Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16097 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16097 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 20604-2010 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI,
12;
– ricorrente –

2013

contro

1483

ROSELLA FELICE;
– intimato –

avverso la sentenza n.

1062/2010 della CORTE

Data pubblicazione: 26/06/2013

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/02/2010 R.G.N.
8203/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

udito l’Avvocato TORTORA ROBERTA (Avv. Gen. Stato);

R.G. n. 20604/10
Ud. 23.4.13
Ministero dell’Economia e delle Finanze c. Rosella

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 24.2.10 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della
pronuncia n. 2919/06 del Tribunale di Benevento, condannava il Ministero
dell’Economia e delle Finanze al risarcimento del danno in favore di Felice Rosella

per il ritardo con cui la suddetta amministrazione gli aveva conferito (soltanto il
25.6.01) l’incarico dirigenziale di Capo Area Servizi dell’Agenzia delle Entrate di
Benevento rispetto alla data (9.7.99) della sua nomina fra i vincitori del concorso
speciale per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio,
bandito con d.m. 19.1.92 per il conferimento di 999 posti nella qualifica di primo
dirigente del ruolo amministrativo del suddetto Ministero.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero dell’Economia e delle
Finanze affidandosi a sei motivi.
Il Rosella è rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 24
d.lgs. n. 387/98 ora trasfuso nell’art. 69 d.lgs. n. 165/01 per avere applicato le
disposizioni di cui all’art. 28 d.lgs. n. 29/93 anche ai concorsi banditi prima
dell’entrata in vigore di tale ultima norma, nonostante il suo contrario tenore
testuale.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 28 d.lgs.
n. 29/93, ora trasfuso nell’art. 28 d.lgs. n. 165/01, perché erroneamente la Corte
territoriale l’ha ritenuto applicabile anche ai vincitori di un concorso non per esami,
ma per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio (come
avvenuto nel caso del Rosella).
Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 28 d.lgs. n.
29/93, ora trasfuso nell’art. 28 d.lgs. n. 165/01, nella parte in cui l’impugnata
sentenza ha ritenuto che per i dirigenti pubblici il diritto alla corresponsione del
trattamento economico dirigenziale decorra dal momento della nomina anziché da
quello del conferimento del primo incarico dirigenziale.

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Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 81 co. 30
d.lgs. n. 29/93, per avere l’impugnata sentenza attribuito al Rosella il trattamento
dirigenziale ancor prima dell’assegnazione del primo incarico dirigenziale.
Con il quinto motivo ci si duole di vizio di motivazione nella parte in cui la Corte

territoriale ha ravvisato un’ipotesi di responsabilità dell’amministrazione pel solo
fatto del ritardo nella stipula del contratto di conferimento di incarico dirigenziale,
senza accertare se vi fosse stata una colpa o una violazione di principi di correttezza
e buona fede da parte sua.
Lo stesso motivo viene, in sostanza, fatto valere con il sesto motivo sotto forma di
violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c.

2- Il ricorso è fondato nei sensi appresso chiariti, dovendosi dare continuità alla
giurisprudenza di questa S.C. (v. Cass. 22.6.07 n. 14624) già pronunciatasi su un
caso del tutto analogo a quello oggi in esame, riferito a persona che, inserita nel
luglio 1999 nella graduatoria dei vincitori del concorso per la qualifica di primo
dirigente dell’Amministrazione finanziaria, aveva però ricevuto un incarico
dirigenziale solo il 21 febbraio 2001.
Tale precedente ha negato che l’utile inserimento nella graduatoria di un concorso
per dirigente dell’amministrazione dello Stato dia diritto alle retribuzioni previste
per coloro che rivestano la qualifica dirigenziale, prima del conferimento del
relativo incarico e della stipulazione del contratto individuale.
Invero, alla qualifica dirigenziale nel lavoro pubblico va riconosciuta soltanto
l’attitudine professionale all’assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo
(v. per tutte Cass. 22.11.2004 n. 23760), fermo restando che in questa materia il
legislatore ha attribuito al datore di lavoro pubblico ampia potestà discrezionale sia
nel non avvalersi di un determinato dipendente pur in possesso di tale qualifica,
mettendolo così a disposizione (prima del ruolo unico di cui al d.lgs. n. 29/93 come
modificato dall’art. 15 d.lgs. n. 98/80 e ora dei ruoli di cui all’art. 23 d.lgs. n.
165/01), sia nella scelta delle persone cui conferire incarichi dirigenziali.
Si tratta di una potestà discrezionale rispetto alla quale la posizione attiva del
dirigente aspirante all’incarico non può atteggiarsi come diritto soggettivo pieno,
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bensì come interesse legittimo di diritto privato, da riportare, quanto alla tutela
giudiziaria, alla più ampia categoria dei diritti di cui all’art. 2907 c.c.
La tutela di tale posizione giuridica soggettiva, affidata al giudice ordinario in
funzione di giudice del lavoro, non è dissimile da quella già riconosciuta al

partecipante ad una procedura di selezione concorsuale adottata dal datore di lavoro
privato ed è estesa a tutte le garanzie procedimentali di selezione previste dalla
legge e dai contratti collettivi (cfr. Cass. 22.2.06 n. 3880).
La posizione del candidato utilmente inserito in una graduatoria concorsuale,
ossia in una posizione prodromica a quella della costituzione del rapporto
dirigenziale, non può avere sotto il profilo della tutela accordata dall’ordinamento
un contenuto più favorevole di quello del personale già inserito
nell’amministrazione in qualità di dirigente. Pertanto l’utile collocamento nella
graduatoria del concorso per la qualifica dirigenziale non dà diritto alla relativa
retribuzione.
Ciò non toglie che il colpevole ritardo dell’amministrazione nel conferimento
dell’incarico e nella stipula del contratto individuale possa esser fonte di
responsabilità per l’amministrazione stessa, ma questa è conseguenza del tutto
diversa dall’obbligo retributivo nei confronti del candidato vincitore del concorso a
fronte di una prestazione che questi non ha ancora reso (né avrebbe potuto rendere,
non essendone stato ancora definito l’oggetto).
Inoltre, tale colpevole ritardo deve essere motivatamente accertato (cosa che il
giudice del merito non ha fatto, nel caso di specie), non potendosi ritenere insito
(proprio alla stregua delle osservazioni sopra svolte) nel mero decorso del tempo.

3- In conclusione, il ricorso è da accogliersi nei sensi di cui in motivazione.
Per l’effetto, si cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla
Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che si atterrà ai seguenti principi
di diritto:
“In tema di impiego pubblico privatizzato, l’utile inserimento nella graduatoria di
un concorso per dirigente nell’amministrazione dello Stato non dà diritto, prima del
conferimento del relativo incarico e della stipulazione del contratto individuale, al
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medesimo trattamento di chi rivesta la qualifi ca dirigenziale, atteso che il
legislatore ha attribuito al datore di lavoro pubblico ampia potestà discrezionale
sia nel non avvalersi di un determinato dipendente pur in possesso di tale qualifica,

che il dirigente aspirante all’incarico non vanta un diritto soggettivo pieno, bensì
un interesse legittimo di diritto privato a conseguire l’incarico stesso, cosicché non
può pretendere la retribuzione corrispondente allaqualifi ca dirigenziale”;
“Il colpevole ritardo dell’amministrazione nel conferimento dell’incarico e nella
stipula del contratto individuale può esser fonte di responsabilità per
l’amministrazione stessa, ma deve essere motivatamente accertato nel caso
concreto, non potendosi ritenere insito nel mero decorso del tempo”.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata con
rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, in data 23.4.13.

sia nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali. Ne conse gue

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