Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16092 del 14/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 16092 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 7186-2008 proposto da:
MARINI GIULIANA C.F. MRNGLN39H48H501Y, MIANO VITTORIO
C.F. MNIIVTR42S11E235V, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio
dell’avvocato OSTILI LAURA, rappresentati e difesi
dall’avvocato GOFFREDO MARIA BARBANTINI, giusta delega
2014

in atti;
– ricorrenti –

1445

contro

– AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA C.F. 02166380135,

Data pubblicazione: 14/07/2014

quale affidataria della Gestione Liquidatoria della
disciolta USSL N.5, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio
dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e

delega in atti;
– A.S.L. – AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI
COMO C.F. 02356740130, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio
dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LANNI ERNESTO, giusta
delega in atti;
– controricorrentl

avverso la sentenza n. 348/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 24/04/2007 r.g.n. 267/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/04/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato BARBANTINI GOFFREDO MARIA;
udito

l’Avvocato

ROMANELLI

LORENZO per

delega

ROMANELLI GUIDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per:

difende unitamente all’avvocato ERNESTO LANNI, giusta

improcedibilità, inammissibilità in subordine rigetto.

R. Gen. N. 7186/2008
Udienza 24.4.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giuliana Marini – dirigente di secondo livello (ex livello XI del C.C.N.L.
348/83) del settore farmaceutico nella disciolta U.S.L. n. 5 di Como sino al
31/12/1997 e quindi nella nuova A.S.L. della provincia di Como sino al
2/4/2002 – e Vittorio Miano – stessa qualifica ma nel settore chimico fino

corrisposta una retribuzione di posizione inferiore a quella corrisposta ad altri
dirigenti di pari livello contrattuale ed apicali in centri di responsabilità di pari
peso strutturale (nel caso di specie l’ing. Gennaro Fortino del settore
impiantistica) e ciò in conseguenza della mancata applicazione degli articoli 50
ss. del C.C.N.L. 5/12/96 del Comparto sanità – area dirigenza amministrativa,
sanitaria, tecnica e professionale 1994-1997. Il Tribunale adito accoglieva le
domande, dichiarando il diritto dei ricorrenti a percepire la retribuzione pari a
quella più alta corrisposta dalla U.S.L. n. 5 di Como – Gestione Ospedale
Sant’Anna – agli altri funzionari apicali di settori diversi e per l’effetto
condannava la Gestione liquidatoria Ospedale Sant’Anna e l’A.S.L. n. 5 di
Como a corrispondere loro le più alte retribuzioni dovute, oltre al versamento
delle differenze maturate dal 1/7/97, aumentate della più alta somma tra
rivalutazione ed interessi legali. All’esito del gravame interposto dalle due parti
soccombenti, la Corte d’appello di Milano con sentenza n. 348 del 2007
dichiarava il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. per il periodo anteriore al 30
giugno 1998 e respingeva le domande per il periodo successivo, dichiarando
compensate le spese processuali. La Corte di merito al fine di ritenere la
giurisdizione amministrativa per il periodo anteriore al 30.6.1998 argomentava
che l’atto che aveva determinato il trattamento deteriore dei ricorrenti era la
delibera n. 1600 del 15 dicembre 1997 del Commissario Straordinario della
disciolta U.S.L. di Como, con la quale erano stati rideterminati i Fondi previsti
dall’articolo 58 del CCNL da cui la retribuzione di posizione era alimentata,
differenziando quello per i ruoli amministrativo tecnico e professionale da
quello dei dirigenti sanitari non medici, di cui il provvedimento n. 116 del 5
agosto 1998,con cui il Commissario liquidatore aveva riconosciuto indennità
la Ghinoy, estensore
3

all’117/2000 — con ricorso al Tribunale di Como lamentavano essere stata loro

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Udienza 24.4.2014

diverse nonostante la parità di posizione, era meramente attuativo. Nel merito
della domanda, riteneva che la diversità di trattamento dei ricorrenti rispetto ad
altri dirigenti apicali derivava proprio dalla sperequazione nella formazione dei
Fondi che lo finanziano, che erano rigorosamente separati né era possibile il
trasferimento di risorse dall’uno all’altro, dal momento che non era stato

Per la cassazione di tale sentenza Giuliana Marini e Vittorio Miano
hanno proposto ricorso, affidato a sei motivi compendiati nei quesiti di diritto
imposti dall’art. 366 bis c.p.c. operante ratione temporis in ragione della data
di pubblicazione della sentenza gravata, illustrati anche con memoria ex art.
378 c.p.c., cui hanno resistito con distinti ma identici controricorsi l’Azienda
sanitaria locale della provincia di Como e l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. 11 primo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione e falsa
applicazione di norme di legge ed il quesito di diritto che viene formulato è il
seguente: “Ai sensi dell’articolo 26 comma 2 quinquies II periodo del D.lgs.
29/93, ora art. 26 comma II secondo periodo del algs. 165/2001, a parità di
struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle posizioni
dirigenziali ricoperte dai dirigenti di più elevato livello del ruolo sanitario deve
essere riconosciuta la stessa valenza economica degli incarichi affidati ai
dirigenti di più elevato livello dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo”?
2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di
contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ed il quesito è il seguente: “Ai
sensi degli artt. 5, 6 e 50, comma 3, ultimo periodo, del C.C.N.L. 5/12/1996
dell’Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del
comparto sanità, le risorse di cui agli articoli 58 commi 2 e 3, 58 comma 4, 60
e 61 del medesimo C.C.N.L. possono essere spostate da un fondo ad un altro di
quelli citati, al fine di dare attuazione alla regola per la quale a parità di
struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle posizioni è
attribuita la stessa valenza economica?”.
Paola hinoy,

estensore

4

raggiunto l’accordo sindacale che allo scopo sarebbe stato necessario.

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3. 11 terzo motivo di ricorso, che parimenti concerne la violazione e falsa
applicazione di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, viene riassunto
nel seguente quesito: ” Ai sensi degli articoli 4 comma 5,40 comma 6,50
comma 5,51 comma 2,52 comma 4 lettera C) del C.C.N.L. 8/6/2000 dell’Area
della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Comparto

essere spostate da un fondo ad un altro di quelli citati, al fine di dare attuazione
alla regola per la quale a parità di graduazione delle funzioni la retribuzione di
posizione deve essere identica?”
4. Il quarto motivo di ricorso, che ha ad oggetto violazione e falsa
applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di
lavoro, viene riassunto nel seguente quesito:” Ai sensi dell’articolo 40 commi 3
e 4 del D.Igs. 165/2001, il datore di lavoro pubblico deve rispettare e dare
applicazione in sede decentrata al disposto di cui all’articolo 40, comma 6
secondo periodo, del C.C.N.L. 1998-2001 dell’Area della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale “la
retribuzione di posizione dei dirigenti a parità di graduazione delle funzioni
deve essere identica” ed al disposto di cui all’articolo 50, comma 3, secondo
periodo C.C.N.L. 1994-1997 Area della dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica ed amministrativa del Comparto sanità pubblica “a parità di struttura
organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle posizioni è attribuita la
stessa valenza economica”?”
5. Con il quinto motivo di ricorso si addebita alla Corte d’appello il vizio
di motivazione nel quale sarebbe incorsa nel non avere tenuto conto del fatto
che l’Azienda sanitaria avrebbe dovuto perseguire l’obiettivo della parità di
trattamento tra i dirigenti, distribuendo diversamente le risorse del Fondo per la
retribuzione di posizione.
6. Il sesto motivo di ricorso ha ad oggetto il vizio di motivazione laddove
la Corte d’appello ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario
per il periodo anteriore al 30 giugno 1998. I ricorrenti sostengono che al fine di
determinare la giurisdizione occorre avere riguardo al momento in cui la
Paola Ghinoy, estensore
5

sanità, le risorse di cui agli articoli 50,51 e 52 del medesimo C.C.N.L. possono

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controversia può manifestarsi, il che nel caso è avvenuto in data 21/10/98
quando, con deliberazioni n. 153 e 155, sono stati indicati gli importi della
retribuzione di posizione spettanti ai ricorrenti e all’ingegner Fortino ed essi
hanno avuto contezza della disparità di trattamento.
7. I primi cinque motivi, che vanno trattati unitariamente in quanto

Si chiede in sostanza di valutare se la retribuzione di posizione dei
dirigenti amministrativi del ruolo sanitario non medico (farmacisti, dott.ssa
Marini e chimici dott. Miano) possa essere differente da quella dei dirigenti
amministrativi del ruolo professionale tecnico ed amministrativo (in specie,
dell’ ing. Fortino),
Il C.C.N.L. del 5/12/1996 per l’Area dirigenziale sanitaria professionale
tecnica ed amministrativa del Comparto sanità pubblica, richiamato dai
ricorrenti in quanto operante ratione temporis, dopo aver delineato all’articolo
1 un’unica qualifica dirigenziale per i ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo ed una categoria dirigenziale articolata su due livelli per il
ruolo sanitario non medico, ha previsto all’articolo 39 la struttura della
retribuzione dei dirigenti, articolandola in stipendio tabellare ed in altri sette
elementi retributivi integrativi, tra i quali vi è la retribuzione di posizione. Essa
costituisce quindi una voce retributiva aggiuntiva che si affianca alla
retribuzione tabellare e che varia, secondo le funzioni ricoperte e le
responsabilità connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna
amministrazione ed ai parametri previsti dalla contrattazione collettiva.
La disciplina è articolata ed è dettata dagli artt. 50 ss. dello stesso CCNL.
L’articolo 50, rubricato “Graduazione delle funzioni dei Dirigenti ai fini della
determinazione della retribuzione di posizione”, individua i criteri per la
graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico
di posizione, secondo la previsione dell’articolo 24 dell’allora vigente D.Igs.
29/1993. Il comma 3 prevede poi che “Le aziende ed enti, in base alle
risultanze della graduazione di cui al comma precedente, attribuiscono ad ogni
posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un valore
Paol
9Ghinoy,

estensore

r

6

connessi sotto il profilo logico e giuridico, sono infondati.

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Udienza 24.4.2014

economico secondo i parametri di riferimento di cui agli artt. 54 e 55 previa
informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 10 e 11, seguita, su
richiesta da un incontro. A parità di struttura organizzativa e corrispondenza
delle funzioni, alle posizioni è attribuita la stessa valenza economica”.
Il comma 5 aggiunge che “Alla retribuzione della posizione, sulla base

“Fondo per la retribuzione di posizione” – costituito presso ogni azienda o ente
al fine di assegnare ai Dirigenti un trattamento economico correlato alle
funzioni dell’incarico attribuito ed alle connesse responsabilità – e finanziato
con le modalità di cui all’art. 58″.
L’ art. 53 disciplina la struttura, la composizione e le finalità della
retribuzione di posizione, scomponendola in una componente fissa (ricavabile
dalle quote dell’indennità previste dagli articoli 44 e 45 D.P.R. n. 384/1990,
residue dopo la ristrutturazione degli stipendi tabellari) ed in una componente
variabile, determinata in sede aziendale sulla base della graduazione delle
funzioni operata ai sensi degli articoli 54 e 55. Il comma 8 prevede che dal 1
dicembre 1995 e fino al conferimento degli incarichi cui ai citati articoli 54 e
55, la retribuzione di posizione è individuata per le due componenti fissa e
variabile nella tabella allegato n. 2 allo stesso contratto. In tale tabella gli
importi della retribuzione di posizione, sia nella parte fissa che nella parte
variabile, vengono differenziati tra ruolo sanitario (di primo e secondo livello),
ruolo amministrativo e ruolo tecnico professionale, con importi superiori per
tali due ruoli rispetto a quello sanitario.
L’ art. 54 quantifica la retribuzione di posizione per i dirigenti cui sia
affidata la direzione di struttura tra importi minimi e massimi, disponendo che
essa sia determinata in relazione ai criteri e parametri definiti dall’articolo 50 e
nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui agli articoli 58 e 59. L’art. 58
prevede poi che il finanziamento della retribuzione di posizione per i dirigenti
si provveda mediante l’utilizzo dei fondi che vengono separatamente
disciplinati al comma 2 per i ruoli professionale, tecnico ed amministrativo e al
comma 4 per il ruolo sanitario.
Pao Ghinoy, estensore

1
A:

7

dei criteri e parametri stabiliti dal presente articolo, si provvede mediante il

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7.1. Dalle disposizioni trascritte si ricava che la pari valenza attribuita a
fini retributivi alle posizioni dei dirigenti dall’ art. 54 comma 5, valorizzata dai
ricorrenti, opera nell’ambito della valutazione del “peso” delle singole
posizioni, che deriva non solo dalla struttura organizzativa di appartenenza, ma
altresì dalla natura delle funzioni espletate. La previsione non è in contrasto

l’art.26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs n.29 del 1993, modificati prima
dall’art.14 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall’art.45, commal5 del d.lgs n.80
del 1998), che prevede al comma 2 ultimo inciso che “E’ assicurata la
corrispondenza di funzioni, a parita’ di struttura organizzativa, dei dirigenti di
piu’ elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo
livello del ruolo sanitario”, ma che non impone l’equiparazione della
retribuzione accessoria.
7.2. Nel caso in esame, il ruolo di appartenenza dei ricorrenti da un lato e
dell’ingegner Fortino dall’altro (indicato come parametro di riferimento dai
ricorrenti stessi) erano diversi e diverse erano le rispettive competenze, per cui
il fatto che alle posizioni sia stato assegnato un “peso” diverso ai fini del
trattamento accessorio trova una sua giustificazione. Il che peraltro — come
sopra rilevato – era stato già fatto con le quantificazioni differenziate operate
nella tabella allegata al CCNL del 1996.
In tal senso, il fatto che i fondi da cui attingere le retribuzioni di
posizione per ruoli tecnico professionale e sanitario siano differenti e ciò
determini una differenza di queste ultime non dà luogo di per sé ad
un’ingiustificata disparità di trattamento, né richiede un intervento correttivo
da parte della A.S.L., rispondendo ad una valutazione di adeguatezza operata in
sede sindacale.
In senso conforme si è pronunciata questa Corte nella sentenza n. 2459
del 2011, laddove ha affermato che non viola il principio di parità di
trattamento retributivo sancito dall’art. 45, secondo comma, d.lgs. n. 165 del
2001 la previsione contrattuale secondo la quale la retribuzione di posizione e
la retribuzione di risultato del dirigente amministrativo di distretto sanitario,
Paola Ghinoy,

estensore

8

con l’articolo 26 comma 2 ultimo periodo del D.Igs. 165/2001 (che riprende

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direttore amministrativo di presidio ospedaliero, siano inferiori a quelle
previste per il dirigente medico sanitario appartenente alla stessa area.
7.3. Occorre, sul punto, ribadire che il principio di parità di trattamento
nell’ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito dall’art.45, comma secondo,
del D.Lgs. n. 165 del 2001, va inteso quale divieto di trattamenti individuali

quindi, si pone come obbligo per il datore pubblico di conformarsi alle
previsione della contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per
giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede (Sez. L,
Sentenza n. 1037 del 20/01/2014, conf. Sez. L, Sentenza n. 26140 del
21/11/2013, Sez. L, Sentenza n. 472 del 13/01/2014).
Nel giudizio di comparazione del valore di una posizione lavorativa
rispetto ad un’altra la contrattazione collettiva può quindi legittimamente
valutare, oltre che la consistenza obiettiva delle mansioni svolte, anche altri
elementi, tra i quali può rientrare la competenza professionale concretamente
posseduta ed il settore di intervento nell’ambito della struttura di appartenenza,
ritenuto indice di maggiore complessità.
8. Il sesto motivo di ricorso ha oggetto il capo della sentenza della Corte
d’appello che ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il
periodo anteriore al 30 giugno 1998.
Inquadrato come vizio di motivazione, il motivo tuttavia attiene al riparto
di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo e pertanto ricade nella
previsione dell’art. 360 c.1 n. 1) c.p.c.. Esso quindi avrebbe richiesto ai sensi
dell’art. 366 bis c.p.c. – operante ratione temporis – l’enunciazione del quesito
che individuasse la discrasia tra la “ratio decidendi” della sentenza impugnata
e il principio di diritto da porre a fondamento della decisione invocata.
Occorre poi aggiungere che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso
per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre
fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina
l’inammissibilità del ricorso, purché dall’articolazione del motivo sia
chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
Paola hinoy, estensore
i
-.–

9

migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, e,

R. Gen. N. 7186/2008
Udienza 24.4.2014

4036 del 20/02/2014, Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013). Nel caso,
invece, 1′ inquadramento del vizio denunciato viola i principi di tassatività e di
specificità imposti dall’art. 366 c. 1 n. 4 c.p.c, considerato che l’operata
qualificazione impedisce di comprendere quale sia il tipo di vaglio richiesto a
questa Corte di Cassazione, nonché il tipo di pronuncia richiesta, anche in

prevista dall’art. 374 c. 1 c.p.c.„ Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8585 del 29/05/2012.
9. Il ricorso conclusivamente dev’essere rigettato, con condanna dei
soccombenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000,00 per
compensi professionali ed € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge, per
ciascuna delle resistenti.
Così deciso in Roma, il 24.4.2014

relazione all’attribuzione alle Sezioni Unite delle questioni di giurisdizione

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