Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16098 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2011, (ud. 26/04/2011, dep. 22/07/2011), n.16098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32068-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ICRACE ISTITUTO CONSORZIALE ROMANO ATTIVITA’ COOP SCARL, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA E. D’ONOFRIO 43 presso lo studio dell’avvocato CASSANO

UMBERTO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 05/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/04/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il resistente l’Avvocato CASSANO UMBERTO, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 57 in data 5.6.2006 della sez. 15^ della CTR di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio Roma (OMISSIS) della Agenzia delle Entrate, è stata confermata la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dell’Istituto Consorziale Romano Attività Cooperativistiche Edilizie -ICRACE soc. coop. a r.l. ad ottenere il rimborso di imposta richiesto con le dichiarazioni annuali IVA relative agli anni 1982 e 1985, rispettivamente, per L. 31.184.000 (Euro 16.105,19), quale rimborso capitale oltre interessi, nonchè per L. 95.152.000 (Euro 49.141,91), quale rimborso capitale oltre interessi di legge maturati sull’intero importo di L. 190.000.000. Non veniva invece riconosciuto l’analogo diritto al rimborso richiesto dalla società cooperativa con la dichiarazione annuale IVA per l’anno di imposta 1981 in quanto risultava ancora pendente il contenzioso (avente ad oggetto la impugnazione dell’avviso di rettifica della dichiarazione IVA, notificato il 27.12.1986) avanti la Commissione Tributaria Centrale.

Ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate deducendo con un unico motivo, non corredato dal quesito di diritto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c..

Resiste con controricorso la società cooperativa intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. La sentenza impugnata aderisce pedissequamente alla tesi difensiva della società cooperativa ritenendo che nessuna prescrizione del diritto al rimborso per gli anni 1982 e 1985 sarebbe maturata in quanto i pagamenti parziali eseguiti dalla Amministrazione finanziaria in data 7.8.1986 ed in data 2.9.1997 (rimborso parziale per capitale – L. 30.654.00 – ed interessi – L. 100.854.000- per l’anno 1982), nonchè in data 23.5.1990 (rimborso parziale per capitale – L. 94.848.000 – per l’anno 1985) integrerebbero atti internativi della prescrizione decennale.

Esclude invece la rimborsabilità del credito esposto nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 1981 in quanto il giudizio avverso l’avviso di rettifica notificato il 27.12.1986 ed impugnato dalla società risultava ancora pendente avanti la Commissione Tributaria Centrale.

p.2. La Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c. sostenendo che il mero pagamento parziale non esprime “ex se” un comportamento concludente volto a riconoscere la esistenza del diritto di credito anche per il residuo importo richiesto a rimborso tanto per il capitale quanto per gli interessi. Richiama in proposito precedenti di questa Corte di cassazione e sostiene che, in assenza di ulteriori elementi circostanziali (quali ad esempio la indicazione che il pagamento parziale era eseguito “l’acconto”), i Giudici territoriali hanno falsamente applicato la norma del codice di diritto sostanziale alla fattispecie concreta, anzichè rilevare che in difetto di idonei atti interruttivi la prescrizione dei crediti di rimborso – per il residuo importo di capitale ed interessi – si era compiuta on conseguente estinzione dei diritti fatti valere dalla società.

p.3. La società cooperativa resistente chiede il rigetto del ricorso per cassazione allegando di aver presentato in data 29.1.2003 ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dalla Amministrazione finanziaria alle istanze di sollecito di pagamento dei rimborsi di imposta richiesti con le dichiarazioni annuali per gli anni 1981, 1982 e 1985. I pagamenti parziali avevano prodotto l’effetto interruttivo della prescrizione in quanto non erano stati accompagnati da alcuna dichiarazione esplicita della Amministrazione finanziaria di non dovere corrispondere il credito di imposta nella sua interezza: in proposito richiama la sentenza di questa Corte a SS.UU. 25.7.2002 n. 10955 che riconosce effetto interruttivo ex art. 2944 c.c. ai pagamenti parziali “che si risolvono nella corresponsione di acconti, cioè in adempimento parziali del solvens che, eseguendoli, riconosce la esistenza del credito nella sua interezza”, concludendo per il riconoscimento -quanto meno- del credito per interessi sull’importo parziale corrisposto a titolo di capitale per l’anno 1985 stante il “vincolo di connessione necessaria” tra i due importi.

p.4. Il ricorso è inammissibile.

L’onere di formulazione del “quesito di diritto” a conclusione di ciascun motivo del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di cui all’art. 366 c.p.p., comma 1, nn. 1) e 4), nonchè l’analogo onere di “chiara indicazione del fatto controverso” a conclusione del motivo concernente i vizi motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5), prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. (norma successivamente abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47,comma 1, lett. d)), sono stati introdotti nel giudizio di legittimità dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 norma che trova applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (2.3.2006).

Nella specie la sentenza della CTR di Roma oggetto di ricorso per cassazione risulta pubblicata mediante deposito in segreteria in data 5.6.2006, ricadendo pertanto il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate nell’ambito di efficacia della norma processuale sopra richiamata.

La Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza di appello deducendo quale unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 c.c. in reazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Indipendentemente dall’esatto inquadramento del motivo di ricorso come vizio motivazionale (attenendo le doglianze alla erronea valutazione dei pagamenti parziali come “facta concludentia” ed alla inesatta rilevazione degli elementi circostanziali idonei a riconoscere l’atto interruttivo della prescrizione) in luogo della dedotta violazione di norma di diritto, assume tuttavia carattere pregiudiziale la questione, rilevabile “ex officio”, della inammissibilità del ricorso, avendo la parte ricorrente omesso del tutto di formulare il quesito di diritto (od il momento di sintesi) prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..

Il ricorso deve essere in conseguenza dichiarato inammissibile e la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo.

PQM

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 6.000,00 per onorari, Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA