Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16094 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 02/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 02/08/2016), n.16094

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13168-2015 proposto da:

B.G., ((OMISSIS)), C.C. ((OMISSIS)),

BR.TE. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TROIANI, che

le rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ROMA CAPITALE ((OMISSIS)), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’AVVOCATURA

CAPITOLINA, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO SPORTELLI

giusta proctira in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8709/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’11/11/2014, depositata 1’11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/6/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata:

“Con sentenza n. 8709/2014, depositata in data 11 novembre 2014, la Corte di appello di Roma confermava la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda proposta da B.G., C.C., Br.Te. intesa ad ottenere il pagamento dell’incentivo di produttività, nella misura di tre ore di lavoro straordinario, per ogni giorno lavorato sin dal 27/2/2004 (per la B. e la C.) e per il periodo dal 31/3/2004 all’1/11/2006 (per la Br.). Ad avviso delle appellanti, tutte dipendenti del Comune di Roma ed inquadrate nel profilo professionale di operatore dei servizi socio-educativi (O.S.S.E.) – categoria B, ex 4^ livello secondo il nuovo sistema di classificazione del personale di cui al c.c.n.l. Comparto Enti Locali del 31/3/1999 -, le attività di pulizia svolte presso gli asili nido “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” non rientravano tra quelle proprie del detto profilo così come definite nel “mansionario” approvato con delibera della Giunta Comunale n. 358 del 3/10/1995 e confermato dalla successiva delibera di Giunta n. 358 del 7/4/2000 previo accordo con le OO.SS. concluso in data 24/2/2000. Ed infatti, a seguito della “totale attribuzione del servizio di pulizia” alla Multiservizi S.p.A., le attività di pulizia demandate agli operatori O.S.S.E. erano divenute del tutto marginali e circoscritte a quei limitati interventi nelle aule e nei bagni necessari ad assicurare, per l’intero orario scolastico, buone condizioni igieniche ed ambientali, risultando del tutto estranea alle mansioni di detti operatori la esecuzione di più incisive ed organizzate attività di pulizia, dovendosi intendere in queste ultime comprese non solo quelle di carattere straordinario, ma anche quelle necessarie, al termine ed all’inizio di ciascuna giornata, al fine di ripristinare ottimali condizioni igieniche ed ambientali nell’intero edificio (con pulizia della rampa e del piazzale di ingresso, pulizia del giardino, lavaggio dei pavimenti ed altro). La Corte territoriale, pur nella consapevolezza della pronuncia di questa Corte n. 482/2014 (che aveva respinto il ricorso proposto da Roma Capitale avverso altra sentenza della Corte capitolina che, in una vicenda analoga, aveva ritenuto fondate le pretese delle lavoratrici), evidenziava che, essendo incontestato che le attività di pulizia potessero essere richieste al personale dell’area B del c.c.n.l. comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali e che le stesse, nella specie, fossero state svolte durante il normale orario di lavoro, nessun compenso aggiuntivo era invocabile dovendo considerarsi, a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, equivalenti tutti i compiti rientranti nell’area di inquadramento.

Riteneva, inoltre, che ogni deroga alle disposizioni del c.c.n.l. doveva considerarsi nulla sia quale atto negoziale, per violazione di norme imperative, sia quale atto amministrativo, per difetto assoluto di attribuzione ex L. n. 241 del 1991, art. 21 septies.

Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso le lavoratrici affidato a due motivi.

Roma Capitale (già comune di Roma) resiste con controricorso.

Con il primo e il secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 45 e 52 nonchè dell’art. 2099 c.c. e art. 36 Cost..

Si assume che giammai potrebbe invocarsi la L. n. 241 del 1991, art. 21 septies della per sostenere che le attività non ricomprese nel mansionario non possano dare diritto al compenso aggiuntivo per essere tale determina datoriale contrastante con le previsioni pattizie in quanto, nella specie, con l’indicato mansionario vi sarebbe stata solo una redistribuzione delle mansioni al personale O.S.S.E. e non l’attribuzione di mansioni diverse. Si sostiene che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un equivoco, riguardando la domanda non già un diverso trattamento retributivo ma il riconoscimento di un “compenso” per mansioni supplementari di pulizia svolte dalle lavoratrici e non altrimenti remunerate. Si rileva che la decisione impugnata è in contrasto con i principi affermati da questa Corte secondo i quali qualora a un lavoratore dipendente venga affidato l’espletamento non solo di mansioni tipiche della qualifica rivestita ma anche di mansioni diverse non comportanti, secondo la disciplina collettiva, un inquadramento o una retribuzione superiore, può configurarsi un diritto dello stesso ad un supplemento di retribuzione ai sensi dell’art. 2099 c.c. e dell’art. 36 Cost. ove tale cumulo comporti per il lavoratore un maggiore impegno qualitativo o quantitativo rispetto a quello caratteristico della qualifica rivestita (così Cass. 13 settembre 1995, n. 9678; Cass. 19 agosto 1996, n. 7626).

I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione, sono manifestamente infondati alla luce delle recenti pronunce di questa Corte in altri giudizi, del tutto analoghi, promossi da colleghi delle odierne ricorrenti (cfr. Cass. 15 dicembre 2015, nn. 25246 e 25247) e non sussistono ragioni per discostarsi dall’orientamento ivi espresso.

Le lavoratrici incentrano le proprie pretese sul mansionario aziendale ed assumono che debba essere qualificata aggiuntiva l’attività di pulizia dello stabile e delle aree pertinenziali, pacificamente svolta durante il normale orario di lavoro, solo perchè lo stesso Comune, dopo avere affidato in appalto a terzi detta attività, si era impegnato ad esigere unicamente dal personale ausiliario in servizio gli interventi urgenti nonchè quelli indispensabili per assicurare durante l’intero tempo scuola le necessarie condizioni igieniche delle aule e dei bagni.

Di contro, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla classificazione del personale effettuata dalla contrattazione collettiva di comparto, classificazione dalla quale le ricorrenti, invero, prescindono.

Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie, prevede che il prestatore di lavoro deve essere adibito “alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”. Gli artt. 2 e 45 del decreto riservano, poi, alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio, escludendo che il datore di lavoro pubblico, nel contratto individuale, possa attribuire un trattamento diverso, anche se di miglior favore per il dipendente.

Analizzando il complesso di dette disposizioni questa Corte ha ripetutamente affermato che la disciplina tiene conto delle perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore, condizionato nella organizzazione del lavoro da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse (in tal senso Cass. 21 maggio 2009, n. 11835 e Cass. 11 maggio 2010, n. 11405). Ne ha tratto la conseguenza che, a differenza di quanto accade nell’impiego privato, il datore di lavoro pubblico, quanto alla individuazione delle mansioni esigibili da parte del lavoratore, ha solo “la possibilità di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto è regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato.

E’ conseguentemente nullo l’atto in deroga, anche in melius, alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perchè viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 septies, dovendosi escludere che la P.A. possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva” (Cass., S.U., 14 ottobre 2009, n. 21744). Parimenti consolidato è nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (nel testo anteriore alla novella recata dal D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 62, comma 1) “assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 c.c. e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione” (Cass. 5 agosto 2010, n. 18283 e Cass. 26 marzo 2014, n. 7106). Infine non è senza rilievo, ai fini che qui interessano, sottolineare che il datore di lavoro pubblico incontra precisi limiti nella determinazione del trattamento economico spettante al personale, poichè detta voce di spesa deve essere “evidente, certa e prevedibile nella evoluzione” (art. 8), con la conseguenza che il trattamento economico non può che essere quello definito dai contratti collettivi (art. 45, commi 1 e 2), la cui conclusione è assoggettata ad un rigoroso procedimento di determinazione degli oneri finanziari conseguenti (art. 47).

Per gli enti del comparto regioni ed autonomie locali il c.c.n.l. 31/3/1999 di revisione del sistema di classificazione del personale ha previsto l’articolazione dello stesso in quattro categorie, stabilendo, all’art. 3: che le categorie sono individuate dall’insieme “dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse” (comma 4); che “gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell’allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell’allegato A” (comma 6); che “tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro” (comma 2).

Quanto, poi, al trattamento economico, il c.c.n.l. 1/4/1999 ed i contratti successivi hanno riservato alla contrattazione collettiva decentrata la individuazione delle fattispecie e dei criteri per la corresponsione di compensi aggiuntivi finalizzati a “compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C” (artt. 4 lett. c e 17 lett. e del c.c.n.l. 1/4/1999). Le parti collettive, quindi, oltre a stabilire, nell’esercizio del potere delegato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, il trattamento economico fondamentale, hanno rimesso alla contrattazione decentrata di ente anche la individuazione delle ipotesi in cui le condizioni di maggiore gravosità della prestazione giustificano il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

La questione che qui viene in rilievo, relativa alla sussistenza del diritto del dipendente pubblico ad essere retribuito ex art. 36 Cost. per la prestazione aggiuntiva resa nell’ambito del normale orario di lavoro, non può prescindere dal quadro normativo e contrattuale sopra delineato nei suoi tratti essenziali. Dai principi di diritto richiamati, infatti, discende innanzitutto che il parametro di riferimento per la stessa configurabilità in astratto di una “prestazione aggiuntiva” deve essere il sistema di classificazione dettato dalla contrattazione collettiva, giacchè la mansione potrà essere considerata ulteriore rispetto a quelle che il datore di lavoro può legittimamente esigere ex D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 solo a condizione che la stessa esuli dal profilo professionale delineato in via generale dalle parti collettive. Non a caso le pronunce di questa Corte (Cass. 19 marzo 2008, n. 7387 e Cass. 3 giugno 2014, n. 12358), che hanno ammesso la astratta possibilità di riconoscere ex art. 36 Cost. una maggiorazione stipendiale al dipendente pubblico chiamato a svolgere mansioni aggiuntive, si riferivano a fattispecie nelle quali le prestazioni ulteriori pacificamente non erano ricomprese nel profilo, come delineato in un caso dalla legge nell’altro dalla contrattazione collettiva. Non è, invece, possibile porre a fondamento della pretesa il solo mansionario con il quale il datore di lavoro pubblico abbia individuato in concreto i compiti da assegnare al prestatore, poichè detta individuazione è comunque condizionata nella sua validità dal rispetto del sistema contrattuale di classificazione, che, a sua volta, costituisce l’unico parametro ex D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 per la individuazione della mansione esigibile. Va, poi, precisato che la prestazione può essere considerata aggiuntiva solo qualora la mansione assegnata esuli dal profilo professionale, non già nella diversa ipotesi in cui, a fronte di un inquadramento che comporti una pluralità di compiti, il datore di lavoro, nell’ambito del normale orario, eserciti il suo potere di determinare l’oggetto del contratto dando prevalenza all’uno o all’altro compito riconducibile alla qualifica di assunzione.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione degli indicati principi.

Ed infatti, una volta ammessa la riconducibilità al profilo professionale della attività di pulizia (le ricorrenti non hanno mai contestato che detta attività fosse esigibile da parte del datore di lavoro, sia pure nei termini indicati dal mansionario aziendale), si deve escludere che la stessa possa essere considerata aggiuntiva e, quindi, legittimare una maggiorazione della retribuzione, solo perchè prestata in un arco di tempo più esteso rispetto a quello fissato dal mansionario aziendale.

Nè varrebbe richiamare la sentenza di questa Corte n. 482 del 13 gennaio 2014 poichè in quel caso il ricorso di Roma Capitale, relativo a fattispecie analoga, è stato respinto (risultando, così, confermata la decisione della Corte territoriale favorevole alle lavoratrici) con per un difetto di autosufficienza del motivo.

Si aggiunga, poi, che perchè il prestatore possa pretendere ex art. 36 Cost. il pagamento della prestazione ritenuta aggiuntiva non è sufficiente la mera allegazione dello svolgimento di compiti ulteriori e di un criterio di calcolo per determinare il compenso di tale attività, ma è necessario fornire elementi tali che consentano di verificare la congruità del complessivo trattamento economico ricevuto rispetto al parametro di cui all’art. 36 Cost. (Cass. 3 giugno 2014, n. 12358). Infatti la Corte costituzionale ha “reiteratamente chiarito che il giudizio sulla conformità di un trattamento all’art. 36 Cost. non può essere svolto per singoli istituti, nè – può aggiungersi – giorno per giorno, ma occorre valutare l’insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza (sentenze nn. 366 e 287 del 2006, n. 470 del 2002 e n. 164 del 1994)”(Corte costituzionale 4 aprile 2012, n. 120).

Nel caso di specie, al contrario, le ricorrenti, come si desume dalla motivazione della sentenza impugnata e dalla sintesi della vicenda processuale riportata negli scritti difensivi, si sono limitate a rivendicare un compenso per la asserita prestazione aggiuntiva senza fare alcun riferimento all’ammontare complessivo della retribuzione mensile. Nessun giudizio di inadeguatezza della retribuzione per violazione dei criteri imposti dal precetto costituzionale poteva dunque essere legittimamente espresso.

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso; con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va rigettato.

5 – Il solo recente consolidarsi dell’orientamento di legittimità induce a compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

6 – La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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