Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16091 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16091 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 24234-2008 proposto da:
FRESCOGEL S.R.L. in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliata in ROMA, VIALE DEI QUATTRO
VENTI 150, presso lo studio dell’avvocato MAGRI
GIANCARLO, rappresentata e difesa dall’avvocato
BENVENUTO MAURIZIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

594

GUALTIERI ROSAMARIA GLTRMR50C541496J, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo
studio

dell’avvocato

DI

ME0 STEFANO,

che

la

Data pubblicazione: 26/06/2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONAZZI
GIULIO CESARE, giusta delega in atti;
– controricorrente non chè contro

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI S.P.A., DIPINTO

– intimati –

Nonché da:
SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17/A, presso lo
studio dell’avvocato INCANNO’ GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARINO
CORRADO, DEL BORRELLO ANGELO, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

GUALTIERI

ROSAMARIA

GLTRMR50C541496J,

FRESCOGEL

S.R.L., DIPINTO ANTONIO;
– intimati –

nonchè da:
GUALTIERI ROSAMARIA GLTRMR50C541496J, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo
studio dell’avvocato DI NEO STEFANO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONAZZI
GIULIO CESARE, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

ANTONIO;

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI, FRESCOGEL S.R.L.,
DIPINTO ANTONIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 302/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/02/2013 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato DI ME0 STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento del primo motivo del ricorso
FRESCOGEL S.R.L., assorbiti gli altri.

di BOLOGNA, depositata il 11/10/2007 R.G.N. 472/2004;

Con la domanda di cui al ricorso di primo grado Rosamaria Gualtieri ha convenuto
in giudizio Antonio Dipinto e la datrice di lavoro Frescogel s.r.l. chiedendo
accertarsi la responsabilità del primo quale Direttore dello Stabilimento e
Responsabile di Produzione e della Sicurezza presso il quale era addetta, nella
causazione dell’infortunio sul lavoro occorsole in data 6.10.1997 e la condanna in
solido dei convenuti, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., al risarcimento dei danni
patrimoniale, biologico e morale patiti a seguito dell’infortunio . I convenuti hanno
chiesto ed ottenuto la chiamata in causa della Società Reale Mutua Assicurazioni
s.p.a. per essere dalla stessa garantiti in forza della polizza per la responsabilità civile
verso i dipendenti stipulata dalla Frescogel s.r.l. . Il giudice di primo grado, accertata
l’ascrivibilità dell’infortunio alla responsabilità esclusiva di Antonio Dipinto, con
conseguente responsabilità ai sensi dell’art. art. 2049 cod. civ. .della Frescogel s.r.1.,
ha dichiarato le parti convenute tenute in solido e per loro nei limiti del massimale ,
la società chiamata in causa a manleva, a corrispondere alla ricorrente, a titolo di
risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, £ 405.647.500 , del
danno morale £ 202.823.750 del danno all’attività di casalinga, £ 74.000.0000 , del
danno all’attività di sarta £ 322.000.000 ; dato atto che la società chiamata in causa
aveva versato alla ricorrente € 413.165, 52 a titolo risarcitorio ha condannato la
medesima , per parti convenute, ad immediatamente corrispondere alla ricorrente
l’eventuale eccedenza tra quanto affermato dovuto e quanto già corrisposto ,
eccedenza da maggiorarsi di interessi legali dal 11.7.2002 al saldo.
Avverso la decisione ha proposto appello la originaria ricorrente chiedendo
l’integrale accoglimento della domanda ; si è costituita la Reale Mutua
Assicurazione s.p.a. che ha proposto appello incidentale ; si è costituita la Frescogel
s.r.l. proponendo anch’essa appello incidentale Il Dipinto è rimasto contumace.
La Corte di appello di Bologna ha dichiarato parzialmente inammissibili gli appelli
incidentali proposti dalla Frescogel s.r.l. e dalla Società Reale Mutua Assicurazione
s.p.a.; in parziale accoglimento della appello principale ha rideterminato il danno
biologico in € 300.000,00 e il danno morale in € 150.000,00 ; ha accolto l’appello
incidentale della Società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. nella parte relativa alla
determinazione della rivalsa in favore dell’assicurato Frescogel s.r.l. entro i limiti
omnicomprensivi del massimale . Ha condannato in solido i convenuti Dipinto
Antonio e Frescogel s.r.1.. , al risarcimento dei danni come liquidati in favore di
Gualtieri Rosamaria e dichiarato la Società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. tenuta
a manlevare l’assicurata Frescogel s.r.l. nei limiti suindicati . Ha rigettato nel resto le
impugnazioni.
La Corte territoriale ha motivato la statuizione di parziale inammissibilità degli
appelli incidentali sul rilievo che trattandosi di impugnazioni incidentali tardive, le
stesse erano ammissibili solo nella parte in cui investivano il capo di sentenza già
oggetto di impugnazione principale ma non anche nella parte in cui chiedevano la
riforma di una statuizione non investita dall’appello principale.
1

Svolgimento del processo

.

2

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la Frescogel s.r.l. sulla base di
due motivi.
Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione e falsa
applicazione degli artt. 334 e 436 cod. proc. civ. nonché, ai sensi dell’art. 360,
comma primo n. 5 cod. proc. civ. , la insufficiente e contraddittoria motivazione in
ordine a fatti controversi e decisivi per il giudizio. Ha censurato la decisione per
avere ritenuto preclusa all’appello incidentale tardivo la possibilità di investire capi
della sentenza autonomi rispetto a quello investito con l’appello principale
Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 5
cod. proc. civ., la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla
determinazione delle maggiori somme riconosciute alla Gualtieri a titolo di danno
biologico e di danno morale e la violazione del criterio di liquidazione equitativa in
relazione agli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e agli artt. 1226 , 2056 e 2059 cod. civ.
Rosamaria Gualtieri ha depositato controricorso con il quale ha eccepito la
inammissibilità del ricorso della Frescogesl s.r.l. per mancanza del requisito di cui
all’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. costituito dalla esposizione sommaria dei fatti di
causa e comunque la inammissibilità e infondatezza nel merito dei motivi di ricorso
La Società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. ha depositato controricorso con
impugnazione incidentale che ha qualificato “adesiva”. Premesso di aderire in parte
ai motivi di ricorso della Frescogel s.r.1., la società assicuratrice ha formulato a sua
volta tre motivi di ricorso . Con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 334 e 436
cod. proc. civ. per avere il giudice del gravame ritenuto precluso all’appello
incidentale tardivo la possibilità di investire capi della decisione autonomi rispetto a
quello oggetto dell’appello principale . Con il secondo ha dedotto la illogicità e
carenza di motivazione con riferimento al fatto decisivo rappresentato dal danno
riconosciuto alla Gualtieri per il mancato guadagno derivante dall’attività di casalinga
e dall’attività di sarta. Con il terzo motivo di ricorso ha dedotto violazione e falsa
applicazione degli artt. 2043 , 2056, e 1226 cod. civ. . Ha censurato la decisione per
avere liquidato somme a titolo di danno patrimoniale, in assenza di prova delle spese
conseguenti alla perdita di capacità lavorativa di casalinga e del mancato guadagno
nel periodo di inabilità temporanea.
Avverso il controricorso con ricorso incidentale della società Mutua Assicurazioni
Rosamaria Gualtieri, ha depositato controricorso con impugnazione incidentale .Ha
preliminarmente eccepito la tardività del controricorso con ricorso incidentale della
Società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., notificato oltre il prescritto termine annuale
decorrente dal deposito della sentenza , nonché la inammissibilità dello stesso ai sensi
dell’art. 366 cod. proc. civ., per mancanza del requisito della esposizione sommaria
del fatto ; ha inoltre eccepito la inammissibilità del primo motivo di ricorso per
mancata formulazione del quesito e per difetto di autosufficienza e ne ha sostenuto,
comunque, la infondatezza nel merito; ha eccepito la inammissibilità del secondo e
terzo motivo del ricorso incidentale per essere preclusa, al chiamato in garanzia
impropria la impugnazione di capi della sentenza, non attinenti al rapporto di
garanzia, diversi da quelli investiti dall’impugnazione del chiamante .Ha ia riguardo,

Motivi della decisione
Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi principali e incidentali.
E’ infondata la preliminare eccezione della Gualtieri di inammissibilità del ricorso
per mancata esposizione sommaria del fatto prescritta dall’art. 366, comma primo n.
3 cod. proc. civ. , in quanto il ricorso contiene la compiuta ricostruzione della
vicenda processuale e della posizione in essa assunta dalle parti del giudizio dei
relativi atti difensivi e delle conclusioni dalle stesse spiegate.
Il primo motivo di ricorso della Fllycogel s.r.l. risulta fondato alla luce del consolidato
orientamento di questa Corte,a1 quale si ritiene di dare continuità espresso a partire da
Cass. S.U. n. 4640/89 e da allora non più modificato. Detta pronuncia, innovando
rispetto al più risalente indirizzo di segno contrario, ebbe ad affermare che l’art. 334
c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata
ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione
incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della
propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in
situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo
comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con
riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a
quello investito dall’impugnazione principale (cfr. e pluribus e tra le più recenti, Cass.
nn. 6470/2012, 15483/08, 2126/06 e 3717/03).
Consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso. Il secondo motivo di ricorso
proposto dalla società con il quale è investita la statuizione di condanna a specifiche
voci di danno risulta assorbito dalla cassazione della sentenza in relazione al primo
3

rilevato che il ricorso per cassazione della Frescogel s.r.l. aveva avuto ad oggetto ,
oltre che la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale tardivo,
esclusivamente i capi di condanna al risarcimento del danno biologico e morale
laddove la società assicuratrice aveva investito con la propria impugnazione le vocidiverse- di danno liquidate per il pregiudizio scaturito in relazione all’attività di
casalinga ed all’attività di sarta.
Ha proposto ricorso incidentale deducendo la violazione e falsa applicazione degli
artt. 106, 333 e 334 cod. proc. civ.,per avere la Corte territoriale ritenuto (
(parzialmente) ammissibile la impugnazione della società assicuratrice ” per la
disamina del quantum posto in discussione dall’appellante principale”. Invero
nell’appello incidentale la società assicuratrice aveva investito la statuizione di
condanna al danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa di casalinga e
di sarta, statuizione — assume- non oggetto di gravame da parte della Frescogel s.r.1.,
ha ribadito infatti la preclusione alla autonoma impugnazione di detti capi scaturente
dalla veste di interventore adesivo dipendente del terzo chiamato.
Ha eccepito la inammissibilità e comunque infondatezza nel merito del secondo e
terzo motivo di ricorso.
L’intimato Antonio Dipinto non ha svolto attività difensiva.
Rosaria Gualtieri ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. .

4

motivo. Invero l’appello incidentale della Frescogel s.r.l. per la parte dichiarata
inammissibile dalla Corte territoriale, con statuizione cassata da questo giudice di
legittimità ,aveva ad oggetto la fondatezza nell’an della pretesa della lavoratrice il cui
accoglimento in sede di riassunzione è destinato a travolgere la condanna al quantum.
In merito al controricorso con ricorso incidentale proposto dalla Società Reale Mutua
di Assicurazione s.p.a. occorre muovere dal rilievo che esso è volto ad ottenere la
cassazione della sentenza per ragioni in parte coincidenti con quelle del ricorrente
principale e comunque non in contrasto con quelle già fatte valere con il ricorso
principale, essendo proposto a tutela di un interesse della parte che sorge non per
effetto dell’impugnazione altrui, ma in conseguenza della emanazione della sentenza.
Pertanto trova applicazione il principio affermato da gran parte della giurisprudenza
di legittimità ( Cass. n. 1610 del 1008, n. 10367 del 2004, n. 11031 del 2003) secondo
il quale nascendo l’interesse ad impugnare dalla sentenza medesima e non dal ricorso
principale l’impugnazione incidentale non può essere proposta nel termine previsto
dall’art. 334 cod. proc. civ.
per l’impugnazione incidentale tardiva trovando
applicazione i termini ordinari di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. .
Nel caso di specie come eccepito dalla controricorrente Gualtieri il ricorso incidentale
della società assicuratrice risulta tardivo atteso che la sentenza impugnata è stata
depositata in data 11.10.2007 ed il controricorso con ricorso incidentale della Reale
Mutua Assicurazioni è stato notificato alla Gualtieri in data 24.11.2008 e comunque
consegnato agli ufficiali giudiziari in data 15.11.2008 e quindi decorso il termine
annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ. . Per completezza può soggiungersi che il
ricorso incidentale della Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., oltre ad essere tardivo
presenta ulteriori profili di inammissibilità . Invero con riferimento al primo motivo
di ricorso si rileva che manca del tutto il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis
cod. proc. civ.
applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame . Con
riferimento al secondo _motivo si rileva analogamente che manca “la chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della
motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” .richiesta dall’art. 366 bis
cod. proc. civ., in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma primo n. 5 cod.
proc. civ. , dovendosi evidenziare che la conclusione a mezzo di apposito momento
di sintesi si richiede anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia
rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che sottende la
disposizione indicata, associata alle esigenze defiattive del filtro di accesso alla S.C.,
la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo
quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito. ( Cass. n. 24 255 del 2019,
) . Infine con riferimento al terzo motivo con il quale è denunziata la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1226 cod. civ. si rileva la inadeguata
formulazione del quesito di diritto esposto nei seguenti termini :” dica la Corte di
Cassazione se possano liquidarsi somme a titolo di danno patrimoniale e,
conseguentemente , se risultino violati gli artt. 2043 c.c., 2056c.c. e 1226 cc qualora
non vi sia la prova delle spese sostenute per sopperire alla asserita ma non provata
perdita della capacità lavorativa di casalinga e si riconoscano somme per mancato

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi: accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il
secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale della Società Reale Mutua
Assicurazioni spa , assorbito il ricorso incidentale di Rosamaria Gualtieri. Cassa la
sentenza impignata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del
presente giudizio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

5

guadagno nel periodo di inabilità temporanea in assenza di idonea documentazione
fiscale ed in riferimento ad un’attività lavorativa irregolare, cvollaterale a quella
regolarmente svolta “.
Questo giudice di legittimità ha chiarito che la funzione propria del quesito di diritto
è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso
come sintesi logico – giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto
asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione
del ricorrente, la regola da applicare, con la conseguenza che la mancanza anche di
una sola delle due suddette indicazioni rende il motivo inammissibile e dovendo
altresì ritenersi inammissibile il motivo di diritto che si limiti a chiedere alla Corte
puramente e semplicemente se vi sia stata o meno violazione di una determinata
disposizione di legge, posto che la norma impone al ricorrente di indicare nel quesito
l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v.
Cass. n. 714 del 2011, n. 8643 del 2009, nonché S.U. n. 7433 del 2009, n. 24339 del
2008 ). E’ stato poi precisato che il quesito di diritto deve essere conferente rispetto
al “decisum” e poter circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un
accoglimento o di un rigetto del quesito medesimo ( v. Cass. n. 17064 del 2008);
esso, inoltre, non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato
nella fattispecie concreta, (v., tra le altre, Cass. n. 3530 del 2012 ) e non può essere
formulato in modo da involgere una “quaestio facti” ( v. S.U. n, 23860 del 2008).
Parte ricorrente non ha rispettato tali prescrizioni,I1 quesito infatti non è svolto in
modo da esprimere la sintesi logico- giuridica della questione rispetto alla quale si
deduce la violazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; è omessa
infatti ogni indicazione dell’errore di diritto nel quale sarebbe incorso il giudice e
quale, secondo la prospettazione del ricorrente sarebbe la regula iuris in concreto
applicabile.
E’ poi da evidenziare che il quesito oltre a non contenere la sintesi prescritta,è
formulato in termini del tutto generici tali da non esprimere alcuna specifica
rilevanza in relazione alla concreta fattispecie.
La inammissibilità del ricorso incidentale proposto dalla società assicuratrice assorbe
il motivo di ricorso proposto da Rosamaria Gualtieri . In conclusione la sentenza
deve essere cassata in relazione all’accoglimento del primo motivo del ricorso
principale e rimessa anche per le spese del presente giudizio alla Corte di appello di
Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma in data 8 maggio 2013 all’esito di riconvocazione della camera
di consiglio del 15 febbraio 2013 .

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