Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16095 del 28/06/2017
Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.28/06/2017), n. 16095
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12045/2012 proposto da:
P.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO
2-B, presso lo studio dell’avvocato MARCO SQUICQUERO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO RAGUCCI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI COMO, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI COMO, AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 32/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,
depositata il 29/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Dopo l’esito negativo del contraddittorio con il contribuente, l’Agenzia delle Entrate notificava a P.D., esercente l’attività di agente di commercio, un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2003, con il quale, a fronte di ricavi dichiarati di euro 80.055 e reddito di impresa dichiarato in Euro 44.041, facendo applicazione degli studi di settore accertava maggiori ricavi per euro 34.442 da cui derivava il maggior reddito accertato di Euro 78.483.
Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Como che lo rigettava con sentenza del 18.12.2008.
Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 29.3.2011.
Il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Deposita memoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Primo motivo: “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo consistente nella estraneità della figura dell’agente “capogruppo” all’elenco delle figure di intermediari commerciali assunte a base del calcolo dello studio TG61A, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″.
2. Secondo motivo: “omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nell’erroneamente ritenuta conclusione di affari “diretti” da parte dell’odierno ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5″.
I motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono infondati. Il giudice di appello ha preliminarmente rilevato che lo stesso contribuente aveva ritenuto applicabile alla propria attività di agente di commercio lo studio di settore TG61A, che aveva provveduto a compilare ad allegare alla propria dichiarazione dei redditi; ha disatteso la tesi della non classificabilità dell’ attività di agente “capogruppo” nel predetto studio di settore, considerato che si trattava comunque di attività di intermediazione e che il maggior reddito accertato derivava dalla individuazione di una percentuale delle provvigioni riscosse maggiore di quella indicata nel contratto; ha ritenuto, sulla base delle previsioni contenute nel contratto, che il contribuente, oltre a svolgere una attività indiretta di controllo dell’operato di altri agenti, svolgeva anche una attività diretta di promozione e conclusione personale degli affari, percependo una provvigione maggiore di quella dichiarata.
La motivazione del giudice di merito non è omessa, nè insufficiente, nè contraddittoria. Le censure svolte dal ricorrente, anche con riguardo alla interpretazione del contenuto del contratto sottoscritto dal contribuente agente di commercio con il proprio mandante, integra questioni di fatto non deducibili nel giudizio di legittimità.
Spese regolate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro tremilaottocento oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017