Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16093 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 28/07/2020), n.16093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29664-2018 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE MATARAZZO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER

ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO,

ANTONINO SGROI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 106/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 26.3.2018, la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello proposto da R.S. ed ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la sua domanda intesa alla declaratoria d’insussistenza del proprio obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nonchè al pagamento dei relativi contributi, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che avverso tale pronuncia R.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), di interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione agli artt. 11 e 14 preleggi;

che con secondo il motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), di interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 25 e 26 (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte di merito interpretata estensivamente una norma di interpretazione autentica e ritenuto che sussista l’obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico di chi, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possa iscriversi alla propria Cassa professionale per essere contemporaneamente iscritto presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

che i motivi di ricorso tra loro connessi sono manifestamente infondati, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018, alla cui ampia motivazione si rinvia anche per l’illustrazione delle ragioni per cui non sussistono i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite);

che, essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese processuali considerati i contrasti giurisprudenziali esistenti sulla questione al momento della instaurazione del giudizio;

che, in considerazione del rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 luglio 2020

 

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