Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16097 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 09/06/2021), n.16097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. BELLE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2859-2020 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE,

44, presso lo studio dell’avvocato BARBARA ANTUONI, rappresentato e

difeso dagli avvocati SABRINA SBIROLI, NICOLA GRIPPA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ EE DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope leis;

contro

UFFICIO SCOLASTICO RIGIONALE PER LA PUGLIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1151/2019 della CORTE D’APPELLO di depositata

il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DI

PAOLANTONIO ANNALISA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE;

1. la Corte d’Appello di Lecce ha respinto l’appello di T.F., dirigente scolastico collocato a riposo, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonchè dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, volto ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di un mese, inflitta con decreto del 10 aprile 2015, in relazione a fatti risalenti agli anni dal 2010 al 2012, nei quali l’appellante aveva ricoperto l’incarico di dirigente dell’Istituto Tecnico Commerciale Pitagora di Taranto;

2. la Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha escluso l’eccepita tardività della sanzione disciplinare e, richiamato il principio di diritto affermato da Cass. n. 21193/2018, ha escluso che il procedimento potesse essere avviato sulla base delle sole comunicazioni inviate dal dirigente scolastico succeduto al T. nell’espletamento dell’incarico dirigenziale, ed ha ritenuto che solo con la trasmissione della nota n. 308/2015, che aveva riassunto i risultati degli accertamenti ispettivi, l’amministrazione aveva avuto conoscenza piena dell’illecito disciplinare;

3. ha precisato che, a seguito della segnalazione, erano stati avviati complessi accertamenti ispettivi riguardanti i movimenti economici e le imputazioni delle spese, accertamenti che, per la loro complessità, erano stati affidati a tre funzionari i quali avevano operato autonomamente nei distinti settori di loro competenza;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Prancesco T. sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese il solo UR, mentre è rimasto intimato l’Ufficio Scolastico Regionale;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

6. il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia “violazione c/o falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55 bis (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75), dell’art. 97 Cost., degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 2697 c.c.” e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente escluso la decadenza valorizzando la nota del 13 gennaio 2015, con la quale non era stato aggiunto nulla ai dati già acquisiti attraverso le segnalazioni del dirigente scolastico e le relazioni ispettive del 5 luglio 2013 e del 5 settembre 2014;

1.1. il ricorrente aggiunge che era onere dell’amministrazione dimostrare la tempestività dell’esercizio dell’azione disciplinare e precisa che le conclusioni alle quali il giudice d’appello è pervenuto contrastano con i principi di correttezza e buona fede nonchè con l’art. 97 Cost.;

2. con la seconda critica il ricorrente eccepisce, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4 e sostiene che contraddittoriamente la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini della decorrenza del termine, la nota pervenuta il 13 gennaio 2015, pur avendo dato atto della conoscenza dell’illecito avvenuta a seguito delle relazioni ispettive, alle quali quella nota non aveva aggiunto nulla;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, censura l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale e sollecita una revisione del giudizio di merito non consentita in sede di legittimità;

3.1. va richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo. Il discrimina tra l’una e l’altra ipotesi è, dunque, segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra le più recenti Cass. n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017);

3.2. è stato altresì affermato che nella deduzione del vizio di violazione di legge o di disposizioni di contratto collettivo è onere del ricorrente indicare non solo le norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, svolgere specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 17570/2020; Cass. n. 16700/2020);

3.3. sviluppando i richiamati principi con specifico riferimento alle clausole generali ed ai concetti giuridici indeterminati è stato da tempo affermato che, poichè gli stessi richiedono di essere concretizzati dall’interprete mediante specificazioni che hanno natura giuridica, la loro disapplicazione si risolve in una violazione di legge che può essere denunciata in sede di legittimità mentre, al contrario, l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo applicabile ratione temporis; 3.5. nel caso di specie la Corte territoriale, quanto al piano dei principi di diritto, non si è discostata dall’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell’addebito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito) una “notizia di infrazione” di contenuto) tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicchè il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito” (Cass. n. 16706/2018 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 28927/2019 e Cass. n. 14810/2020);

3.6. il ricorso non contesta l’interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, ma la valutazione delle risultanze istruttorie quanto alla ricorrenza, in concreto, di una “notizia di infrazione” avente i requisiti sopra indicati e, quindi, censura il giudizio di fatto, non di valore, espresso dalla Corte territoriale;

3.7. anche nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. il ricorrente insiste, in relazione ad entrambi i motivi formulati, sul rilievo che, quantomeno per i fatti addebitati oggetto delle relazioni ispettive risalenti al 5 luglio 2013 ed al 5 settembre 2014, i termini per l’avvio e la conclusione del procedimento disciplinare erano irrimediabilmente decorsi, ma la censura finisce per prospettare una valutazione del contenuto degli atti processuali diversa da quella espressa dal giudice del merito, non censurabile in questa sede per le ragioni già dette;

4. parimenti non si ravvisa il denunciato vizio motivazionale perchè come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dal D.L. n. 83 del 2012, l’anomalia. motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all’esistenza della motivazione in sè, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto) irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. S.U. n. 8053/2014);

4.1. il difetto del requisito di cui all’art. 132 c.p.c. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum;

4.2. esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito, come si verifica nella fattispecie nella quale entrambe le censure presuppongono una lettura delle risultanze ispettive, diversa da quella offerta dalla Corte territoriale;

5. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

6. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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