Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16093 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 09/06/2021), n.16093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1268-2020 proposto da:

S.E., SA.MO., elettivamente domiciliati in ROMA,

SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO NASO, rappresentati e difesi dall’avvocato

CRISTIANO DALLA TORRE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consigli() non

partecipata dell’8/04/2021 dal Consigliere Relatore Doti. ANNALISA

DI PAOLANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Venezia, per quel che ancora rileva in questa sede, ha accolto l’appello principale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e respinto l’impugnazione incidentale di S.E. e Sa.Mo., avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva dichiarato l’illegittimità della stipulazione di contratti di lavoro a termine, reiterati per oltre 36 mesi su posti dell’organico di diritto, ed aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno, quantificato L. n. 183 del 2010, ex art. 32, in quattro mensilità, respingendo le ulteriori domande, ivi compresa quella di condanna al pagamento di differenze retributive, asseritamente maturate in corso di rapporto a termine;

2. la Corte territoriale ha ritenuto assorbente, ai fini dell’accoglimento dell’appello principale, la circostanza che gli originari ricorrenti, appartenenti al personale ATA della scuola, fossero stati stabilmente immessi in ruolo entro il settembre 2014 ed ha richiamato il principio espresso da questa Corte nella sentenza n. 22552/2016 secondo cui l’intervenuta stabilizzazione è idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, con la conseguenza che il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo in presenza di specifiche allegazioni in merito all’esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli già riparati dall’immissione in ruolo;

3. quanto alla domanda di differenze retributive, reiterata con l’appello incidentale, la Corte veneziana ha rilevato che con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado gli originari ricorrenti si erano limitati a dedurre che agli stessi spettava “la corresponsione delle retribuzioni e delle indennità tutte non godute in conseguenza dei continui contratti di lavoro a tempo determinato” e non avevano neppure menzionato la progressione stipendiale derivante dall’anzianità di servizio e il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Dir. n. 199/70/CE, sicchè andava ritenuta inammissibile, perchè tardiva, la domanda formulata solo in sede di gravame;

4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso S.E. e Sa.Mo. sulla base di quattro motivi, ai quali ha opposto difese il MIUR con tempestivo controricorso;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo del ricorso i ricorrenti denunciano “violazione e falsa ed erronea applicazione delle norme di legge in tema di diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Unite n. 5072 del 2016 in favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine cumulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratesi a far data dal 10 luglio 2001; violazione falsa ed erronea applicazione del “principio di equivalenza” e del “principio di effettività della tutela””;

1.1. contestano l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui le stabilizzazioni intervenute in forza dello scorrimento delle graduatorie, e non attraverso il cosiddetto Piano straordinario di assunzioni disposto dalla L. n. 107 del 2015, costituiscono misura adeguata a sanzionare l’abusivo ricorso ad una successione di contratti a termine e sostengono che siffatta conclusione contrasta con i principi dettati dalla Dir. n. 1999/70/CE, come interpretati dalla Corte di Giustizia, la quale, con la sentenza Mascolo, aveva rilevato l’aleatorietà della misura della stabilizzazione e la conseguente assenza di forza dissuasiva e di effettività;

2. la seconda censura addebita alla sentenza gravata la “violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c., e degli artt. 1362 e ss. c.c., per avere illegittimamente escluso il diritto al pagamento delle differenze retributive, contributive e delle indennità dovute a causa ed in conseguenza dei continui contratti a termine”;

2.1. deducono, in sintesi, i ricorrenti che il giudice del merito avrebbe dovuto valorizzare il contenuto sostanziale della richiesta e, quindi, riconoscere il diritto alla medesima progressione stipendiale di cui godono gli assunti a tempo indeterminato perchè spetta all’autorità giudiziaria la qualificazione giuridica della domanda, che andava accolta anche se nell’atto introduttivo non era stato fatto alcun richiamo all’Accordo quadro, clausola 4;

3. il terzo motivo è incentrato “sulla questione pregiudiziale Europea circa la conformità alla Dir. Europea n. 1999/70/CE dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie”;

3.1. si chiede a questa Corte di trasmettere gli atti alla Corte di Giustizia perchè si pronunci su detta questione e, in particolare, sulla violazione della clausola 5, punto 1, come interpretata nella sentenza Mascolo;

4. con il quarto motivo è dedotta la “illegittimità costituzionale dell’esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell’immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie: ai sensi dell’art. 3 Cost., (principio di eguaglianza); ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione alla Dir. Europea n. 1999/70/CE, allegato Accordo Quadro, clausola 5, punto 1 (principio di equivalenza-principio di effettività); ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione alla Carta Europea dei diritti dell’Uomo, art. 6, paragrafo 1”;

4.1. i ricorrenti rilevano che la normativa nazionale per il settore scolastico, interpretata nei termini indicati dalla Corte territoriale, contrasta con i principi costituzionali richiamati in rubrica perchè la stabilizzazione opera per il futuro e non riconosce alcuna tutela risarcitoria per il danno subito dal lavoratore in data antecedente l’immissione in ruolo;

5. il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, prospettano questioni sulle quali questa Corte si è già più volte pronunciata con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n. 10650 del 2021, Cass. n. 18344 del 2020, Cass. n. 23050 del 2020, Cass. n. 23051 del 2020) alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.;

5.1. le decisioni si pongono nel solco già tracciato da questa Corte che, con sentenze pubblicate in data 12/2/2020, un. 3472 e 3474, ha ribadito i principi già enunciati nelle sentenze n. 22553/2016 e 22556/2016, ed affermato che “nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UV nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto”;

5.2. l’elemento di novità della pronuncia sta nel fatto che essa ha confermato il precedente orientamento dopo aver esaminato i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell’8 maggio 2019, nella Causa C- 494/17 – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR contro Fabio Rossato e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti, ritenendo che essi, estensibili anche al personale ATA, non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati;

5.3. i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento espresso, condiviso dal Collegio e qui ribadito;

6. il secondo motivo è inammissibile perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e all’art. 369 c.p.c., n. 4;

6.1. il requisito imposto dal richiamato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del “fatto processuale”, perchè l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto) delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077 del 2012);

6.2. la parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perchè la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181 del 2019; Cass. n. 20924 del 2019);

6.3. i ricorrenti si sono limitati a riportare nel ricorso solo uno stralcio minimo delle conclusioni formulate nell’atto) introduttivo del giudizio di primo grado, che non consente a questa Corte di comprendere l’effettivo contenuto della domanda;

7. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo il giudice d’appello deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte;

8. le spese del giudizio di cassazione devono essere compensate fra le parti in ragione della complessità delle questioni giuridiche, solo recentemente risolte da questa Corte con pronunce intervenute in epoca successiva alla proposizione del ricorso;

9. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315 del 2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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