditore commerciale.

Avverso detta pronuncia la Emme 1 s.r.l. proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi cui resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e relativa nullità della sentenza” parte ricorrente deduceva che la motivazione della sentenza impugnata risultava contraddittoria laddove aveva ritenuto che il pagamento da parte dell’Enpam aveva condotto alla pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, nonchè art. 10, comma 8 bis, nonchè dell’art. 115 c.p.c. ed omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio” parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata è errata laddove ha ritenuto che l’Enpam non sia un ente commerciale.

La prima censura è fondata.

Ed invero la sentenza impugnata, esaminando il primo motivo di appello, risulta contraddittoria laddove, stante il pagamento dell’imposta da parte dell’alienante quale coobbligato, pur richiamando l’art. 1306 c.c., che sancisce la non estendibilità degli effetti della pronuncia tra il creditore ed uno dei condebitori in solido agli altri debitori, dichiara la cessazione della materia del contendere così non tenendo conto del diritto della Emme 1 s.r.l. a far valere le proprie ragioni.

Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, il pagamento dell’imposta effettuato dall’Enpam non poteva condurre alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, come invece ritenuto dal giudice di appello che, rigettando il gravame, ha confermato la sentenza impugnata.

A riguardo va, tuttavia, rilevato che nel giudizio di legittimità, per palesi ragioni di economia e ragionevole durata del processo, la fondatezza di motivi preliminari (di rito o di merito) da cui deriverebbe la necessità di una pronuncia, precedentemente mancata, su profili consequenziali (sempre di merito), non può portare all’accoglimento del ricorso ogni qual volta il diritto ultimo rivendicato sia comunque giuridicamente insussistente; in tali evenienze il giudizio di legittimità va comunque definito, previa correzione ex art. 384 c.p.c. della motivazione assunta nella sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso interessato da tale dinamica processuale (vedi da ultimo Cass., Sez. L., n. 29880/19).

Il secondo motivo di ricorso, che attinge la questione di merito oggetto del giudizio di appello, è infondato.

Correttamente l’impugnata sentenza ha, invero, ritenuto la non ricorrenza del connotato essenziale per la riconducibilità della cessione dell’immobile per cui è processo nel campo di applicazione dell’I.V.A., in quanto non avvenuta nell’esercizio di una attività d’impresa. Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, dispone che: “Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professionè abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 del c.c., anche se non organizzate in forma di impresa”.

Dal collegamento di tale art. 4, con l’art. 1 sì evince che la cessione del bene, aì fini dell’applicazione dell’I.V.A. deve essere stata effettuata nell’esercizio dell’impresa, e cioè nell’esercizio di u attività commerciale o agricola, di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c., svolta per professione abituale, anche se non necessariamente esclusiva. Invero l’requisiti della professionalità ed abitualità dell’esercizio d’impresa, al fine dell’assoggettamento ad I.V.A. delle cessioni di beni a tale esercizio inerenti esigono il carattere continuativo e stabile dell’attività imprenditoriale, e, pertanto non sono ravvisabili rispetto ad atti isolati di produzione o commercio, ovvero nel caso di cessione di un singolo bene non riconducibile alla realizzazione di attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c.

Nella specie la CTR ha ritenuto di non riconoscere detta qualità all’Enpam ritenendo che non vi fosse “…alcuna prova che detto ente sotto la veste di una fondazione svolgesse un’attività di sfruttamento del patrimonio immobiliare e che essa fosse talmente rilevante da far emergere la su vera natura di ente commerciale…” ed anzi evidenziando elementi in senso contrario, quali la nota spedita dal legale rappresentante dell’ente da cui desumere proprio l’esclusione di detta qualità.

A fronte di tale ricostruzione le censure oggi svolte da parte ricorrente sia sub specie di violazione di legge che di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sono infondate non essendo stati neanche allegati ulteriori fatti non valutati dal giudice di secondo grado e decisivi ai fini della decisione.

Nella specie, pertanto, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondato il primo motivo di appello nel senso esplicitato, il ricorso va rigettato.

La regolamentazione delle spese del giudizio disciplinata come da dispositivo segue la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 15.000,00 oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale effettuata da remoto, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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