Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16091 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 22/07/2011), n.16091

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23710-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO L.L.;

– intimato –

sul ricorso 28662-2006 proposto da:

FALLIMENTO L.L. in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo

studio dell’avvocato SASSANI BRUNO NICOLA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DI LORETO EDOARDO, giusta delega a

margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 31/2005 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 07/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DIEGO GIORDANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo

del ricorso principale e incidentale, rigetto ricorso principale e

incidentale per gli altri motivi.

Fatto

L.L. chiedeva la revocazione della sentenza della CTR dell’Aquila n. 685/04 allegando che la decisione era fondata su di una copia della dichiarazione dei redditi 1996, prodotta dall’Ufficio all’udienza del 26.04.2006, che non era da lui sottoscritta e che egli non aveva mai presentato. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza che ha pronunciato la revocazione e rimesso la causa al giudice di primo grado perchè ripetesse la decisione previa acquisizione dell’originale della dichiarazione dei redditi 1996 del contribuente. Questo resiste con controricorso, nel quale spiega ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI

I ricorsi proposti avverso la stessa sentenza vanno riuniti (art. 334 c.p.c.).

La CTR ha osservato che la sentenza impugnata per revocazione appariva fondata sulla dichiarazione dei redditi “esistente in atti, che non risulta sottoscritta dal contribuente e che anzi viene, di fatto, disconosciuta”. Ha ritenuto, pertanto, applicabile la disposizione dell’art. 395 c.p.c., punto 4, invocata dal ricorrente, “in quanto la fattispecie in esame è stata decisa sulla base di un documento la cui acquisizione è frutto di un errore”.

Col ricorso principale si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992m art. 64 e art. 65, comma 2 e art. 395 c.p.c., n. 4. Si osserva che i presupposti di applicazione di quest’ultima disposizione non ricorrevano, giacchè la non conformità all’originale della dichiarazione dei redditi prodotta dall’Ufficio non era stata contestata nell’unico modo possibile, cioè con la prova di aver presentato una diversa denuncia.

Il motivo è inammissibile perchè sviluppa una critica alla decisione che non attiene alla riconducibilità della motivazione adottata dalla CTR allo schema dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ma al suo fondamento di fatto, dunque al merito della fase rescissoria e non alla correttezza del giudizio rescindente.

E’ fondato il secondo motivo di ricorso, al quale ha aderito il resistente col ricorso incidentale. A norma dell’art. 402 c.p.c. la fase rescissoria prosegue davanti al giudice che ha pronunciato la revocazione. Va dunque cassato il capo della sentenza impugnata che ha rimesso al primo grado la rinnovazione del giudizio di merito, e rinviata la causa ad altra sezione della CTR, che deciderà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Respinge il primo motivo del ricorso principale ed accoglie il secondo ed il ricorso incidentale. Cassa il capo della sentenza impugnata che ha rimesso le parti davanti al primo giudice e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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