Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16096 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2011, (ud. 26/04/2011, dep. 22/07/2011), n.16096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19642-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

N.S., L.G., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA XXIV MAGGIO 43 presso lo studio dell’avvocato BUSSOLETTI

MARIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PANTELLINI ANDREA, giusta delega a margine;

– controricorrenti –

e contro

ROMA SERVICES PUBBLICITA’ DI GRAZIA DEIANA & C SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 36/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 02/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il resistente l’Avvocato PANTELLINI ANDREA, che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società Roma Service Pubblicità di Grazia Deiana e C. S.a.s (già Roma Service Pubblicità di Stefania Arcangeli) nonchè L.G. e N.S. hanno impugnato, con distinti ricorsi, gli avvisi di accertamento per ILOR ed IVA relativi agli anni 1995 e 1996, emessi a seguito di una verifica effettuata nei confronti della Società. La CTP di Roma ha accolto i ricorsi, e la CTR del Lazio, dopo averli riuniti, ha confermato le decisioni, con sentenza n. 38/38/05, depositata il 2.5.2005, ritenendo che le indagini bancarie condotte su conti intestati ai soci non potevano considerarsi riferibili alla Società, e che l’ILOR non era dovuta, perchè il numero di impiegati della Società era inferiore a tre.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, in base a un unico, articolato, motivo. L.G. e N. S. resistono con controricorso, la Società intimata non ha presentato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col proposto ricorso, l’Agenzia, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51; del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2; del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 115 e art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si duole che la CTR abbia escluso che fossero riconducibili alla Società gli accrediti non giustificati per complessive L. 1.451.269.708, effettuati nei conti correnti “intestati alla Società, al legale rappresentante e socio accomandatario, alla madre di questi ed al socio accomandante” nonostante il denaro fosse stato versato dal socio accomandatario, che aveva piena disponibilità dei conti medesimi. Così opinando, prosegue la ricorrente, i giudici d’appello non hanno considerato che i movimenti sui conti correnti bancari erano riferibili all’attività esercitata, e non hanno applicato la presunzione legale in forza della quale i prelevamenti rinvenuti sui conti sono considerati come elementi redditualmente rilevanti, in assenza di prova contraria, da parte della contribuente. In merito agli accertamenti ILOR, la ricorrente si duole che i giudici d’appello non abbiano considerato che, in sede di presentazione della dichiarazione Mod. 770, per l’anno 1995, la stessa Società aveva dichiarato “un numero complessivo di lavoratori autonomi pari a 10 unità”.

Il ricorso è parzialmente fondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nn. 14018/2007; 2450/2007;

19920/2006, 3115/2006, 28342/2005), la presunzione stabilita dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, secondo la quale gli elementi risultanti dai conti correnti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, di cui al successivo art. 54, consente di riferire i movimenti bancari all’attività svolta in regime IVA – qualificando gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti -, sulla scorta della valutazione legislativa di rilevante probabilità che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui può disporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività stessa. In tal caso, si verifica una inversione dell’onere della prova perchè, in presenza di accertamenti bancari, condotti ai sensi del D.P.R. n. 633, art. 51 in esame (e lo stesso vale per l’omologo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 in tema d’imposta sul reddito), è onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non devono esser recuperati a tassazione o perchè egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perchè non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass. n. 8041/2008; 4589/2009, 18081/2010). La presunzione legale a carattere relativo, e la conseguente inversione dell’onere della prova si applicano, non solo, in caso di impresa individuale ma, anche, quando i conti bancari siano intestati ai soci della contribuente accertata, in quanto sia il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 7, riguardo alle imposte sui redditi, sia il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 riguardo all’I VA, autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente (Cass. n. 27032/2007; 21454/2009); ipotesi, questa, che la giurisprudenza più recente, qui condivisa (Cass. n. 18869/2007;

27947/2009; 18083/2010), valorizzando, a fini probatori, la relazione di parentela, ha ravvisato nel rapporto familiare, affermando la riferibilità al contribuente medesimo, delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti, salva, ovviamente, la prova contraria da parte dello stesso, Nell’escludere che il vincolo familiare sia idoneo a far presumere la riferibilità all’attività sociale dei movimenti bancari dei conti intestati ai congiunti dell’amministratore, in assenza di “concreti elementi di prova” da parte dell’Ufficio, l’impugnata sentenza, non si è attenuta al suddetto principio e va, dunque, “in parte qua”, cassata.

In relazione all’ILOR, la doglianza è inammissibile. Il giudice del merito ha escluso l’applicabilità del regime impositivo dell’ILOR, del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 115, comma 2, lett. e-bis ritenendo che, nell’anno 1995, il numero delle persone addette era pari alla percentuale di 1,42 (desunta dalla somma, su base annua, delle giornate lavorative dei collaboratori esterni, quali individuate nell’allegato 15 al verbale d’ispezione, a quelle riferibili al titolare). A fronte di tale accertamento, la ricorrente contrappone il suo diverso punto di vista (numero dei lavoratori autonomi pari a 10 unità), asseritamente tratto dalla dichiarazione della Società, omettendo, sia, di trascriverne il contenuto, come avrebbe dovuto in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, sia di contestare l’accertamento compiuto dal giudice del merito, sotto il profilo dell’incoerenza, incompletezza o illogicità della motivazione. In relazione all’anno 1996, la ricorrente non ha, invece, dedotto alcunchè, a sostegno della richiesta di cassazione della sentenza, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 che impone, a pena d’inammissibilità, l’esplicazione specifica dei motivi di impugnazione.

Per la parte relativa all’ILOR il ricorso deve, in conclusione, esser rigettato, mentre la sentenza va cassata, in relazione al sub-motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che provvederà, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il sub motivo del ricorso relativo all’ILOR, accoglie nel resto il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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