Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16091 del 28/06/2017
Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.28/06/2017), n. 16091
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19457-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
VOYAGE PROMOTION SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI
PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA CODEMO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 39/2010 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,
depositata il 28/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/04/2017 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
In data 24.6.2006 la società Voyage Promotion srl presentava istanza di rimborso della eccedenza Iva versata per l’anno di imposta 2005, pari ad Euro 80.000. In data 14.1.2006 l’Agenzia delle Entrate notificava diniego espresso di rimborso in quanto la sede operativa della società risultava inesistente.
Contro il provvedimento di diniego la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Treviso che lo accoglieva con sentenza n. del 19.7.2007.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale con sentenza del 28.5.2010.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre denunciando, con un motivo unitario, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35.
La società resiste con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perchè censurano aspetti della motivazione estranei alla ratio decidendi.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso sul rilievo che la documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente dimostrava l’esistenza del credito di imposta, e che la società richiedente era stata operativa sino al 31.8.2006. La sentenza di secondo grado ha sostanzialmente confermato l’impianto argomentativo del giudice di primo grado.
Il motivo di ricorso censura profili della motivazione estranei alla ratio decidendi. E’ priva di rilevanza, rispetto alle ragioni del rigetto dell’appello, la dedotta contraddittorietà logica della affermazione della Commissione tributaria regionale secondo cui gli accessi compiuti dall’Ufficio presso la sede della società potevano aver dato esito negativo per “momentanea non coincidenza con l’orario di apertura del capannone o per assenza dovuta alle operazioni di smobilizzo” (considerato che gli accessi erano avvenuti, secondo l’Agenzia delle Entrate, in data successiva alla cessazione della attività intervenuta il 31.8.2006). Ugualmente la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35, per omessa comunicazione della variazione della sede può giustificare l’irrogazione di una sanzione, ma è irrilevante rispetto al tema oggetto di giudizio, attinente alla esistenza del credito Iva maturato nel precedente anno di imposta 2005.
Spese regolate come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese in favore della ricorrente, liquidate in euro tremilacinquecento oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017