Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16096 del 28/06/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8197/2010 proposto da:

NEBRODI FORMAGGI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIMON

BOCCANEGRA 8, presso lo studio dell’avvocato FABIO GIULIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI GHIRLANDA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SANT’AGATA DI MILITELLO in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2009 della COMM. TRIB. REG. DELLA SICILIA

SEZ. DIST. di MESSINA, depositata il 12/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La società Nebrodi Formaggi SRL propone ricorso per cassazione fondato su sei motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, in epigrafe indicata, depositata il 12.02.2009 e non notificata, con la quale era stato dichiarato inammissibile l’appello della parte privata, con conferma della prima decisione in controversia concernente l’avviso di accertamento per IVA, IRPEG ed IRAP relativo all’anno di imposta 2000, emesso nei suoi confronti.

2. L’Agenzia delle entrate replica con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66, comma 3, in merito alla ripresa relativa alle perdite su crediti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); con il secondo motivo si denuncia la omessa e insufficiente motivazione in ordine al mancato riconoscimento, da parte della CTR, della prova per i costi relativi alle “prestazioni occasionali” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); con il terzo motivo si denuncia la omessa ed insufficiente motivazione riguardo al mancato riconoscimento, da parte della CTR, delle eccepito errore di impostazione del calcolo dei canoni di leasing, ritenuti non di competenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); con il quarto motivo si denuncia la omessa ed insufficiente motivazione riguardo al mancato riconoscimento, da parte della CTR, delle argomentazioni svolte in merito alle spese relative ad alberghi e ristoranti, riprese a tassazione dall’Agenzia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, in merito al recupero a tassazione dei costi per “ammortamento ordinario impianti” (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); con il sesto motivo si denuncia la omessa ed insufficiente motivazione riguardo al mancato riconoscimento, da parte della CTR, delle eccepito errore di calcolo effettuato dalla G. di F. sul peso della merce venduta.

2. Occorre premettere che la sentenza impugnata, in quanto pubblicata in data 12.02.2009 – ossia nel periodo compreso tra il 2 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009, intercettato dalla disciplina transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 – è soggetta al regime (successivamente abrogato) dell’art. 366-bis c.p.c., che prevedeva la formulazione di un quesito di diritto o di un momento di sintesi a conclusione del motivo.

3. Nella fattispecie in esame, tale indicazione riassuntiva e sintetica, sia come quesito di diritto che come momento di sintesi (o quesito di fatto), manca del tutto, anche sotto l’aspetto strettamente grafico (cfr. Cass. n. 24313/2014); nè può assumersi che il contenuto di siffatto momento di sintesi finale, ove formalmente inesistente, debba essere ricavato dalla Corte di legittimità attraverso la lettura e l’autonoma interpretazione dell’illustrazione del motivo (Cass. n. 22591/2013), poichè ne resterebbe svilita – rispetto ad un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata – la portata innovativa dell’art. 366-bis c.p.c., consistente proprio nell’imposizione della formulazione di motivi contenenti una sintesi autosufficiente della violazione censurata, funzionale anche alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (ex multis, Cass. n. 16481/2014 e n. 20409/2008).

4. Le doglianze, inoltre, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’inammissibilità dell’atto di appello per mancanza di specificità dei motivi.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile perchè i motivi non sono accompagnati dai quesiti di diritto o dal momento di sintesi previsti ratione temporís e perchè non colgono la ratio decidendi.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

 

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 6.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA