Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16093 del 28/06/2017
Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.28/06/2017), n. 16093
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3306/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.E., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE TUPINI 133,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BRAGAGLIA, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARCO ARMENTANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 45/2011 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,
depositata l’08/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
A seguito di controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di L.E., esercente la professione di medico specialista in radiologia ed oncologia, una cartella di pagamento relativa all’Irap dovuta per l’anno di imposta 2005, indicata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi ma non versata, oltre sanzioni e interessi.
Il contribuente provvedeva al pagamento dell’imposta e degli interessi ma ometteva il pagamento delle sanzioni. Proponeva ricorso chiedendo la disapplicazione delle sanzioni per la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza nella applicazione della normativa Irap.
Con sentenza del 6.10.2009 la Commissione tributaria provinciale di Torino accoglieva il ricorso.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale con sentenza del 8.6.2011.
L’Agenzia delle Entrate ricorre con unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, ed in via sistematica del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10.
L.E. resiste con controricorso. Deposita memoria con la quale allega ordinanza n. 25823 del 2016, emessa da questa Corte su caso analogo.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è infondato.
Deve essere ribadito quanto già affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 25823 del 14.12.2016, che ha deciso la causa, avente il medesimo oggetto, proposta dalla Agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo L.E. per l’anno di imposta 2004. Ai fini della disapplicazione delle sanzioni a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, deve sussistere la condizione di “incertezza oggettiva” sulla portata ed ambito applicativo della norma, correttamente individuabile nelle non univoche pronunce giurisprudenziali, che hanno anche richiesto il ripetuto intervento delle Sez. U. di questa Corte, ai fini della definizione dei requisiti necessari per la ricorrenza del presupposto impositivo della “autonoma organizzazione” in capo ai titolari di reddito professionale.
Le medesime condizioni di incertezza interpretativa nella individuazione del presupposto impositivo Irap, in relazione ai redditi da lavoro autonomo, giustificano la compensazione delle spese.
PQM
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017