Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16092 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 09/06/2021), n.16092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DI PAOLOANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34812-2019 proposto da:

P.M.G., domiciliata ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SELLITTI RAFFAELE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI

ALFREDO, rappresentata COLETTA ELEONORA difesa dall’avvocato

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 190/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONR DISTACCATA di TARANTO, depositata il 29/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI

PAOLANTONIO ANNALISA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Lecce ha respinto l’appello di P.M.G. avverso la sentenza del ‘Tribunale di Taranto che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, volto ad ottenere il riconoscimento della qualifica superiore di operatore tecnico di laboratorio e la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive, rivendicate sul presupposto dell’avvenuto svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria C del CCNL 1999 per il personale del comparto sanità;

2. la Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato che l’appellante non aveva dimostrato di avere svolto le mansioni superiori nella loro pienezza ed ha rilevato che dalle deposizioni dei testi escussi non era emersa la prova di attività rese in autonomia, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti e con eventuale coordinamento e controllo di altri operatori;

3. per la cassazione della sentenza P.M.G. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata:

5. la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento alla prova testimoniale ed alle dichiarazioni del teste Dott. D.L.M…. violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità del 7/4/1999 rapportata alle mansioni svolte dalla ricorrente, in violazione dell’art. 36 Cost.”;

la ricorrente premette di avere compiutamente descritto nell’atto introduttivo le mansioni espletate e, richiamata la deposizione del teste D.L., il quale aveva confermato le circostanze dedotte nel capitolo, sostiene che era emersa dall’istruttoria la prova dello svolgimento di attività riconducibile al profilo professionale di operatore tecnico di laboratorio;

aggiunge che anche la produzione documentale attestava lo svolgimento delle mansioni superiori e, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere il diritto della lavoratrice a percepire la retribuzione proporzionata alla qualità e quantità della prestazione;

2. la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, addebita alla sentenza gravata la violazione del c.c.n.l. 7/4/1999 per il personale del comparto sanità nonchè l’omesso esame della nota del 25/2/2000 sottoscritta dalla don. Maria Tesoro, con la quale era stato dato atto dello svolgimento, con carattere di prevalenza e continuità, delle mansioni di operatore tecnico presso il laboratorio di elettroencefalogramma del Polo riabilitativo centrale;

la ricorrente sottolinea che ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori era sufficiente l’avere svolto i compiti riferiti dai testi, fra i quali rientrava l’anamnesi socio sanitaria, ed aggiunge che ella curava da sola l’intera attività tecnica del laboratorio, al quale non erano assegnati altri addetti, sicchè il diritto alle differenze retributive non poteva essere escluso per il solo fatto che l’attività non implicasse il coordinamento di altro personale;

3. le censure, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono inammissibili perchè, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge e di falsa applicazione del CONI, di comparto, mirano ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito e si risolvono in un’inammissibile critica del ragionamento decisorio seguito dalla Corte territoriale quanto agli accertamenti di fatto, sollecitandone la revisione, non consentita in sede di legittimità;

3.1. occorre richiamare l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è, dunque, segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra le più recenti Cass. n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017);

3.2. è stato altresì affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che nella deduzione del vizio di violazione di legge o di disposizioni di contratto collettivo è onere del ricorrente indicare non solo le norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, svolgere specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n. 17570/2020; Cass. n. 16700/2020);

3.3. la ricorrente, pur deducendo la violazione della declaratoria contrattuale dei profili professionali di cui al CCNL 7/4/1999 per il personale del comparto sanità, non censura il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto di dovere individuare nell’autonomia e nell’assunzione di responsabilità gli elementi caratterizzanti la professionalità del dipendente inquadrato nell’area C, ed anche nella memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c. svolge considerazioni tutte volte a prospettare una diversa valutazione della prova documentale e delle dichiarazioni testimoniali, rispetto a quella espressa dal giudice del merito;

3.4. nè la censura può essere ritenuta ammissibile solo perchè in rubrica si richiamano gli art. 115 e 116 c.p.c.;

nel giudizio di legittimità una censura relativa alla violazione e falsa applicazione delle norme processuali sopra indicate non può essere formulata per lamentare un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, perchè l’error in procedendo può essere ravvisato solo qualora il ricorrente alleghi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o che il giudice abbia disatteso delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 27000/2016);

4. è inammissibile anche la denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, innanzitutto perchè ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dopo l’entrata in vigore del n. 83/2012 (11 settembre 2012) si applica l’art. 348-ter c.p.c., comma 5 e, pertanto il ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. fra le tante Cass. n. 20994/2019 e Cass. n. 26774/2016);

4.1. si aggiunga che le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 34476/2019, rinviando a Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. S.U. n. 9558/2018, Cass. S.U. n. 33679/2018, hanno ribadito che:

a) il D.L. n. 83 del 2012, nel modificare l’art. 360 c.p.c., n. 5, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo;

b) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

c) neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma;

4.2. alla luce dei richiamati principi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè nessun omesso esame di fatto storico decisivo è addebitabile alla Corte territoriale, che ha apprezzato le prove offerte dalle parti ritenendole non sufficienti per dimostrare l’asserito svolgimento delle mansioni superiori;

5. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo;

6. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA