Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16094 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2011, (ud. 26/04/2011, dep. 22/07/2011), n.16094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31566-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA ASL/(OMISSIS) REGGIO CALABRIA, AZD

OSPEDALIERA

BIANCHI MELACRINO MORELLI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 35/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

REGGIO CALABRIA, depositata il 27/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/04/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR di Reggio Calabria indicata in epigrafe (concernente IVA 1989). Espone che nel giudizio d’appello, promosso nei confronti della locale ASL n. (OMISSIS), anzichè quest’ultima, si è costituita l’Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli”, assumendo di aver ricevuto l’avviso di trattazione della causa. La CTR ha dichiarato inammissìbile l’appello “perchè notificato a soggetto non qualificato”, ed ha tuttavia respinto il gravame nel merito, affermando di condividere la decisione della Commissione di primo grado (che – col capo della decisione appellato dall’Ufficio – aveva annullato le penalità irrogate con l’avviso impugnato ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 43, comma 2). Azienda Ospedaliera ed ASL non si sono difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso (violazione dell’art. 89 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62) si lamenta che sia stata ammesso ad interloquire nel processo d’appello soggetto affatto estraneo al giudizio, erroneamente attinto dall’avviso di trattazione della causa.

Il motivo è inammissibile per irrilevanza, giacchè non chiarisce quale pregiudizio sia derivato alla ricorrente dal fatto lamentato.

Non è allegato, in specie, e non risulta, che la decisione impugnata sia stata fondata sull’accoglimento di eccezioni che l’Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” non aveva il potere di sollevare.

Col secondo (violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 22 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62) si osserva che l’atto di appello era stato correttamente indirizzato alla controparte del giudizio di primo grado ASL (OMISSIS), ed è stato ad essa regolarmente notificato in data 22 maggio 1995. Si deduce che, in ogni caso, in base alla normativa applicabile ratione temporis, la notificazione dell’atto di appello incombeva alla segreteria della Commissione tributaria, sicchè l’errore che fosse intervenuto doveva ovviarsi con la rinnovazione della notificazione e non avrebbe consentito di dichiarare inammissibile il gravame.

Il motivo è fondato. La declaratoria di inammissibilità della impugnazione motivata sul rilievo che l’avviso d’udienza era stato recapitato a soggetto non legittimato è erronea, giacchè l’atto di appello era stato regolarmente notificato. Non essendo comparsa la parte appellata, avrebbe dovuto rilevarsi che non aveva avuto comunicazione della fissazione della udienza di discussione e disporsi la rinnovazione dell’avviso per altra udienza di trattazione della causa. Della omessa comunicazione dell’avviso alla parte legittimata avrebbe peraltro potuto dolersi soltanto quest’ultima.

E’ fondato anche il terzo motivo, col quale si lamenta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 43 e art. 48, u.c. e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 4 nonchè vizio di motivazione insufficiente ed illogica, in relazione alla statuizione della sentenza impugnata che ha affermato non dovute le sanzioni irrogate con l’avviso impugnato. La motivazione adottata dalla CTR (“la sezione concorda nella non applicabilità delle sanzioni irrogate perchè, essendo la parte contribuente Ente Pubblico, la violazione commessa è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sull’applicazione della norma”) è affatto incongrua e priva di plausibile giustificazione in relazione al chiaro tenore della disposizione applicata (“Se dalla dichiarazione presentata risulta una imposta inferiore di oltre un decimo di quella dovuta … si applica la pena pecuniaria da una o due volte la differenza”).

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e – poichè non sono necessari altri accertamenti di fatto – decisa la causa nel merito col rigetto dell’originario ricorso della contribuente (quanto al resto già respinto dalla CTP) anche in punto sanzioni.

In questo grado le parti intimate non si sono difese. Le spese relative ai gradi di merito (concernenti la impugnativa delle sanzioni) possono essere compensate.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta il ricorso originano anche in punto sanzioni. Compensa – in relazione a tale oggetto le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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