Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16097 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 03/02/2017, dep.28/06/2017),  n. 16097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23653/2012 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARDEATINA 600

ED. B1 SC. C INT. 8, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA

SALERNO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA FERRARIS giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI MILANO

UFFICIO TERRITORIALE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo

studio dell’avvocato ANTONINO V.E. SPINOSO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO DALL’ASTA giusta delega in

calce;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 101/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 13/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE VICO per delega dell’Avvocato

FERRARIS che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.A. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria su beni immobili, D.P.R. n. 602 del 1973 ex art. 77, emessa a seguito di diniego di accoglimento dell’istanza di condono proposta ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, per mancato pagamento della seconda rata a saldo. Infatti, in seguito al mancato perfezionamento della sanatoria, il Concessionario comunicava al contribuente il provvedimento di iscrizione ipotecaria per omesso pagamento delle cartelle esattoriali oggetto della definizione agevolata che, nelle more, erano state sgravate parzialmente dall’Ufficio per un importo pari alla prima rata versata per il condono. La CTP rigettava il ricorso. La sentenza veniva appellata dal contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, con la sentenza in epigrafe, respingeva l’appello. Avverso tale pronuncia S.A. propone ricorso per cassazione, svolgendo cinque motivi. Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord S.p.a.. Il Ministero delle Finanze non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va innanzitutto rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle finanze, in quanto a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” facenti capo al Ministero delle Economia e delle finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie Fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle Entrate (Cass. n. 22992 del 2010).

2. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica: “Omessa valutazione di un motivo fondamentale dell’impugnazione nel primo grado di giudizio”. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello avrebbe concentrato la propria attenzione sulla tardività dell’interposizione della sanatoria, per avallare aprioristicamente l’inammissibilità dell’adesione al condono e la correttezza dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della Riscossione.

3. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Omessa pronuncia su un motivo rilevante. Violazione del D.P.R. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, in relazione alla L. n. 289 del 2000, art. 12, violazione dell’art. 3 Cost., per disparità di trattamento”. Il ricorrente deduce che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente affermato che, in caso di omesso versamento della seconda rata di condono, non si perfeziona la definizione della lite.

4. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia in rubrica: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente e della L. 241 del 1990, art. 3, legge generale sul procedimento amministrativo, violazione dell’obbligo di motivazione della sentenza, motivazione per relationem atto presupposto – nullità”. Il ricorrente deduce che l’art. 7 dello Statuto del contribuente prescrive che la motivazione degli atti tributari avvenga nel rispetto della L. n. 241 del 1990, art. 3 e si argomenta che nella motivazione dell’Avviso/Cartella esattoriale impugnato si fa riferimento ad altri atti.

5. Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2, ter, e ss. modifiche. Illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronunzia su un motivo rilevante. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, in relazione alla L. 289 del 2002, art. 12. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento, illegittimità, nullità della sentenza impugnata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio comunicazione dell’iscrizione di ipoteca”. Il ricorrente lamenta che il giudice di appello avrebbe omesso di pronunciarsi anche in ordine alle censure mosse relativamente al provvedimento di iscrizione ipotecaria, in quanto emessa in base ad un titolo nullo, quindi giuridicamente inesistente. Si argomenta che nessuna norma disciplina l’inefficacia del condono per omesso o ritardato versamento della rata residua, oltre al fatto che al contribuente non è stato mai notificato un atto attestante il mancato perfezionamento del condono e, di conseguenza, la reviviscenza del carico tributario originario.

6. Con il quinto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Istanza di sospensione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano. Istanza di sospensione del provvedimento impugnato: sul periculum in mora, ossia il rischio che, nelle more del giudizio, dall’esecuzione dell’atto impugnato derivino danni gravi ed irreparabili per la società ricorrente. Sia la L. n. 1034 del 1971, art. 21, sia il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47, parlano di pregiudizio/danno grave ed irreparabile. Sussistenza del fumus boni iuris, e cioè un giudizio positivo, di carattere sommario, in merito alla fondatezza del ricorso”. Con il motivo di censura il contribuente propone istanza di sospensione della sentenza impugnata.

7. I motivi di ricorso, per connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente.

A voler tacer della inammissibilità delle censure – trattandosi di critiche generiche alla sentenza gravata, formulate sotto molteplicità di profili tra loro confusi, inconferenti e inestricabilmente combinati (Cass. n. 21165 del 2013; Cass. n. 19959 del 2014) – le stesse sono infondate, giacchè si infrangono sul corretto impianto motivazionale del giudice di appello, il quale ha ritenuto, alla stregua dell’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, che l’omesso (o anche soltanto il ritardato) pagamento delle rate successive alla prima, regolarmente pagata, esclude il verificarsi della definizione della lite L. n. 289 del 2002, ex art. 12 (Cass. Sez. 5, n. 20746 del 2010; Cass. Sez. 5, n. 24316 del 2010; Cass. Sez. 6-5 ord. n. 104 del 2014; Cass. Sez. 6-5 decreto n. 11669 del 2016).

8. Per i rilievi espressi, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Nord S.p.A.; condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite a favore di ciascuna parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4500,00 per rimborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, accessori di legge, ed eventuali spese prenotate a debito. Dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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