Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16094 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.28/06/2017),  n. 16094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3641/2012 proposto da:

AUTOIMPORT SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ALDO FERRETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANALBERTO FERRETTI;

– ricorrente –

contro

INTENDENZA DI FINANZA DI ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la decisione n. 4473/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 25/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 10.6.1991 la società Autoimport spa presentava istanza di rimborso della eccedenza di imposta di Lire 19.762.000, risultante dalla dichiarazione modello 750 inviata il 28.5.1982, relativa all’anno di imposta 1981.

A seguito del silenzio rifiuto della Amministrazione finanziaria proponeva ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Roma, che lo accoglieva con decisione del 19.6.1992.

L’Intendenza di Finanza proponeva appello alla Commissione tributaria di secondo grado, che lo rigettava con decisione del 4.2.1994.

L’Intendenza di Finanza proponeva ricorso alla Commissione tributaria centrale, che lo accoglieva con decisione del 25.7.2011 sul rilievo che l’istanza di rimborso era stata presentata oltre il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.

La società Autoimport spa propone ricorso per cinque motivi.Deposita memoria.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce tardivamente al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo: omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla richiesta di rimborso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: la Commissione tributaria centrale ha omesso di esaminare il documento modello 750/82 quadro O rigo 58 da cui risulta che il contribuente aveva già chiesto a rimborso il credito di imposta di imposta in oggetto.

2. Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la fattispecie in esame rientrasse nell’art. 38 citato, norma che prevede che l’istanza di rimborso debba essere presentata a pena di decadenza entro 48 mesi dalla data del versamento.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. Questa Corte ha stabilito che, in tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. La relativa azione è pertanto sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale (Sez. U, Sentenza n. 2687 del 07/02/2007, Rv. 594805 – 01; conformi le successive pronunce).

Nel caso in esame la sentenza impugnata dà atto che il credito richiesto a rimborso è stato esposto nella dichiarazione dei redditi mod. 730 relativa all’anno di imposta 1981, con la conseguenza che l’istanza di restituzione è stata presentata entro il termine di prescrizione decennale.

2. Terzo motivo; “omessa e contraddittoria motivazione, art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis”.

3. Quarto motivo: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis”.

4. Quinto motivo: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2946 c.c.”.

Il terzo, quarto e quinto motivo sono assorbiti.

La sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione che, nel giudizio di rinvio, si atterrà al principio sopra indicato in ordine alla insussistenza della decadenza dal termine di proposizione dell’istanza di rimborso.

Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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